CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 marzo 2017
781.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale (Nuovo testo C. 1063 Bonafede).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di C. 1063 Bonafede, recante «Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento civile», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che l'articolo 2 del testo elaborato dalla Commissione Giustizia introduce, al comma 1, l'articolo 84-bis nelle disposizioni di attuazione del codice civile e che tale articolo 84-bis stabilisce, al primo comma, che tanto il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica, quanto il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare, debbano essere liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, sulla base delle tabelle A e B che vengono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile;
   preso atto che, in esito all'esame delle proposte emendative presso la Commissione di merito, per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da autoveicoli a motore e natanti, rimane in vigore la vigente disciplina degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, che rinvia a due decreti del Presidente della Repubblica per la quantificazione del danno biologico, rispettivamente, per lesioni di non lieve entità (menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti) e per lesioni di lieve entità;
   considerato, peraltro, che già oggi – sebbene in assenza di una diretta previsione legislativa delle tabelle – sussiste una distinta disciplina per il risarcimento: quella generale, fondata sul codice civile, e quella speciale, fondata sul codice delle assicurazioni private;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE