CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 agosto 2019
232.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto (C. 2039, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 2039, approvata dal Senato, recante modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto;
   evidenziato come la proposta di legge intervenga sulla citata normativa di delega di cui alla legge n. 167 del 2015, prevedendo il diverso termine di trenta mesi – anziché i diciotto mesi attualmente previsti – per l'adozione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi attuativi della delega;
   considerato che le nuove norme contenute nel decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, attuativo della predetta delega, sono entrate in vigore il 13 febbraio 2018, a pochi mesi dall'inizio della stagione balneare, quando, appunto, si svolge gran parte dell'attività diportistica, e dunque non hanno potuto essere pienamente ponderate in sede attuativa, in quanto è mancato un periodo di tempo congruo al reale apprezzamento degli effetti prodotti dalle stesse, impedendo, di fatto, una ponderata valutazione degli aggiustamenti necessari;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza legislativa costituzionalmente definiti, come il provvedimento attenga essenzialmente alla materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione;
   segnalato come la normativa di delega attenga anche alla materia «porti», rientrante invece nella competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   rilevato, altresì, come, in coerenza con i princìpi stabiliti dalla Corte costituzionale, l'intervento statale in materia è legittimo purché rispetti il principio della leale collaborazione e come, per l'emanazione dello schema di decreto legislativo n. 101, recante disposizioni integrative e correttive al riformato codice della nautica da diporto, attualmente all'esame delle Camere, sia prevista, infatti, l'intesa in sede di Conferenza unificata,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.