CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 maggio 2019
188.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Nuovo testo C. 875 e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 875 Corda, adottata come testo base, cui sono abbinate le proposte di legge C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la IV Commissione;
   evidenziato come l'intervento legislativo adegui l'ordinamento all'indirizzo giurisprudenziale assunto in materia dalla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema, in aderenza alle recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, in quanto esso prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali», invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali»;
   segnalato come il provvedimento colmi un vuoto normativo, in aderenza alla raccomandazione espressa dalla Corte costituzionale, la quale, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale, ha anche sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia, in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di «coesione interna e neutralità», che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come il provvedimento riguardi le materie «difesa e Forze armate» e «giurisdizione e norme processuali», riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere d) ed l), della Costituzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (C. 1816 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1816, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2019, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;
   rilevato come il Capo I del decreto – legge persegua l'importante obiettivo di ripristinare nella regione Calabria il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario, nonché di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale, riportando la sanità calabrese in una condizione di normalità;
   evidenziato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il decreto – legge, in particolare al Capo I, intervenga sulla materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione con la finalità di assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario, la cui determinazione è rimessa alla competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
   segnalato altresì, per quanto concerne le disposizioni dei Capi II e III, come il decreto – legge intervenga sulle materie «professioni», «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni e per taluni aspetti, sulla materia «formazione professionale», di competenza legislativa regionale, nonché sulla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
   evidenziato a tale proposito come la giurisprudenza costituzionale abbia in proposito evidenziato, in più occasioni (sentenze n. 187 del 2012, n. 330 del 2011 e n. 200 del 2009), come il necessario intreccio e sovrapposizione di materie, quali la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela della salute ed il coordinamento della finanza pubblica faccia sì che la disciplina della materia sia interamente improntata al principio di leale cooperazione;
   richiamato in merito l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il quale consente al Governo di sostituirsi a organi della regione nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa europea, oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono Pag. 38la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, a prescindere dai confini territoriali dei governi locali, prevedendo che la legge definisca le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.