CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 dicembre 2019
293.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 118).

PARERE APPROVATO

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato lo schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 118, nelle sedute del 17 ottobre, del 26 novembre e del 3, 4 e 11 dicembre 2019, ai cui resoconti si rinvia, e avendo svolto un ciclo di audizioni, sull'arco delle sedute del 24 ottobre e 12 novembre 2019;
   visti i pareri della Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali e della sezione consultiva del Consiglio di Stato;
   considerati i contenuti emersi nel contesto del dibattito e delle audizioni e, sul piano generale, che:
    la delega legislativa per l'adozione del provvedimento è contenuta nell'articolo 1 della legge n. 132 del 2018, di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018 (c.d. decreto sicurezza). La delega scadeva da legge il 30 settembre 2019, ma per via del meccanismo dello scorrimento, il termine effettivo viene a scadere il 29 dicembre 2019;
    il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del citato «decreto sicurezza», contempla un apposito Fondo nel quale sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e ulteriori risorse stanziate con successivi provvedimenti normativi;
    l'istruttoria svolta dalla Commissione, attraverso le numerose audizioni che hanno visto pronunciarsi i vertici militari e le rappresentanze del personale, ha evidenziato la necessità di approvare il provvedimento contestualmente a una serie di osservazioni e condizioni utili a raggiungere un equilibrio condiviso dai vari soggetti interessati;
    in estrema sintesi, lo schema ha carattere trasversale e riguarda tutti i ruoli del personale militare. In virtù del collegamento funzionale con il decreto legislativo n. 94 del 2017, si prevedono disposizioni che incidono sul reclutamento, l'avanzamento, la formazione, i compiti, le responsabilità e i trattamenti economici del personale militare;
    vi sono disposizioni comuni a più categorie di personale militare, compreso il personale appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. La serie di norme incide su una gamma ampia di istituti giuridici. Si individuano ulteriori requisiti per il reclutamento nelle Forze armate, si incide sulla disciplina della riserva dei posti nei concorsi di cui all'articolo 673, sull'aspettativa, sulle dimissioni volontarie e il transito del personale militare nei ruoli civili. Viene, inoltre, novellato l'articolo 627 del c.o.m., al fine di chiarire che gli appartenenti al ruolo sergenti, nell'ambito delle funzioni loro assegnate, svolgono mansioni esecutive anche qualificate e complesse e si modifica la rubrica dell'articolo 2209-septies al fine di precisare che le disposizioni Pag. 68transitorie dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri sono riferite al personale militare fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti, eliminando dubbi interpretativi dovuti all'attuale formulazione che fa riferimento al «personale non dirigente». La novella all'articolo 640 c.o.m. consente alle aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate in stato di gravidanza e impossibilitate a svolgere gli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare, di svolgere i richiamati accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione dell'impedimento, per una sola volta, anche in deroga, ai limiti di età;
    vale la pena – per ulteriori ragguagli – rinviare alla relazione svolta nella citata seduta del 17 ottobre 2019;
    quanto al trattamento economico, esso è totalmente parametrizzato, nel senso che a ogni grado o qualifica è associato un parametro, il cui valore unitario determina automaticamente l'ammontare dello stipendio. Anche la parte variabile del trattamento economico corrisposta attraverso numerose indennità di base e accessorie è legata a parametri fissi;
    tale modello suscita perplessità legate all'imminente introduzione nel mondo delle Forze armate di associazioni a carattere sindacale con capacità di raggiungere accordi contrattuali attraverso un procedimento di negoziazione. Con un sistema parametrico rigido, l'attenzione del negoziato è portata ad intervenire sulla carriera gerarchica. Poiché, allo stato attuale, ogni aumento di stipendio è legato ad una promozione gerarchica, questo modello tende alla naturale proliferazione di gradi e qualifiche alle quali con difficoltà si deve cercare di corrispondere con impieghi funzionali. Tracce evidenti di questa commistione di interessi possono essere trovate in questo provvedimento e in quello che lo ha preceduto;
    la Commissione ha prestato quindi attenzione agli effetti economici che verranno introdotti con il provvedimento e considera indispensabile esaminare attentamente le tabelle che l'Amministrazione della Difesa ha fornito nella Relazione tecnica, eventualmente chiedendo che vengano integrate con un quadro dettagliato dei trattamenti economici in essere e delle variazioni che il provvedimento determinerà per i singoli gradi e qualifiche di ogni categoria;
    la Commissione ritiene anche maturo il tempo di dare esplicito riconoscimento al personale che svolge ricerca a livello interforze, come accade nelle realtà più avanzate (come, per esempio, gli Stati Uniti);
   ritenuto, quanto alle singole disposizioni che:
    all'articolo 1 (Disposizioni comuni a più categorie), sarebbe opportuno circoscrivere il processo disciplinare soltanto a particolari situazioni. Altrimenti il procedimento disciplinare prevarrebbe sul giudicato della magistratura e si tratterebbe di un paradosso a fronte di una sentenza di assoluzione. Inoltre, laddove l'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 930 c.o.m., occorre che la novella sia volta a estendere e non a restringere la platea dei beneficiari del transito nei ruoli civili a parità di condizioni, ricomprendendo tutti i volontari che hanno subito un infortunio ascrivibile a causa di servizio di categorie IV e V di cui alla TAB. A allegata al d. P. R. n. 834 del 1981;
    all'articolo 2 (Disposizione a regime in materia di ufficiali), al comma 1, lettera a), è necessario limitare ai medici militari entrambe le attività di perito o di consulente e contestualmente sopprimere le parole: «a eccezione di incarichi in favore di tali Amministrazioni.». La norma proposta con l'A.G. 118 appare paradossale: il medico militare può svolgere attività peritali non per difendere la giusta causa ma soltanto l'Amministrazione. Deve essere ricordato, come affermato con sentenza della Corte EDU (sentenza Di Placì c. Italia del 21 gennaio 2014), che al medico militare non può riconoscersi il carattere di Pag. 69terzietà e indipendenza di giudizio in quanto dipendente dall'Amministrazione della Difesa;
    sarebbe opportuno aggiungere una modifica all'articolo 183, comma 3, del c.o.m., prevedendo che vengano utilizzate associazioni civili specializzate e accreditate nel territorio nazionale, nonché personale convenzionato esterno all'ordinamento militare, che si occupino, con particolare attenzione della prevenzione dei suicidi e del DPTS in ambiente militare. Per le stesse finalità, è opportuno che l'Amministrazione della Difesa sia autorizzata a dotarsi di dispositivi interattivi da distribuire al personale;
    all'articolo 5 (Disposizioni transitorie in materia di marescialli) il provvedimento prevede limitazioni per partecipare nell'immediato al «Concorso Complementare Marescialli» legate all'età e agli anni trascorsi in servizio permanente. Sarebbe opportuno consentire ai Graduati la partecipazione al «Concorso Complementare Marescialli» fino al compimento del 48esimo anno di età, purché perduri il servizio permanente effettivo;
    all'articolo 6 (Disposizioni a regime in materia di sergenti), in ossequio al principio di equi-ordinazione con le altre Forze di Polizia a ordinamento militare, la durata del corso, legittimamente denominato «di aggiornamento e formazione professionale» per sergenti non deve superare i 75 giorni; inoltre, le modifiche introdotte al comma 1 del provvedimento proposto possono essere migliorate, al fine di prevedere uno sviluppo più armonico delle carriere iniziali, favorendo il ricambio generazionale nei dei ruoli di base, se questi potranno contare su una percentuale annua dei transiti quanto meno costante rispetto a una soglia minima – e non massima – del 50 per cento. Inoltre, deve essere tenuto in considerazione la normativa precedente che prevedeva la possibilità di partecipare al concorso con 5 anni di anzianità nel ruolo. Trattandosi di criteri di partecipazione ai concorsi, la presente modifica non prevede costi aggiuntivi per l'Amministrazione Difesa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1) nell'articolo 1, comma 1, lettera u), numero 1, il capoverso comma 1-bis sia sostituito dal seguente:
  «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai volontari in ferma prefissata annuale o raffermati, nonché ai volontari in ferma prefissata quadriennale o raffermati che hanno subito ferite o lesioni che abbiano causato una infermità ascrivibile alla IV e alla V categoria della TAB. A. allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e riconosciute dipendenti da causa di servizio. Tale personale transita, secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente»;
   2) nello stesso articolo 1, comma 1, la lettera u), n. 2), volto a inserire il comma 1-sexies dell'articolo 930 c.o.m. siano introdotte adeguate disposizioni di natura transitoria, che consentano di beneficiare della possibilità di transitare all'impiego nei ruoli civili della Difesa, ivi prevista in attuazione di precise indicazioni fornite dalle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento in occasione del parere formulato sull'Atto Governo 396 in data 10 e 11 maggio 2017, anche agli ufficiali con il grado di maggiore e di tenente colonnello delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, la cui definitiva inidoneità al servizio militare incondizionato sia stata accertata nel periodo che va dal 1o gennaio 2018 fino alla entrata in vigore del presente provvedimento;
   3) sia inserito il comma 2-bis) all'articolo 894 c.o.m. per prevedere, all'interno del rapporto di impiego esclusivo del personale militare, il rimborso da parte dell'Amministrazione della difesa delle spese per l'iscrizione all'albo professionale sostenute dagli ingegneri militari, allo scopo di prestare il loro servizio ad esclusivo beneficio dell'Amministrazione militare presso le strutture del genio militare di Pag. 70Esercito, Marina e Aeronautica sia in Patria che all'estero. Per tali categorie di personale, infatti, al pari che per il personale delle professioni sanitarie, l'iscrizione al rispettivo albo professionale è direttamente funzionale rispetto allo svolgimento dell'attività di servizio. Potrebbe all'uopo utilizzarsi la seguente formulazione: «2-bis. A decorrere dall'anno 2020 l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale militare appartenente alle Armi del genio e delle trasmissioni dell'Esercito italiano, ai Corpi degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio della Marina militare e del genio aeronautico dell'Aeronautica militare per l'iscrizione al relativo albo professionale, quando tale iscrizione risulta obbligatoria per lo svolgimento della specifica attività di servizio a beneficio esclusivo della Forza armata d'appartenenza.»;
   4) sia aggiunta una disposizione volta a inserire, all'articolo 212 del Codice dell'ordinamento militare, un comma aggiuntivo che preveda il rimborso da parte dell'Amministrazione della difesa delle spese per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale, prevista ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, sostenute dal personale delle professioni sanitarie infermieristiche anche al fine di consentire la libera professione, ostetriche, riabilitative e tecnico-sanitarie nonché dagli psicologi militari, i quali prestano servizio a beneficio esclusivo dell'Amministrazione militare presso le strutture di cura e presso le altre strutture del servizio sanitario militare in Patria e all'estero. Valuti all'uopo il Governo di adoperare la seguente formulazione: «3-bis. A decorrere dal 2020, l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1 nonché dagli psicologi militari per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1o febbraio 2006, n. 43.»;
   5) anche al fine di superare le attuali difformità in materia di rapporti tra procedimento penale e disciplinare rispetto al resto del pubblico impiego, sia integrata la disciplina attualmente vigente per le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare mediante l'introduzione della possibilità di promuovere o riattivare il procedimento disciplinare ogniqualvolta si venga in possesso di elementi nuovi, ritenuti sufficienti per concluderlo, ivi inclusi i provvedimenti giurisdizionali non definitivi, talché le previsioni del c.o.m. siano allineate alle modifiche che l'articolo 14 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ha apportato in tal senso alla disciplina del Testo unico del pubblico impiego (articolo 55-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dalla quale l'articolo 1393 era stato mutuato nel 2015;
   6) nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, il capoverso comma 2-bis sia sostituito dal seguente:
  «2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera g-bis, non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato, pronunciata ai sensi dell'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare.»;
   7) nell'articolo 6, comma 1, lettera c), le parole: «non inferiore a tre mesi» siano sostituite dalle seguenti: «non superiore a 75 giorni». Inoltre, nel medesimo articolo 6, comma 1, lettera a), nei numeri 1.2. e 1.3 siano premesse le seguenti parole: «nel limite minimo», in luogo delle attuali «nel limite massimo»;
   8) sia introdotto nel c.o.m un articolo aggiuntivo, inteso a prevedere che il personale militare conduttore di cani, i quali, dopo aver prestato servizio per anni nelle Forze armate, vengano riformati giacché non più idonei al servizio, possa ottenerne l'assegnazione a titolo gratuito, in via prioritaria, continuando a usufruire dell'assistenza veterinaria già prevista ai sensi dell'articolo 533 decreto del Presidente Pag. 71della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. All'uopo sia considerata la seguente formulazione: «Art. 312-bis. Cessione a titolo gratuito dei cani riformati delle Forze armate – 1. A decorrere dal 2020, il personale militare conduttore dei cani delle Forze armate riformati, in quanto non più idonei al servizio, può ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. In tal caso, nei confronti di ciascun cane continua ad essere assicurata l'assistenza veterinaria ai sensi dell'articolo 533 del regolamento, entro il limite di spesa annuale di euro 1.200,00.»;
   9) sia inserita una disposizione volta a modificare l'articolo 2230 del Codice dell'ordinamento militare, per riservare ai tenenti colonnelli, a decorrere dall'anno 2020, una quota del 50 per cento delle unità di ufficiali ivi previste da collocare in ausiliaria a domanda. Si consideri all'uopo la seguente formulazione: «pp) all'articolo 2230, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il cinquanta per cento delle unità di ufficiali di cui al comma 1, lettere da m) a m-quinquies), è riservato ai tenenti colonnelli. Se il numero dei tenenti colonnelli è inferiore alla quota riservata, le posizioni residue sono devolute a ufficiali aventi grado diverso.»;
   10) nell'articolo 2, comma 1, siano introdotte modifiche agli articoli 655, 656 e 659 del Codice dell'ordinamento militare in materia di reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, volte a uniformare le modalità di immissione in ruolo dei vincitori dei relativi concorsi, prevedendo per tutti il conferimento del grado iniziale di sottotenente, nonché a fissare la riserva del per cento dei posti messi a concorso a favore del personale appartenente, rispettivamente, al ruolo dei sergenti e a quello dei volontari in servizio permanente. Siano pertanto considerate le seguenti formulazioni: «a) all'articolo 655:
   1) al comma 1, lettere b) e c), le parole «con il grado rivestito» sono sostituite dalle seguenti: «con il grado di sottotenente»;
   2) il comma 5 è soppresso;
   b) l'articolo 656 è sostituito dal seguente:
  «Art. 656. – Posti destinati al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente – 1. Nei concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1, sono stabilite le seguenti riserve di posti:
   a) per il personale appartenente al ruolo dei marescialli, di cui alla lettera a), numero 1), in misura non inferiore al 50 per cento;
   b) per il personale appartenente al ruolo dei sergenti, di cui alla lettera a), numero 5), in misura pari al cinque per cento;
   c) per il personale appartenente al ruolo dei volontari al servizio permanente, di cui alla lettera a), numero 5-bis), in misura pari al cinque per cento.

  2. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle categorie non riservatarie.»;
   c) all'articolo 659, il comma 3 è soppresso»;
   11) sia introdotta una modifica all'articolo 1034, comma 2, c.o.m., volta a prevedere che tutti i componenti delle commissioni di avanzamento degli ufficiali appartengano ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano le cariche di Capo di stato maggiore della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Segretario generale del Ministero della difesa, espungendo la vigente deroga a favore anche degli ufficiali che ricoprono cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni. Ciò al fine di evitare che ufficiali a cui è stato attribuito il grado vertice all'atto del transito in ausiliaria possano trovarsi, in ragione dell'incarico ricoperto, a dover valutare ufficiali che in precedenti procedure di avanzamento avevano conseguito, rispetto a loro, un più elevato punteggio di Pag. 72merito. Sia considerata all'uopo la seguente formulazione: «2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche di cui all'articolo 1094, comma 3.»;
   12) sia prevista la possibilità che nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito possa farsi assistere, a proprie spese, anche da un avvocato del libero foro;
   13) nel medesimo articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2), capoverso 1.1, in riferimento all'articolo 210 (Attività libero professionale del personale medico e paramedico) c.o.m., il Governo sopprima le parole «, ad eccezione di incarichi in favore di tali Amministrazioni»;
   14) alla lettera e), sia corretto un refuso, riferendo la novella all'articolo 678 del Codice dell'ordinamento militare, ivi recata, non al comma 3, ma al comma 4 del medesimo articolo;
   15) alla lettera l), sia modificato il primo periodo del comma 4, dell'articolo 831 c.o.m., al fine di renderlo coerente con il testo complessivo dell'articolo risultante in conseguenza delle modifiche ad esso diffusamente apportate dalla medesima lettera l), numeri da 1) a 5). Più in particolare, sia previsto che, oltre ai capitani, anche i maggiori dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi per il transito nei ruoli normali possano essere ammessi al corso di stato maggiore, previo concorso per titoli, nel numero di posti stabilito dal relativo bando di concorso;
   16) sempre nell'articolo 2, comma 1, alla lettera s), n. 2), sia modificata la lettera b) dell'articolo 1037 del Codice dell'ordinamento militare, espungendo le parole «in servizio permanente»;
   17) nella lettera aa), sia modificato il comma 2-bis dell'articolo 1094, inserendo, in fine, le seguenti parole: «, a decorrere dal 30 dicembre 2019»;
   18) nell'articolo 3, comma 1, alla lettera a), numero 2), capoverso 1-quinquies, riferito all'articolo 2196-bis c.o.m., relativo al regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali, il Governo integri le modifiche ivi stabilite prevedendo ulteriori disposizioni volte a stabilire anche l'elevazione del limite di età a 52 anni per i concorsi banditi fino all'anno 2024, nonché, per gli anni dal 2020 al 2022, deroghe a favore dei concorrenti provenienti agli ufficiali inferiori delle forze di completamento. Le ulteriori disposizioni potrebbero avere la seguente formulazione: «all'articolo 2196-bis: 1) al comma 1, lettera a), le parole «45 anni» sono sostituite dalle seguenti: «52 anni»;
   2) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
  «1-quinquies. Il limite di età di cui al comma 1, lettera a):
   a) fino all'anno 2024, è innalzato a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito Italiano;
   b) negli anni 2020, 2021 e 2022 non si applica ai concorrenti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera b).»;
   19) alla lettera d), il Governo introduca un'ulteriore modifica all'articolo 2250-ter, comma 1, lettera a) del Codice dell'ordinamento militare, incrementando da cinque a dieci la percentuale per il calcolo delle promozioni degli ufficiali in servizio permanente a disposizione. All'uopo potrebbe essere usata la seguente formulazione: «d) all'articolo 2250-ter, comma 1, lettera a), le parole «5 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento per l'anno 2019 e 10 per cento dal 2020 al 2031»;
   20) all'articolo 4, comma 1, sia modificato l'articolo 762 del Codice dell'ordinamento militare come segue: Stato giuridico dei frequentatori – 1. Il personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), durante la frequenza dei corsi formativi previsti assume la qualità di allievo. Il personale militare Pag. 73di cui all'articolo 682, comma 4, lettera b), all'atto dell'assunzione della qualità di allievo, perde il grado eventualmente rivestito. In caso di perdita della qualità di allievo, il predetto personale è reintegrato nel grado precedentemente rivestito ed è restituito ai reparti ed enti di appartenenza, per il completamento degli eventuali obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi presso la scuola. 2. Il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di volontario in ferma per la durata del corso. 3. Al personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), durante la frequenza dei corsi formativi previsti si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del ruolo di provenienza.»;
   21) al medesimo articolo 4, comma 1, alla lettera b), siano inserite le seguenti ulteriori modifiche all'articolo 682, comma 5, del Codice dell'ordinamento militare prevedendo:
    21.1) alla lettera a), numero 1.2 che la qualifica ivi richiesta sia posseduta nell'ultimo triennio anziché nell'ultimo quadriennio;
    21.2) alla lettera b) che il requisito ivi previsto relativo al possesso di «dieci anni di servizio di cui almeno sette in servizio permanente», sia sostituito da «sette anni di servizio di cui almeno tre in servizio permanente»;
   22) alla lettera d), riferita all'articolo 816 del Codice dell'ordinamento militare in materia di ruoli dei militari dell'Aeronautica militare, il Governo inserisca le seguenti modifiche, rimodulando al n. 2), il comma 2-bis):
    22.1.) sostituendo le parole «ai ruoli dei marescialli e dei sergenti» con le parole: «al ruolo dei marescialli». L'espunzione del ruolo sergenti è necessaria dal momento che ad essi non si applica più la previsione che concerne la disciplina dell'avanzamento a scelta (articolo 1284, comma 1, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera d), dello schema di provvedimento in esame);
    22.2) specificando il criterio di proporzionalità da utilizzare per la determinazione del numero di promozioni annuali a scelta da attribuire a ciascuna specialità assicurando almeno una promozione per specialità. All'uopo potrebbe essere adoperata la seguente formulazione: «2-bis. Per il personale appartenente al ruolo dei marescialli le procedure di avanzamento a scelta si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna specialità, con l'attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio della proporzionalità e assicurando almeno una promozione per ciascuna specialità.»;
   23) con riferimento all'articolo 5, comma 1, siano introdotte nel c.o.m. le seguenti novelle: «Art. 2197-quater. Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di trecento posti, per il reclutamento nei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare. 2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai sergenti maggiori capi qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso seguenti requisiti:
   a) la laurea;
   b) aver riportato nell'ultimo triennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente e non aver ricevuto, nel medesimo periodo, sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

  3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione dei posti per Forza armata.
  4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, Pag. 74sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di sei mesi.
  Art. 2197-quinquies disciplina transitoria relativa allo stato giuridico degli allievi marescialli e dei frequentatori.
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 il personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, già ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, ne prosegue la frequenza con il grado precedentemente rivestito.
  2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del rispettivo ruolo di provenienza.
  3. I periodi di tempo trascorsi presso le scuole sono computati ai fini dell'anzianità di servizio.»;
   24) sempre con riferimento all'articolo 5, comma 1, nella lettera a), concernente l'articolo 2197 del Codice dell'ordinamento militare in materia di regime transitorio del reclutamento dei marescialli, siano introdotte le seguenti modificazioni: «Art. 2250-quinquies. Disposizioni transitorie per l'avanzamento nei ruoli dei marescialli dell'Aeronautica militare – 1. Le procedure di avanzamento di cui all'articolo 816, comma 2-bis, si applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell'anno 2020, esclusi i marescialli di prima classe precedentemente giudicati idonei ma non promossi.»;
   25) nella lettera d), sia modificato l'articolo 2251-bis c.o.m. inserendo al comma 7-bis, disposizioni di coordinamento concernenti i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione a scelta per la promozione al grado di primo marescialli per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a), nonché di un comma 7-quater, volto ad introdurre una disciplina dettagliata delle decorrenze e dell'ordine di iscrizione in ruolo per le promozioni al grado di primo maresciallo negli anni dal 2020 al 2022. Ciò, al fine di consentire un'applicazione della norma in modo da evitare ogni possibilità di produrre, proprio in sede applicativa, ingiustificati «scavalcamenti». In particolare, siano apportate le seguenti modificazioni:
    25.1) al numero 2, al comma 7-bis, alle lettere c) e d) le parole «6 anni» sono sostituite dalle seguenti: «7 anni»;
    25.2) al comma 7-ter le parole «sono formate tre distinte aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «sono formate due distinte aliquote» e la lettera c) è soppressa;
   «7-quater. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la decorrenza delle promozioni al grado di primo maresciallo e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:
   a) 1o luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
   b) 2 luglio 2020, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;
   c) 3 luglio 2020, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2018;
   d) 4 luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota di cui al comma 7-ter, lettera b);
   e) 1o luglio 2021, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
   f) 2 luglio 2021, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;
   g) 3 luglio 2021, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;
   h) 4 luglio 2021, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b);Pag. 75
   i) 1o luglio 2022, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
   l) 2 luglio 2022, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2022;
   m) 3 luglio 2022, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;
   n) 4 luglio 2022, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b).»;
   26) alla lettera e), n. 4), sia modificato l'articolo 2251-ter c.o.m. in modo da evitare errate applicazioni nella fase di composizione delle aliquote di valutazione per la promozione al grado di luogotenente dei primi marescialli non promossi con il primo terzo delle aliquote dal 2018 al 2022. Conseguentemente il numero 4 sia così sostituito:
  «4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2028, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera b), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di luogotenente, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3-quinquies, sono rispettivamente:
   a) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012;
   b) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
   c) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
   d) 5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
   e) 4 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
   f) 3 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi nell'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;
   g) 4 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;
   h) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1o luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251-bis, comma 6;
   i) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, con precedente anzianità nel grado di maresciallo capo tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011;
   l) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera a);
   m) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera b);
   n) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2028, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capo con l'aliquota fino al 31 dicembre 2019.
   o) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capo con l'aliquota 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a).
   p) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente Pag. 76marescialli ordinari promossi marescialli capo con l'aliquota 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera b).

  3-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2020, sono formate sei distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati:
   a) con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
   b) con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
   c) con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
   d) con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.
   e) con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.
   f) con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi con l'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;

  3-quater. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente dal 2019 al 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, il personale è incluso in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilita al comma 3-bis.
  3-quinquies. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, al 31 dicembre 2020, è formata un'aliquota di valutazione per i primi marescialli aventi anzianità dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 di cui al comma 3-bis, lettera g).
  3-sexies. In deroga all'articolo 1282, i primi marescialli di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c), d), e), f), e g) sono valutati ai sensi dell'articolo 1056.
  3-septies. Per l'anno 2020 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:
   a) 1o gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera a);
   b) 2 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera b);
   c) 3 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera c);
   d) 4 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera d);
   e) 5 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera e);
   f) 6 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera f);

  3-octies. Per l'anno 2021 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:
   a) 1o gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2017 e il 31 marzo 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;
   b) 2 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1o aprile 2017 e il 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;
   c) 3 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1o luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8.»;
   27) nella lettera f) dell'articolo 5, comma 1, sia modificato l'articolo 2251-quater c.o.m. nei termini di seguito indicati:
    27.1) al numero 1);
     27.1.1) al punto 1.2), correggendo un errore nella tecnica redazionale, laddove l'attuale formulazione della novella determina, alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2251-quater, la sostituzione dell'anno «2008» con il «2009» in entrambi i casi in cui esso compare. Ciò comporta l'erroneo effetto di escludere, peraltro del tutto irrazionalmente, dalla previsione volta all'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, il solo personale che riveste il grado di primo maresciallo Pag. 77dal 2008. Al riguardo è pertanto necessario modificare il citato punto 1.2) in modo che la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2251-quater risulti formulata come di seguito:
   «c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.»;
    27.1.2) al punto 1.3), sostituendo le lettere aggiuntive dalla c-quater alla c-septies con le seguenti:
   «c-quater) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera a);
   c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera b);
   c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera c);
   c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera d);
   c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera e);
   c-nonies) sei anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera f);
   c-decies) 6 anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera g).»;
    27.2) al numero 2):
    27.2.1) sostituendo, il comma 2-bis con il seguente:
  «2-bis. Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianità di grado 1o gennaio a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dal comma 2.»;
    27.2.2) introducendo i commi aggiuntivi 2-quinquies e 2-sexies, volti a dettagliare in modo puntuale le date di attribuzione della qualifica di primo luogotenente per l'anno 2020, nel corso del quale, per effetto delle riduzioni nelle permanenze dei gradi del ruolo marescialli, confluiscono 4 differenti corsi, in modo tale che ogni anzianità rimanga distinta e non vengano a crearsi problematiche applicative nella formazione dell'ordine di iscrizione in ruolo e, dunque, di «scavalcamenti».
  In particolare, i commi aggiuntivi possono essere così formulati:
  «2-quinquies. Per l'anno 2020 la decorrenza delle attribuzioni della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:
   a) 1o gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2008;
   b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2009;
   c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli con anzianità 2010;
   d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli con anzianità 2011;

Pag. 78

  2-sexies. Per l'anno 2027 la decorrenza delle attribuzioni della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:
   a) 1o gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1o gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1o gennaio 2017 al 31 marzo 2017;
   b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1o aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1o aprile 2017 al 30 giugno 2017;
   c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1o luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1o luglio 2017 al 31 dicembre 2017;
   d) 1o luglio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1o luglio 2023 al 31 dicembre 2023.»;
   28) sempre nell'articolo 5, comma 1, alla lettera h), sia modificato l'articolo 2251-sexies c.o.m. nei termini di seguito indicati:
    28.1) alla rubrica dell'articolo 2251-sexies dopo le parole «per l'avanzamento al grado di» sono inserite le seguenti: «maresciallo ordinario,»;
    28.2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «4. In deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, il personale di cui all'articolo 2197-ter, comma 4, lettera a), numero 1), avente decorrenza di grado 1o gennaio, è incluso in un'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dall'articolo 1278.»;
   29) siano introdotte disposizioni per porre rimedio a sperequazioni verificatesi nell'avanzamento al grado di primo maresciallo dei marescialli capi aventi anzianità 2010 in modo da attribuire una diversa decorrenza del grado di primo maresciallo in relazione alla data di arruolamento. In particolare il Governo preveda, per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, per ognuno dei tre terzi dell'avanzamento a scelta a primo maresciallo, di cui all'articolo 1273, decorrenza 1o gennaio dell'anno di inserimento in aliquota se il periodo minimo di permanenza nel grado è stato maturato nel primo semestre e decorrenza 1o luglio se il periodo di permanenza nel grado è stato maturato nel secondo semestre.
   30) con riferimento all'articolo 6, comma 1, alla lettera a), numero 1), sia modificato l'articolo 690, comma 1, c.o.m. nei seguenti termini: «All'articolo 690:»
   1) al comma 1:
    1.1) all'alinea, le parole «aggiornamento e formazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «formazione basico»;
    1.2) alla lettera a) le parole «nel limite minimo del quaranta per cento, e comunque non superiore all'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo del sessanta per cento»;
    1.3) alla lettera b) le parole «nel limite massimo del sessanta per cento, e comunque non inferiore al quindici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite minimo del quaranta per cento»;
   31) alla lettera c) sia modificato l'articolo 773, comma 1, c.o.m. nei seguenti termini:
   «c) all'articolo 773:
  1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corso di formazione basico»;
  2) al comma 1 le parole «corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «corso di formazione basico della durata non superiore a tre mesi»;
   32) alla lettera e), all'articolo 1285, comma 2, c.o.m. sia ridotto da cinque a Pag. 79quattro anni il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore;
   33) alla lettera f), sia modificato l'articolo 1286, comma 1 nei seguenti termini:
  «1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. «I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 4 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti tutti o in parte nel grado inferiore. Per gli incarichi tecnici delle operazioni speciali e di quelli dei tecnici Aeromobili il periodo indicato è comprensivo del periodo di frequenza dei corsi per conseguire la qualifica ovvero il brevetto, ove questi siano terminati con esito favorevole.»;
  2. il punto 2) è soppresso.»;
   34) nell'articolo 7, comma 1, sia introdotto l'articolo 2197-sexies c.o.m. per prevedere, per gli anni dal 2021 al 2023, lo svolgimento di concorsi straordinari per titoli ed esami, per un numero complessivo di 1000 posti riservati ai caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi corrispondenti delle Forze armate, per il reclutamento nei ruoli dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare. All'uopo, la disposizione potrà avere la seguente formulazione:
  «Art. 2197-sexies. Concorso straordinario per il ruolo dei Sergenti – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 690, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di mille posti, per il reclutamento nei ruoli dei Sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare.
  2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti:
   a) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;
   b) non aver riportato nell'ultimo quadriennio una valutazione inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente;
   c) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

  3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione dei posti per Forza armata.
  4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei sergenti con il grado di sergente e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.»;
   35) nella lettera a) del medesimo articolo 7, comma 1:
    35.1) al n. 1), sia modificato il comma 1-ter dell'articolo 2254-bis del Codice dell'ordinamento militare, espungendo dalle lettere c) e d) la parola «capi».
  Si tratta evidentemente di un refuso formale dal momento che l'oggetto della disciplina sono i requisiti per l'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo, nella quale possono essere inclusi solo i sergenti e non anche chi il grado di sergente maggiore capo già lo riveste e, rispettivamente dopo i commi 4 e 5, introduca i commi aggiuntivi 4-bis e 5-bis secondo le seguenti formulazioni:
    35.2) dopo il n. 5 sono inseriti i seguenti:
  «6) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Per la promozione al grado di sergente maggiore per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte Pag. 80aliquote di valutazione, rispettivamente per sergenti e gradi corrispondenti, sotto elencati:
   a) con anzianità nel grado dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
   b) con anzianità nel grado dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.»;
   7) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della promozione a sergente maggiore e gradi corrispondenti è così disciplinata:
   a) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;
   b) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a).»;
    35.3) alla lettera b), n. 2), il Governo modifichi il comma 2 dell'articolo 2254-ter del Codice dell'ordinamento militare, sostituendo le lettere da a) ad l) con le seguenti:
   «a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;
   b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2017 e 30 marzo 2017;
   c) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1o aprile 2017 e il 30 giugno 2017;
   d) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1o luglio 2017 e il 30 settembre;
   e) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1o ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017;
   f) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020;
   g) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;
   h) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera a);
   i) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera b);
   l) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera c).
   m) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024.
   n) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera a).
   o) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1o gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera b).»;
   36) con riferimento all'articolo 10, siano previsti adeguati incrementi. In particolare, con riguardo all'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40. Con l'occasione al comma 1, lettera c), n. 1), sia corretto un refuso formale, riferendo la novella non alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1809 del Codice dell'ordinamento militare, ma alla lettera e) del medesimo comma 1; sempre nell'articolo 10, comma 2, lettera b), al punto 1.2), sia congruamente aumentato l'importo di euro 200,00; sia prevista altresì la rivalutazione dell'assegno. Analoghi adeguamenti siano previsti con riguardo all'articolo 11, comma 1, lett. c).
  Si preveda altresì di destinare i residui eventualmente risultanti in ciascuna annualità dalle misure dello schema in esame al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, al meccanismo di defiscalizzazione Pag. 81di cui all'articolo 45, comma 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, nonché al fondo di cui all'articolo 1826-bis del Codice dell'ordinamento militare;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) il Governo adotti ogni iniziativa valida a reperire risorse aggiuntive da allocare con strumenti normativi idonei e per le medesime finalità sul fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132 e, conseguentemente, a predisporre adeguate iniziative normative volte a prevedere un'ulteriore delega legislativa in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale del comparto sicurezza e difesa, per definire le criticità emergenti nella fase attuativa del presente provvedimento nonché per adottare ulteriori e indispensabili disposizioni delegate riferite a quei segmenti di personale che, in ragione della distribuzione delle risorse operata dai provvedimenti normativi adottati in materia, non risultano corrispondentemente valorizzati dai punti di vista giuridico, dello status e del trattamento economico;
   b) il Governo valuti l'adozione di idonee iniziative normative per mettere fine all'iniqua penalizzazione subita dal personale del comparto difesa e sicurezza cessato dal servizio nel periodo del «blocco» delle retribuzioni imposto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (come prorogato da successive disposizioni). Tale personale, infatti, se in detto arco temporale è stato promosso al grado superiore o comunque ha teoricamente maturato il diritto a benefici economici, se ne è visto negare non solo il riconoscimento in servizio ma anche la valorizzazione ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale, subendo, di fatto, un danno patrimoniale permanente in conseguenza di una misura che, invece, era destinata a produrre effetti solo temporanei:
   c) il Governo valuti la piena estensione alla dirigenza militare dell'area negoziale prevista per il corrispondente personale delle Forze di polizia a ordinamento civile dall'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2017, n. 95;
   d) il Governo valuti di prevedere un ruolo speciale a esaurimento in cui inquadrare, a similitudine di quanto avviene per i colleghi delle Forze di polizia, una parte del personale proveniente dal ruolo marescialli;
   e) il Governo valuti di prevedere – sentite le rappresentanze del personale – una rivisitazione della nomenclatura dei gradi di tutte le categorie, in modo da modificare, in particolare, le attuali denominazioni dei gradi previste per la categoria dei graduati e al fine di ottenere una piena omogeneizzazione delle denominazioni dei gradi equivalenti nell'ambito delle categorie di ciascuna Forza armata, benché riferite a ruoli differenti;
   f) il Governo valuti di prevedere l'apprestamento di meccanismi che consentano al personale vincitore dei concorsi interni per l'accesso ai ruoli superiori di conoscere la sede di prevista destinazione prima dell'avvio del corso formativo iniziale, cosicché gli interessati possano eventualmente rinunciare alla nomina;
   g) il Governo valuti di prevedere apposite modifiche normative affinché al personale delle Forze armate in determinate condizioni, anche in relazione alla riorganizzazione in atto e nell'ambito degli stanziamenti disponibili, possa essere corrisposto il compenso per lavoro straordinario in deroga ai tetti massimi annuali individuali vigenti;
   h) il Governo valuti di porre rimedio ad eventuali sperequazioni verificatesi nei confronti dei sergenti maggiori con anzianità 2016 in relazione alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 94 del 2017;
   i) il Governo valuti di prevedere meccanismi per assicurare che la soglia di 28.000 euro fissata per accedere alla defiscalizzazione Pag. 82di cui all'articolo 45, comma 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, possa essere adeguata in conseguenza all'eventuale incremento delle retribuzioni;
   l) il Governo valuti di integrare quanto già previsto dallo schema circa l'attribuzione della promozione ad anzianità al personale che, dopo aver maturato i requisiti per l'avanzamento, è deceduto ovvero congedato per limite di età o invalidità permanente, consentendo anche la possibilità di conseguire la qualifica e la carica speciale;
   m) il Governo valuti di disciplinare gli effetti dell'indebita fruizione di giorni di assenza dal servizio da parte del personale delle Forze armate in modo che dette assenze siano commutate in aspettativa senza assegni, ma utile agli effetti giuridici, rendendo la previsione meno afflittiva, atteso che, ferme restando le eventuali responsabilità penali e/o disciplinari, l'assenza indebita potrebbe determinarsi anche per errore materiale ascrivibile alla sola Amministrazione;
   n) il Governo valuti di integrare le previsioni dello schema tese a escludere dai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate gli aspiranti con tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, qualora gli stessi siano ritenuti lesivi del «decoro dell'uniforme» o della «dignità della condizione del militare», mediante l'introduzione di un rinvio espresso al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, teso a circoscrivere le suddette limitazioni ai concetti di «decoro» e «dignità» ivi declinati, tenuto conto in primo luogo della visibilità dei tatuaggi.
   o) valuti il Governo di premettere all'articolo 2, comma 1, la lettera 0-a), volta ad aggiungere all'articolo 183 comma 3 del c.o.m il seguente comma 3-bis: «3-bis. Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate con associazioni o con personale esterni all'ordinamento militare, in possesso dei requisiti definiti dalle Linee guida redatte dall'Ispettorato Generale della Sanità militare mobile (IGESAN), con compiti di prevenzione dei disturbi post-traumatici da stress (DPTS) e dei suicidi in ambiente militare. Per le stesse finalità l'Amministrazione della Difesa è autorizzata inoltre ad avvalersi di soluzioni basate su dispositivi mobili (smartphone, tablet, smartwatch) finalizzati:
    sia alla prevenzione del DPTS, mediante il potenziamento delle capacità di resilienza, e quale ausili alla terapia, attivabili anche a distanza, in setting testuale e in modalità anonima, risultato di avanzate ricerche scientifiche e ispirate a buone pratiche di partner NATO di riferimento;
    sia nella forma di sistemi di controllo indossabili o connessi con i predetti dispositivi mobili per la rilevazione di stati d'animo estremi, quali quelli derivanti da ferite, perdita di coscienza o per effetto di tossine, e quindi l'attivazione di salvataggio e contromisure;
   p) valuti il Governo di apportare modifiche ai decreti legislativi 490 del 1997 e 66 del 2010 (c.o.m.) per prevedere i ruoli e le modalità di reclutamento degli ufficiali del ruolo dei Ricercatori interforze;
   q) valuti il Governo, a valle dei necessari approfondimenti anche in materia di trattamento previdenziale, di modificare la vigente disciplina per la partecipazione ai concorsi per il Ruolo Tecnico dell'Arma dei carabinieri da parte degli Ufficiali della riserva selezionata, incrementando, ove possibile, i limiti di età attualmente previsti per l'accesso a tale Ruolo.
   r) valuti il Governo (e – per esso – il Ministero della Difesa) di disporre la pubblicazione dei decreti di promozione dei vincitori del concorso di cui al bando n. 958 del 1986 dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, al fine di consentire al personale del ruolo sergenti e graduati che rivestono la qualifica speciale Pag. 83di poter essere percettori alla data del 1o gennaio 2020 dei miglioramenti economici previsti dal medesimo decreto correttivo relativamente agli importi aggiuntivi pensionabili;
   s) valuti il Governo di istituire un ruolo a esaurimento, volto a dare attuazione al principio di equi-ordinazione tra personale militare delle Forze Armate e di Forze di Polizia ad ordinamento militare.
   t) valuti il Governo la possibilità di garantire in sede contrattuale un riallineamento dei gradi apicali dei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei graduati, con i parametri del ruolo immediatamente sovraordinato, utilizzando a tal fine risparmi di spesa corrente o prevedendo risorse aggiuntive.
   u) valuti il Governo la possibilità prevedere di una promozione a titolo onorifico, senza effetti economici, oltre il grado posseduto all'atto del congedo al personale che non ha avuto la possibilità di essere promosso benché idoneo per motivi estranei alla valutazione;
   v) valuti il Governo l'ipotesi di istituire – anche mediante modifiche normative e nel rispetto del principio di equi-ordinazione – un ruolo tecnico-scientifico dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento – in via esclusiva – delle specifiche funzioni di investigazione scientifica nell'ambito dell'Istituzione di appartenenza.