CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 gennaio 2019
130.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01269 Rossini Roberto: Sulla normativa in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In linea generale, l'attività di «bonifica sistematica» – il cui obiettivo è assicurare l'incolumità pubblica – viene svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio, relativamente alle «specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati...», in linea con l'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 1o ottobre 2012, n. 177.
  Tale attività si configura, quindi, in un rapporto tra soggetti privati, laddove l'Amministrazione militare, in virtù delle vigenti disposizioni in materia, è chiamata, attraverso gli Organi Tecnici periferici, a provvedere all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato, oltre che a esercitare le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni che possono essere eseguite su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato.
  Il sopracitato iter autorizzativo implica l'instaurazione di un procedimento amministrativo ad istanza di parte, così come regolamentato dalla legge 241/90 e successive modifiche, che vede quali attori da una parte l'organo periferico (della Difesa) competente per settore e territorio e dall'altra il soggetto interessato/committente.
  Al riguardo, l'articolo 89 del d.lgs. n. 81/2008 chiarisce che per committente deve intendersi il «soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione»; inoltre «nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto».
  La definizione di «soggetto interessato» è riportata, altresì, nella direttiva – consultabile online – emanata dalla Direzione dei lavori e del demanio della Difesa (direttiva tecnica GEN-BST 001 ed. 2017):
   «soggetto pubblico o privato, ovvero il committente che, in quanto titolare di un interesse che comunque insiste sul bene stesso, intende eliminare il rischio di ordigni bellici da cui possano derivare minacce alla sicurezza del sito interessato da eventuali opere di costruzione o altri interventi, avvalendosi di Imprese Specializzate nel settore della Bonifica Bellica Sistematica e regolarmente iscritte all'Albo istituito con decreto ministeriale 11 maggio 2015, n. 82».

  Resta inteso che tutte le responsabilità derivanti da danni a persone o cose imputabili ad una imperfetta e incompleta esecuzione della ricerca ricadono sulle rispettive ditte specializzate interessate che, per tale aspetto, rilasciano specifica Dichiarazione di Garanzia sull'attività svolta.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01270 Tondo: Sull'impiego di contigenti militari nelle missioni internazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'interrogante per consentire al Dicastero l'opportunità di ribadire la posizione del Governo in merito al tema, quanto mai attuale, della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.
  Ritengo siano eloquenti, al riguardo, le parole pronunciate dal Ministro della difesa lo scorso 19 dicembre alla Camera, in occasione del dibattito per la proroga delle Missioni internazionali relative all'ultimo trimestre del 2018: «Proseguiremo nel nostro sforzo per dare risposte e fronteggiare le diverse minacce che direttamente ed indirettamente riguardano gli interessi del Paese».
  Da queste parole emerge – ritengo – che il punto della questione non sia l'essere a favore o contro l'impegno internazionale, bensì lo stabilire cosa rivesta effettivo rilievo per l'interesse nazionale e agire di conseguenza, calibrando il contributo italiano in funzione degli obiettivi del Governo e delle esigenze del Paese.
  Ed è questa, onorevoli colleghi, la direzione nella quale l'Esecutivo, attraverso il Dicastero, sta operando le sue scelte, ben ponderate e ben ribadite nel Contratto di Governo: mi riferisco, in particolare, alla scelta di recuperare risorse da aree che, anche grazie al contributo dei militari italiani, sono oramai in via di stabilizzazione – a mero titolo di esempio, pensiamo a Mosul in Iraq, o all'Ovest dell'Afghanistan – per reimpiegarle là dove insistono più attuali minacce alla sicurezza nazionale.
  Pensiamo, sempre a titolo di esempio, all'area sub-sahariana e, in particolare, allo stesso Niger che l'interrogante ha menzionato: uno Stato afflitto da strutturali problemi di sicurezza – in primis traffici illegali e terrorismo di varia matrice – il cui impatto sul nostro Paese è di tutta evidenza. Ebbene, in Niger, su richiesta delle autorità locali, un anno fa è stata avviata una missione bilaterale di supporto che siamo riusciti solo recentemente a sbloccare dopo un lungo stallo politico, e che potrà finalmente svilupparsi in direzione della stabilizzazione dell'area.
  Naturalmente – e mi accingo a concludere – siamo ben consapevoli del fatto che rimodulare una presenza militare è un processo complesso e articolato, che richiede un approfondito esame anche in merito alle conseguenze di una eventuale riduzione dell'impegno, in termini di personale e assetti, in aree divenute di minor interesse strategico.
  Ebbene, è anche nell'ottica di questa consapevolezza che il Dicastero sta operando tali valutazioni, finalizzate ad assicurare un impiego dello Strumento militare ancor più efficace, oculato e, soprattutto, calibrato alle concrete e attuali necessità del Paese, sempre nel rispetto degli impegni assunti in seno alle Alleanze e Organizzazioni di cui siamo parte.
  Sento, infine, di dover concludere questo mio intervento ringraziando tutti i nostri soldati, marinai, avieri e carabinieri per quanto svolgono quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini e del Paese ovunque essa possa essere, direttamente o indirettamente, compromessa.
  Non è retorica – il mondo ce li invidia.
  Grazie.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01271 Pagani: Sulla designazione del consigliere giuridico del Ministro della difesa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro della difesa intenda assumere «per porre rimedio alla grave situazione di designazione illegittima verificatasi», in riferimento alla nomina della Dottoressa Poli in qualità di Consigliere giuridico.
  Al riguardo, si sottolinea che la nomina in argomento avviene su base fiduciaria.
  Nella fattispecie, la Dottoressa Poli è stata scelta nella considerazione degli elevatissimi requisiti professionali posseduti e della specifica competenza in materia di ordinamento militare, previo collocamento nella posizione di fuori ruolo deliberato, per l'incarico in esame, dal Consiglio della Magistratura militare (C.M.M.).
  A parere dell'Amministrazione, la nomina è legittima per effetto della piena equiparazione tra magistrati ordinari e magistrati militari, stabilita dall'articolo 52 del Codice dell'Ordinamento militare. Tale indirizzo normativo trova, peraltro, riscontro anche nell'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190, laddove i magistrati militari sono allineati a quelli ordinari proprio con riferimento alla figura del Consigliere giuridico negli Uffici di diretta collaborazione.
  D'altro canto, il decreto ministeriale di nomina espressamente ha motivato sul punto, richiamando anche la citata delibera di autorizzazione all'incarico adottata dal C.M.M. (organo di autogoverno della magistratura militare), oltre ad aver evidenziato il requisito di professionalità dell'essere stato un magistrato ordinario.
  Inizialmente, il decreto non era stato inviato al controllo della Corte dei conti in ragione di una precedente prassi, ma è stato prontamente trasmesso una volta richiesto telefonicamente dalla stessa Corte dei conti.
  Nel merito del quesito, è attualmente in corso la fase iniziale dell'interlocuzione istituzionale prevista ai fini del controllo preventivo di legittimità, pertanto la procedura può dirsi appena iniziata e gli esiti tuttora sconosciuti, come da comunicato stampa della Corte dei conti del 21 gennaio 2019.
  L'Amministrazione, convinta della correttezza formale e sostanziale del provvedimento, non ritiene neanche ipotizzabili in astratto i profili di danno erariale evidenziati nell'atto.
  Pertanto, il Dicastero resta in attesa, come previsto dalla normativa vigente in tema di controllo preventivo di legittimità degli atti ministeriali, delle eventuali determinazioni della Corte dei conti, così come pubblicizzato da plurime agenzie di stampa.