CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 maggio 2019
192.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso (C. 1679, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 1679, approvata dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007»;
   evidenziato come gli Accordi di cui si propone la ratifica siano volti a rafforzare i legami di amicizia esistenti tra l'Italia e la Corea del sud e a promuovere e incrementare la conoscenza reciproca attraverso lo sviluppo della cooperazione culturale e della cooperazione scientifica e tecnologica;
   rilevato come provvedimento attenga alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (C. 1807 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1807, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
   sottolineato come il decreto – legge rechi un pacchetto articolato di misure, sia di natura fiscale e finanziaria, sia di carattere ordinamentale, volte a sostenere la crescita economica, a rilanciare gli investimenti privati, e a tutelare il Made in Italy;
   segnalato altresì come il provvedimento intervenga anche su disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici, nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza costituzionalmente definiti come il provvedimento appaia nel suo complesso principalmente riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e «sostegno all'innovazione dei settori produttivi», di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 26 del decreto-legge, recante agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, il quale, al comma 1, affida la definizione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie a un decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, «previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», valutino le Commissioni di merito l'opportunità di valutare la formulazione della disposizione, in quanto la norma richiamata riguarda le intese in sede di Conferenza Stato-regioni e non le intese in sede di Conferenza unificata;
   b) con riferimento all'articolo 28, il quale introduce semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area, contemplando, al comma 3, un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a ripartire le residue risorse dei patti territoriali, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza Stato-regioni, data la natura dei patti territoriali, che coinvolgono, come è noto, enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati;
   c) con riferimento all'articolo 29, il quale reca disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità Pag. 33(nuove imprese a tasso zero, smart & start e digital trasformation), di revisione della disciplina attuativa, in particolare per le aree di crisi industriale e le start-up innovative, nonché di concessione di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale, affidando, al comma 2, a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione degli incentivi per le attività imprenditoriali, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie, ad esempio attraverso la previsione del parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale ivi previsto;
   d) con riferimento all'articolo 30, il quale prevede, al comma 1, l'assegnazione, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di contributi ai comuni per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico ivi previsto;
   e) con riferimento all'articolo 31, il quale apporta diverse modifiche al codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, al fine di introdurre la definizione di marchio storico di interesse nazionale, di istituire il registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale e di valorizzare i marchi storici nelle crisi di impresa, prevedendo a tal fine l'adozione di decreti del Ministro dello sviluppo economico, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei previsti decreti ministeriali attuativi;
   f) con riferimento all'articolo 40, il quale riconosce un'indennità in favore dei lavoratori del settore privato, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, nonché dei lavoratori autonomi, impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada statale 3-bis Tiberina E45 Orte Ravenna, prevedendo al comma 3, che le indennità sono concesse con «decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria», valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire l'espressione «decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria», la quale non risulta chiara, facendo piuttosto riferimento a «provvedimenti delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria».

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ALLEGATO 3

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (C. 1807 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1807, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
   sottolineato come il decreto-legge rechi un pacchetto articolato di misure, sia di natura fiscale e finanziaria, sia di carattere ordinamentale, volte a sostenere la crescita economica, a rilanciare gli investimenti privati e a tutelare il Made in Italy;
   segnalato altresì come il provvedimento intervenga anche su disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici, nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza costituzionalmente definiti come il provvedimento appaia nel suo complesso principalmente riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e «sostegno all'innovazione dei settori produttivi», di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 26 del decreto-legge, recante agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, il quale, al comma 1, affida la definizione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie a un decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, «previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, in quanto la norma richiamata riguarda le intese in sede di Conferenza Stato-regioni e non le intese in sede di Conferenza unificata;
   b) con riferimento all'articolo 28, il quale introduce semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area, contemplando, al comma 3, un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a ripartire le residue risorse dei patti territoriali, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza Stato-regioni, data la natura dei patti territoriali, che coinvolgono, come è noto, enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati;
   c) con riferimento all'articolo 29, il quale reca disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità Pag. 35(nuove imprese a tasso zero, smart & start e digital trasformation), di revisione della disciplina attuativa, in particolare per le aree di crisi industriale e le start-up innovative, nonché di concessione di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale, affidando, al comma 2, a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione degli incentivi per le attività imprenditoriali, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie, ad esempio attraverso la previsione del parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale ivi previsto;
   d) con riferimento all'articolo 30, il quale prevede, al comma 1, l'assegnazione, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di contributi ai comuni per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-regioni, ovvero della Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico ivi previsto;
   e) con riferimento all'articolo 31, il quale apporta diverse modifiche al codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, al fine di introdurre la definizione di marchio storico di interesse nazionale, di istituire il registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale e di valorizzare i marchi storici nelle crisi di impresa, prevedendo a tal fine l'adozione di decreti del Ministro dello sviluppo economico, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei previsti decreti ministeriali attuativi;
   f) con riferimento all'articolo 40, il quale riconosce un'indennità in favore dei lavoratori del settore privato, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, nonché dei lavoratori autonomi, impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada statale 3-bis Tiberina E45 Orte Ravenna, prevedendo, al comma 3, che le indennità sono concesse con «decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria», valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire l'espressione «decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria», la quale non risulta chiara, facendo piuttosto riferimento a «provvedimenti delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria».