ALLEGATO 1
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Testo base C. 1202 Arlotti e C. 915 Gianluca Pini.
PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI
ART. 2.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: previa intesa tra il Ministro dell'interno con le seguenti: dal Ministro dell'interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche.
2. 100. I Relatori.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1, da realizzarsi per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, al fine di accompagnare il processo di trasferimento, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e al fine di definire e regolare i profili successori, anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e assistono i cittadini, gli enti e le imprese al fine di arrecare loro il minore disagio possibile a seguito del processo di distacco e di aggregazione. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.
2. 101. I Relatori.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte del collegio Marche 01, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, ed entrano a fare parte del collegio Emilia Romagna 07, di cui alla medesima tabella A.
2. 102. I Relatori.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle Province, si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.
2. 103. I Relatori.
Al comma 6, sopprimere le parole: né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.
2. 104. I Relatori.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Iniziative istituzionali).
1. Il Governo, ove occorra, con atti successivi provvede, d'intesa con le Regioni Emilia-Romagna e Marche, a ridefinire le rispettive percentuali di riparto delle risorse previste dall'ordinamento italiano e dell'Unione europea a favore delle Regioni interessate, a seguito del passaggio dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna.
2. 0100. I Relatori.
ALLEGATO 2
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Testo base C. 1202 Arlotti e C. 915 Gianluca Pini.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 2.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: previa intesa tra il Ministro dell'interno con le seguenti: dal Ministro dell'interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche.
2. 100. I Relatori.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1, da realizzarsi per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, al fine di accompagnare il processo di trasferimento, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e al fine di definire e regolare i profili successori, anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e assistono i cittadini, gli enti e le imprese al fine di arrecare loro il minore disagio possibile a seguito del processo di distacco e di aggregazione. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.
2. 101. I Relatori.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte del collegio Marche 01, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, ed entrano a fare parte del collegio Emilia Romagna 07, di cui alla medesima tabella A.
2. 102. I Relatori.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle Province, si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.
2. 103. I Relatori.
Al comma 6, sopprimere le parole: né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.
2. 104. I Relatori.
ALLEGATO 3
DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Emendamenti C. 4286-A.
PARERE APPROVATO
Comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
PARERE CONTRARIO
sull'articolo aggiuntivo Ricciatti 6.02.
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, sull'articolo aggiuntivo 18.0500 del Governo e sui relativi subemendamenti Mariani 0.18.0500.1 e De Rosa 0.18.0500.2.