CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 febbraio 2017
763.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-10499 Scuvera ed altri: Candidatura italiana per una delle sede centrali del Tribunale Unificato dei Brevetti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Governo italiano è pienamente impegnato a favore di una tempestiva entrata in funzione del pacchetto unitario dei brevetti, che considera strumento essenziale per sostenere l'innovazione, la competitività e la crescita economica in Europa.
  Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), nuovo tribunale sovranazionale specializzato nelle controversie in materia di brevetti, istituito sulla base dell'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti sottoscritto da 25 Stati membri dell'Unione europea il 19 febbraio 2013, avrà un'ampia ed esclusiva competenza di tutela ad effetto unitario nei casi di violazione e di convalida dei brevetti europei. Con il Tribunale si intende ottenere una protezione semplificata delle invenzioni su tutto il territorio europeo grazie ad una procedura unica, la riduzione sostanziale dei costi da sostenere per ottenere un brevetto (soprattutto i costi connessi alla traduzione e al deposito) e una maggiore sicurezza giuridica grazie ad un sistema unico e centralizzato per la composizione dei contenziosi presso una Corte del brevetto.
  L'Italia in virtù della posizione detenuta per numero di brevetti in Europa (ossia al quarto posto, dopo Regno Unito, Germania e Francia) sta svolgendo un ruolo da protagonista nell'attuazione del Pacchetto Brevettuale.
  Il Governo italiano ha manifestato anzitutto ai partner europei l'intenzione di ospitare una sede locale del TUB a Milano, presso la quale l'italiano sarà usato come lingua del procedimento giudiziario.
  Inoltre – nel quadro del negoziato sulla «Brexit» – si profila anche la negoziazione di una eventuale nuova sede centrale per la divisione del Tribunale di primo grado.
  L'eventuale spostamento della sede centrale da Londra dovrà essere oggetto di un negoziato tra i 25 Stati parte dell'Accordo TUB, che dovrà condurre alla modifica del testo dell'Accordo istitutivo, aperto all'adesione di tutti gli Stati membri, ivi compresi quelli che non hanno partecipato alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.
  Ove il negoziato venisse aperto, il nostro Paese avrebbe sicuramente le carte in regola per presentare una propria autorevole candidatura. Abbiamo compiuto una serie di importanti passi che testimoniano l'importanza che attribuiamo al sistema brevettuale e che accrescono le nostre credenziali:
   è stata definitivamente approvata la legge di ratifica del Tribunale Unificato dei Brevetti e lo strumento di ratifica sta per essere depositato a Bruxelles;
   il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di ratifica del Protocollo dei Privilegi e delle immunità del Tribunale dovrà ora fare il suo iter in Parlamento;
   il Governo è attualmente impegnato nella preparazione dell'Accordo di sede tra il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e la Repubblica italiana, che disciplinerà la divisione locale del Tribunale di Milano. A tal fine è stata individuata una sede prestigiosa Pag. 211di oltre 850 mq in Via Barnaba 50. La sede assegnata alla divisione locale, per dimensioni e caratteristiche strutturali, risulterebbe adeguata anche nell'ipotesi di assegnazione di una sezione specializzata della divisione centrale del TUB;
   l'Italia parteciperà, inoltre, alla fase di applicazione provvisoria dell'Accordo, una volta che gli Stati membri avranno definito la soluzione che intendono adottare alla luce delle decisioni del Regno Unito circa la futura partecipazione al pacchetto del brevetto unitario;
   in questi giorni il Governo sta infine predisponendo i pieni poteri per la sottoscrizione del Protocollo di applicazione provvisoria del TUB che consentirà all'Italia di prendere parte all'avvio del Tribunale, nelle more della conclusione dei processi nazionali di ratifica, complicati dalla Brexit.

  Tale applicazione sarà limitata ad alcune parti dell'Accordo TUB (in particolare alle disposizioni istituzionali, organizzative e finanziarie del Tribunale), cioè quelle strettamente necessarie a garantire la transizione alla fase operativa che si attiverà nel momento dell'entrata in vigore dell'Accordo.
  La rigorosa agenda che ho illustrato credo mostri ampiamente la centralità della questione negli impegni del Governo. Il tavolo di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Politiche Europee), cui prendono parte i Ministeri degli Esteri, della Giustizia, dello Sviluppo Economico e dell'Economia ne sono una ulteriore dimostrazione, così come le riunioni del Comitato tecnico di valutazione e del Comitato interministeriale per gli Affari europei (CIAE) che a questo argomento sono state consacrate.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-10500 Bossi e Pini: Regime di riservatezza dei documenti trasmessi dal Governo su casi «EU Pilot» aperti dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La legge 234/2012 ha introdotto importanti caratteri di innovazione e semplificazione entro l'ordinamento nazionale. In particolare, lo strumento è volto a potenziare efficacemente la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
  Uno dei criteri ispiratori è proprio assicurare il coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali in alcuni aspetti del funzionamento dell'Unione. In questo quadro, si inserisce l'articolo 4 della Legge n. 234 del 2012, ove vengono esplicitati gli obblighi di informazione e consultazione del Governo nei confronti del Parlamento, con le modalità previste da rispettivi Regolamenti (c. 4). Parimenti, il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi (c. 6), per quanto gli obblighi di segreto professionale, i vincoli di inviolabilità degli archivi e i regimi di immunità delle persone non possono in ogni caso pregiudicare le prerogative di informazione e partecipazione del Parlamento (c. 7).
  Posso dire con un certo orgoglio che questa Legge non solo costituisce un sostanziale rafforzamento al sistema democratico, che acquisisce così una autentica dimensione multilivello, ma pone anche l'Italia all'avanguardia rispetto ai partner europei.
  Il sistema EU Pilot, lanciato nel 2008 dalla Comunicazione della Commissione «Un'Europa dei risultati – Applicazione del diritto comunitario» (COM(2007)502), è un meccanismo istituito tra Commissione europea e Stati membri per lo scambio di informazioni e la risoluzione di problematiche in tema di applicazione del diritto dell'Unione europea o di conformità della legislazione nazionale alla normativa UE. È importante notare che questo sistema è stato concepito per la fase antecedente all'apertura formale della procedura di infrazione ex articolo 258 TFUE.
  Si tratta quindi, di una procedura informale atta a garantire un dialogo fluido tra le istituzioni europee e nazionali e attraverso cui è possibile mettere a fuoco le tematiche ed eventuali criticità connesse.
  Esprime quindi preoccupazione per un orientamento che starebbe emergendo in seno alla Commissione europea di ridurre il ricorso alle procedure Eu Pilot, avviando invece direttamente, in tempi assai più brevi, le procedure di infrazione vere e proprie. Ritiene che si determinerebbe in tal modo un notevole aumento del contenzioso, e un allungamento dei tempi, poiché l'apertura dei casi Eu Pilot serve proprio per evitare di cristallizzare nella formalità le contestazioni della Commissione europea.
  La natura informale di questa procedura impone un certo riserbo nella trattazione delle comunicazioni, al fine di evitare che la pubblicità degli stessi possa in alcun modo influire negativamente sulla trattativa in corso, contravvenendo allo scopo fondativo dello stesso sistema EU Pilot. L'efficacia di quest'ultimo, al fine di scongiurare l'apertura di nuove e gravose Pag. 213procedure di infrazione a carico dell'Italia, è conseguentemente da considerarsi di primaria importanza e giustifica ipso facto l'applicazione di ogni strumento cautelativo volto in tal senso.
  Appare opportuno sottolineare che i sopra richiamati obblighi di consultazione e informazione, posti in capo al Governo ed introdotti con la L. 234/2012, sono tesi proprio a consentire al Parlamento di poter adeguatamente assolvere ai propri doveri, consentendo ai suoi membri di effettuare consapevolmente le scelte che essi ritengono essere più idonee alle necessità dei cittadini.
  Ben diversa è la questione della pubblicità degli atti relativi alle procedure di pre-infrazione il cui pubblico dominio pregiudicherebbe il perseguimento dell'obiettivo ultimo del sistema EU Pilot, di primario interesse per la collettività nella sua interezza.
  L'equilibrio raggiunto, d'intesa con il Parlamento, mi sembra tale da soddisfare opportunamente le giuste esigenze conoscitive dei parlamentari nonché la necessità di evitare che la pubblicità della documentazione relativa a questa peculiare procedura, che ricordo – ha natura informale – pregiudichi gli esiti auspicati e gli obiettivi del sistema EU-Pilot.
  Tuttavia, il Governo riconosce la rilevanza della questione sollevata che, come tale, meriterebbe una appropriata riflessione presso le sedi parlamentari competenti. A tale riflessione il Governo si dichiara disponibile e ad essa darà volentieri il proprio contributo.