CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 maggio 2019
183.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile (C. 506 Morani).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 506 Morani, recante «Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la II Commissione;
   rilevato, per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge intervenga sulla materia «ordinamento civile», attribuita all'esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento alla nuova formulazione del sesto comma dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge, la quale prevede che con la sentenza di divorzio il tribunale può disporre l'attribuzione di un assegno, tenuto conto di una serie di circostanze elencate dal successivo settimo comma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare che l'obbligo grava sull'altro coniuge, come indicato dal vigente sesto comma dell'articolo 5 della legge n. 898;
   b) con riferimento al nuovo nono comma nell'articolo 5 della legge n. 898, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge, il quale afferma che l'assegno non è dovuto in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o stabile convivenza del richiedente e precisa che il diritto all'assegno non rivive a seguito della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere, per ragioni di coordinamento normativo, l'attuale decimo comma dell'articolo 5 della legge n. 898, il quale esclude l'obbligo di corresponsione dell'assegno in caso di nuove nozze, in quanto tale previsione è assorbita dal nuovo nono comma.