CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 10 settembre 2018
55.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 1117 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2.1. All'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».
  2.2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.

*1. 49. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli, Lucaselli.

*1. 50. Migliore, Marattin.

*1. 100. Speranza, Fassina, Occhionero, Pastorino.

*1. 101. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Paolo Russo, Musella.

ART. 9

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:
  «2-septies. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “ e di 13 milioni di euro per l'anno 2018 ” sono sostituite dalle seguenti: “ , di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019 ”.
  2-octies. All'onere di cui al comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
9.61. (Nuova formulazione) Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

ART. 9-ter.

  Dopo l'articolo 9-ter aggiungere il seguente:
  Art. 9-quater. (Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori). – 1. Per l'anno 2018 le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, Pag. 31n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 2016, n. 1 e 5 aprile 2017, n. 12, possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime finalità, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
9-ter. 05. I Relatori.