CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 23 dicembre 2019
301.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni
ALLEGATO

ALLEGATO

DELIBERA SUL REGIME DI CLASSIFICAZIONE E DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI
(approvata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 23 dicembre 2019)

ARTICOLO 1.
(Atti e documenti liberi).

  1. Sono consentite la consultazione e, previa richiesta scritta, l'estrazione di copie degli atti e dei documenti liberi per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione.
  2. Il presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle previsioni di cui al comma precedente.

ARTICOLO 2.
(Atti e documenti riservati).

  1. È consentita la consultazione degli atti e dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione degli atti e dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del presidente, il rilascio di copie degli atti e dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto e ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria di cui al presente articolo:
   a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;
   b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;
   c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato;
   d) documenti che al momento dell'acquisizione vengano classificati come riservati.

ARTICOLO 3.
(Atti e documenti segreti).

  1. È prevista la possibilità di consultazione degli atti e dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. La consultazione degli atti e dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura Pag. 6dell'atto e ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria di cui al presente articolo:
   a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;
   b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;
   c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;
   d) scritti anonimi;
   e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;
   f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto;
   g) documenti che al momento dell'acquisizione vengano classificati come segreti.

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