CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 marzo 2019
155.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

7-00141 Billi: Sulla continuità delle attività didattiche nella circoscrizione di Friburgo.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione,
   premesso che:
    le lezioni dei corsi di italiano gestite dal Coasscit (Comitato di assistenza scuole italiane) nella circoscrizione di Friburgo contavano circa 1.100 studenti;
    il consolato d'Italia a Friburgo ha comunicato alle famiglie della circoscrizione consolare che saranno sospesi i corsi di lingua e cultura italiana per la chiusura entro il 31 dicembre 2018 delle attività del locale ente gestore Coasscit per irregolarità riscontrate nella gestione contabile e nell'impiego di fondi pubblici;
    in ragione dell'importanza della promozione della lingua e cultura italiana nel contesto locale, nonché a tutela degli studenti e delle loro famiglie, appare necessario disporre di rassicurazioni in merito alla tempistica per la riapertura dei corsi, di cui potrebbero beneficiare anche i docenti impiegati dal precedente ente gestore,

impegna il Governo

   ad intraprendere ogni iniziativa di competenza atta a garantire la continuità delle attività didattiche nella circoscrizione di Friburgo già a partire dall'anno solare 2019.
(8-00018) «Billi, Siragusa, Sabrina De Carlo».

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ALLEGATO 2

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La III Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo), approvato dal Senato;
   premesso che:
    il comma 1-bis dell'articolo 2, introdotto al Senato, dispone, tra l'altro, che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea – fatte salve le eccezioni di cui al successivo comma 1-ter, anch'esso inserito al Senato – debbano produrre, ai fini del conseguimento del reddito di cittadinanza, una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare;
    in base al comma 1-ter sono esclusi dall'obbligo suddetto di certificazione: i soggetti aventi lo status di rifugiato politico; i casi in cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente; i soggetti nei cui Paesi di appartenenza sia impossibile acquisire le certificazioni e che tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostituiva unica ai fini ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.