CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 settembre 2017
882.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
Atto n. 451.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che il provvedimento è assegnato anche alla Commissione bilancio, per i soli profili di carattere finanziario, nonché, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Avverte, altresì, che tutte le Commissioni dovranno esprimere i propri pareri al Governo entro il 12 novembre 2017. Comunica, infine, che il provvedimento è stato assegnato dalla Presidenza della Camera con riserva, in quanto la richiesta del Governo non è corredata dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che sono previsti dalla legge. La Presidente della Camera, con lettera del 15 settembre scorso, ha pertanto ricordato che le Commissioni non potranno pronunciarsi definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto all'acquisizione e trasmissione dei pareri suddetti.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore per la IV Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, deputato Carbone, riferisce che lo schema di decreto Pag. 11legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», che ha conferito la delega al Governo per l'adozione di provvedimenti correttivi ai decreti legislativi emanati in forza della medesima legge.
  Si sofferma, quindi, innanzitutto sulla conformità del provvedimento ai criteri di delega. In particolare, ricorda che il comma 1, lettera a), del citato articolo 8 ha delegato il Governo, nell'ambito degli interventi di riorganizzazione dell'amministrazione pubblica, ad adottare uno o più decreti legislativi per la «razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali»; criteri specifici sono dettati dal medesimo articolo 8 per il «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza agroalimentare».
  Rammenta, inoltre, che il termine per l'attuazione della delega di cui all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, originariamente fissato dalla legge stessa al 28 agosto 2016, è stato prorogato al 28 febbraio 2017 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 131 del 2016.
  In attuazione della citata disposizione di delega sono stati adottati, nei termini previsti dalla delega medesima, i seguenti decreti legislativi: decreto legislativo n. 177 del 2016, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato; decreto legislativo n. 95 del 2017, recante la revisione dei ruoli delle Forze di Polizia; infine, decreto legislativo n. 97 del 2017, recante la riforma dell'ordinamento dei Vigili del fuoco.
  Inoltre – in base alla disposizione di delega di cui all'articolo 8, comma 6 – entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura previsti per la disposizione di delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  Osserva, quindi, che lo schema di decreto in esame è stato adottato nell'ambito di tale previsione di delega. Ricorda, poi, che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, oggetto delle disposizioni integrative e correttive, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2016, n. 213, ed è entrato in vigore il 13 settembre 2016, considerato che l'articolo 20 del suddetto decreto legislativo n. 177 del 2016 ne ha disposto l'entrata in vigore il «giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo restando che i provvedimenti concernenti l'attribuzione delle funzioni, il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1o gennaio 2017».
  Il termine per l'esercizio della delega è dunque fissato al 13 settembre 2017, data in cui lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere per l'espressione dei prescritti pareri parlamentari. Trova in tale caso applicazione la previsione di legge che stabilisce lo slittamento del termine di esercizio della delega di novanta giorni nel caso in cui il termine per il parere parlamentare scada successivamente al termine di scadenza della delega.
  Sottolinea, quindi, che in considerazione dell'imminente scadenza della delega, il testo in esame è stato subito assegnato alle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando che le stesse, come anticipato dal presidente, sono in ogni caso tenute, prima di esprimersi in via definitiva, ad attendere che il Governo integri la richiesta di parere con la trasmissione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.
  Per quanto riguarda i criteri e principi direttivi, la citata disposizione di delega, nell'ambito delle finalità di razionalizzazione Pag. 12e di potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, ha previsto, per quanto attiene all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, il transito del personale nella relativa Forza di polizia e, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione. È inoltre previsto che il personale tecnico del Corpo forestale svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario.
  Per quanto attiene invece al profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, lo schema di decreto legislativo in esame interviene, come già detto, in senso modificativo ed integrativo sulle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato. La base giuridica del provvedimento è pertanto da ricondursi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, lettere d) «Difesa e Forze armate»; g) «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»; h) «ordine pubblico e sicurezza» e s) «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».
  Passando agli aspetti di competenza della Commissione difesa, evidenzia che il provvedimento novella diverse disposizioni del codice dell'ordinamento militare al fine di chiarire l'applicabilità di alcuni istituti propri dell'ordinamento militare al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza.
  In particolare, l'articolo 2 dello schema di decreto esclude dall'iscrizione alla Cassa di previdenza delle Forze armate il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con meno di 6 anni dal congedo, in quanto tale personale non maturerebbe comunque il diritto all'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 del codice dell'ordinamento militare. Peraltro, ricorda che tale esclusione è stata già disposta, fino al 31 dicembre 2017, dall'articolo 8, comma 5, del cosiddetto «decreto mille proroghe» (decreto-legge n. 244 del 2016).
  Ulteriori modifiche sono volte ad estendere l'istituto dell'ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri. Al riguardo, sottolinea che la relazione tecnica allegata allo schema di decreto precisa che la novella legislativa mira ad allineare il richiamato personale (circa 5.840 persone) con il restante personale dell'Arma dei carabinieri, per il quale opera l'alternatività tra l'ausiliaria ed il cosiddetto «moltiplicatore del montante contributivo». La disposizione ha valore temporaneo e si applica al solo personale transitato, dal momento che coloro che sin dal 2017 vengono assunti nei vari ruoli dell'Arma per assolvere le funzioni forestali godranno già della possibilità di scelta tra l'ausiliaria e il moltiplicatore del montante contributivo. Inoltre, la disposizione non determina anticipo del pensionamento e del trattamento di fine servizio, poiché, al pari del moltiplicatore del montante contributivo, l'ausiliaria è opzionabile esclusivamente da parte del personale che cessa dal servizio per limiti di età.
  Sempre l'articolo 2 dispone, relativamente all'anno 2016, la compilazione della «dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica» in luogo dei documenti di valutazione previsti per la valutazione degli ufficiali dei Carabinieri del ruolo forestale iniziale. La relazione illustrativa allegata allo schema di decreto specifica che la modifica trova Pag. 13giustificazione nella considerazione che – a partire dal 1o gennaio 2017, data di decorrenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato – sono decadute le funzioni degli organi collegiali chiamati a predisporre la documentazione per valutare il personale appartenente sia al ruolo direttivo dei funzionari sia a quello del dirigenti del Corpo forestale dello Stato. Ciò ha determinato l'impossibilità di redigere ovvero revisionare i rapporti informativi e le schede di valutazione dirigenziale del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.
  L'articolo 3 reca una modifica di carattere formale intervenendo sull'articolo 17 della legge n. 93 del 2001 al fine di prevedere la nuova denominazione di Comando Carabinieri per la tutela ambientale. Tale novella è da porre in relazione alla modifica all'articolo 174-bis del codice prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dello schema di decreto legislativo in esame.
  L'articolo 4 abroga il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 177 del 2016, concernente l'inquadramento dei reparti istituiti presso l'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Anche questa novella è da mettere in relazione con il nuovo articolo 174-bis del decreto legislativo n. 177 del 2016 dello schema di decreto legislativo in esame, che ha ricondotto al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari il rapporto di dipendenza funzionale che tali Comandi di specialità presentano attualmente con i dicasteri di riferimento.
  L'articolo 5 reca, invece, modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 177 del 2016. Come precisato nella relazione illustrativa, le novelle previste sono volte a puntualizzare che il passaggio delle competenze in materia di incendi boschivi dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale del vigili del fuoco non ha mutato il quadro ordinamentale di riferimento, con riguardo soprattutto all'assetto di competenze regionali e locali definite nella legge quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353 del 21 novembre 2000).
  L'articolo 6 reca una disposizione riguardante il personale del Corpo forestale transitato nel Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 177 del 2016. Nello specifico, la disposizione è diretta a chiarire che l'inquadramento del citato personale nei ruoli di tale Ministero è effettuato sulla base delle corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione del personale del Corpo forestale dello Stato con il personale del comparto ministeri, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016.
  L'articolo 7 novella l'articolo 16 del decreto legislativo n. 177 del 2016 al fine di assicurare l'inquadramento a tutti gli effetti, ivi compreso quello relativo al regime dell'ausiliaria, del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo della Guardia di finanza (in totale 40 unità).
  L'articolo 8 interviene, invece, sulla materia dei procedimenti disciplinari pendenti nei confronti del personale del Corpo forestale transitato nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e nei ruoli del Ministero delle politiche agricole e forestali al fine di prevedere l'introduzione nell'articolo 18 del decreto legislativo n. 177 del 2016 dei nuovi commi da 12-bis a 12-terdecies.
  La normativa di dettaglio prevista dall'articolo 8 viene infatti considerata necessaria dal Governo alla luce dell'articolo 18, comma 12, del decreto legislativo n. 177 del 2016, che ha previsto per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nelle Forze di polizia e nei ruoli del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'estinzione dei procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito, ad eccezione di quelli dai quali possa derivare una sanzione disciplinare di stato. Si è reso quindi indispensabile prevedere una disciplina transitoria per regolamentare nel dettaglio questo specifico aspetto, Pag. 14relativamente ai transiti nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, sottoposti ad un ordinamento militare, nella Polizia di Stato, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e nei ruoli del Ministero delle politiche agricole e forestali.
  Nello specifico, con particolare riferimento al personale del Corpo forestale transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, con il nuovo comma 12-bis è stata estesa l'applicazione dell'articolo 1369 del codice dell'ordinamento militare, relativo alla cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo e alla sanzione disciplinare della «censura» (di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957), così da consentire, al pari di queste, la cessazione di ogni loro effetto nella documentazione personale.
  In secondo luogo, in relazione ai procedimenti suscettibili di sanzioni disciplinari di stato per fatti commessi dal personale appartenente al Corpo forestale antecedentemente al passaggio nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza (1o gennaio 2017), qualora non sospesi a seguito di esercizio dell'azione penale, si prevede che i medesimi siano proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 costituita all'inizio di ogni biennio presso ciascun Ministero e che, qualora si siano definiti con proposta di irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, il relativo provvedimento sia disposto dagli organi all'uopo previsti dal codice dell'ordinamento militare.
  Viceversa, qualora, i procedimenti disciplinari di stato siano stati sospesi in seguito dell'avvio dell'azione penale, si prevede che i medesimi siano ripresi e definiti, in deroga all'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, all'esito del procedimento penale, entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto irrevocabile, «così salvaguardando il criterio della cosiddetta «pregiudiziale penale» statuito nell'ordinamento di provenienza (nuovo comma 12-ter).
  In relazione, poi, alla valutazione disciplinare di fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili e di cui l'Amministrazione militare sia venuta a conoscenza integrale, il successivo comma 12-quater rinvia alle relative procedure di esame previste dallo stesso codice e ai relativi organi ivi previsti.
  Per quanto concerne l'irrogazione delle sanzioni, e sempre con riferimento al personale del Corpo forestale transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, il nuovo comma 12-quinquies stabilisce i parametri di corrispondenza dei profili sanzionatori tra i due ordinamenti.
  Per quanto concerne, invece, il personale del Corpo forestale transitato nel Corpo dei vigili del fuoco, la disciplina prevista dai nuovi commi da 12-septies a 12-decies prevede una distinzione tra i procedimenti disciplinari non sospesi alla data del transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli invece sospesi in seguito all'esercizio dell'azione penale.
  Nel primo caso, i procedimenti disciplinari vengono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalità ivi previste; se definiti con proposta di sanzione disciplinare, il relativo provvedimento è disposto dagli organi competenti previsti dai richiamati contratti collettivi. Nel secondo caso, se sospesi ai sensi dell'articolo 117, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure previste per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Analoga disposizione viene prevista per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e giudicati in via definitiva, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza.Pag. 15
  Il nuovo comma 12-decies dell'articolo 18 reca un'apposita disposizione concernente le sanzioni applicabili al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo dei Vigili del fuoco. Tale disposizione si giustifica in considerazione del fatto che non sussiste una perfetta analogia tra le sanzioni previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e quelle applicabili al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
  Il nuovo comma 12-undecies dell'articolo 18 fa riferimento alla disciplina transitoria riguardante il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nella Polizia di Stato ai fini dell'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari per fatti commessi prima del transito ed oggetto di sentenza penale intervenuta successivamente. Al riguardo vengono richiamate la procedura e le sanzioni disciplinate nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante «Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti».
  Per quanto concerne, infine, la disciplina transitoria delle sanzioni disciplinari applicabili al personale del Corpo forestale transitato nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame precisa che nei confronti di tale personale non vi sono attualmente procedimenti disciplinari pendenti. Tuttavia, considerata l'astratta possibilità che emergano fatti accertati dalla magistratura, compiuti da ex dipendenti del Corpo forestale dello Stato anteriormente al transito nel Ministero e che possano avere rilievo disciplinare, il Governo ha ritenuto opportuno predisporre una specifica disposizione che consenta di individuare, nel caso di specie, gli organi competenti, la procedura e le sanzioni applicabili per fatti compiuti anteriormente al 31 dicembre 2016, ma conosciuti successivamente a tale data. Anche in questo caso, non esistendo una perfetta analogia tra le sanzioni, il nuovo comma 12-terdecies effettua la necessaria equiparazione.
  Da ultimo l'articolo 8, comma 1, lettera b) dello schema di decreto legislativo prevede, l'introduzione di un comma 13-bis nell'articolo 18 del codice dell'ordinamento militare con il quale si prevede l'estensione del regime straordinario dei commi 21, 22 e 23 dell'articolo 2214-quater del medesimo codice anche alle prime elezioni degli organi della rappresentanza militare per il rinnovo dei delegati in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo. I citati commi prevedono che, nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare, il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri elegga, con procedura straordinaria, propri delegati per la composizione dei consigli di base, del consiglio intermedio e del consiglio centrale di rappresentanza.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.