CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2016
664.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici (Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni, recante: «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici»;
   apprezzate le finalità del provvedimento, volto a promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni, nonché a promuovere interventi per garantire, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali;
   visti, in particolare, i contenuti dell'articolo 9, recante disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti, laddove si stabilisce che – al fine di garantire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore – i piccoli comuni, anche in forma associata e d'intesa con la regione, possono proporre iniziative volte a sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali del fornitore del servizio universale postale; la norma stabilisce altresì che delle iniziative valutate favorevolmente da parte del fornitore del servizio universale postale sia data informazione, a cura dello stesso fornitore del servizio universale, al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
   rilevata in proposito l'opportunità – al fine di una migliore formulazione della disposizione, che non ingeneri dubbi interpretativi – che siano meglio definite le iniziative sottoposte alla valutazione del fornitore del servizio universale postale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione (C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminata la proposta di legge C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione»,
   rilevato che il provvedimento autorizza la ratifica della Convenzione di Bruxelles del 2000 sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione e delega il Governo a dettare disposizioni di adeguamento interno; vengono a tal fine modificate alcune disposizioni del codice di procedura penale relative all'estradizione e si delega il Governo a riformare il libro XI del codice di procedura penale relativo ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere;
   richiamate, in particolare, le disposizioni recate dall'articolo 4, che individua i principi e criteri direttivi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere;
   rilevato come in tale ambito vengano distinti i rapporti con le autorità di Stati membri dell'Unione europea da quelli con le autorità di Stati diversi; in relazione ai primi, infatti, la cooperazione giudiziaria in materia penale dovrà essere realizzata in primo luogo nel rispetto dei Trattati e degli atti normativi UE; nei rapporti con gli Stati non membri dell'Unione europea la cooperazione giudiziaria si dovrà svolgere nel rispetto delle convenzioni internazionali e del diritto internazionale e, in via residuale, nel rispetto di quanto disciplinato dal codice di procedura penale;
   tale distinzione è ripresa anche con riferimento ai principi relativi alla disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale (comma 1, lettera c)); in particolare, si prevede al numero 1) che il Ministro della giustizia, nei rapporti con Stati UE, possa decidere di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea; nei rapporti con Stati extra UE potrà esercitare il potere in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;
   rilevato invece che, laddove si individuano le ipotesi nelle quali l'autorità giudiziaria può non dare corso alla richiesta di assistenza (comma 1, lettera c), numero 5), si fa direttamente riferimento ad una elencazione di casi (atti contrari alla legge o ai principi del nostro ordinamento; fatto non previsto come reato nel nostro ordinamento; procedimento penale che possa essere ritenuto discriminatorio; Pag. 366possibile ostacolo a indagini in corso in Italia), senza distinzione tra gli Stati membri UE dagli altri,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito, con riferimento ad esigenze di coordinamento interno del testo, l'opportunità di integrare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 5) – che individua i casi nei quali l'autorità giudiziaria non dà corso alla domanda di assistenza giudiziaria – introducendo, in analogia con quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), la distinzione tra rapporti con le autorità di Stati membri dell'Unione europea e rapporti con le autorità di Stati diversi.

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ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia (COM(2016)49 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016)26 final – COM(2016)52 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia della UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM(2016)49) e la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (COM(2016)52);
   ricordato che la Strategia in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas risponde ad un impegno assunto nel quadro dell'Unione dell'energia ed è finalizzata a valorizzare le potenzialità del gas naturale liquefatto (GNL) e dello stoccaggio del gas, al fine di migliorare il livello di diversificazione, flessibilità e resilienza dell'Europa;
   evidenziato come la Strategia rivesta particolare interesse per l'Italia, che presenta tutte le caratteristiche per svolgere il ruolo di paese collettore di gas dal Mediterraneo per farlo transitare verso i paesi del resto dell'Unione, considerata la posizione geografica e la ricchezza delle interconnessioni già disponibili;
   richiamati altresì in tale quadro, i contenuti della proposta di revisione del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas (COM(2016)52), che trae origine dall'attenta valutazione dei rischi che può comportare l'indisponibilità di un sistema integrato a livello europeo;
   rilevato che, per garantire che il mercato interno del gas funzioni efficacemente, la proposta di regolamento afferma la necessità di applicare il principio della solidarietà, in base al quale i paesi confinanti sono tenuti a collaborare strettamente nella prevenzione e nella gestione delle crisi che dovessero presentarsi sui mercati energetici, assicurandosi reciprocamente la continuità nelle forniture di gas in presenza di situazioni di emergenza;
   la proposta di regolamento invita inoltre gli Stati membri a ottimizzare l'uso dello stoccaggio mediante piani regionali di azione preventiva e di emergenza e a intervenire per facilitare la disponibilità e l'accesso allo stoccaggio a livello macroregionale; a tal fine, si ipotizza di suddividere Pag. 368il territorio dell'Unione europea in diverse regioni, ritenute omogenee, entro le quali si dovrebbe realizzare, in via prioritaria, il principio di solidarietà in presenza di situazioni di crisi, sia per quanto concerne la valutazione dei rischi sia per quanto concerne l'adozione dei piani preventivi e di emergenza;
   auspicato in proposito che la definizione di tali macroregioni non risulti eccessivamente rigida, ma tenga adeguatamente conto delle interconnessioni già esistenti tra i diversi Stati membri e delle infrastrutture realizzate o in via di realizzazione; ciò anche al fine di consentire agli Stati membri che lo ritengano opportuno di far parte anche di più regioni contemporaneamente;
   evidenziato altresì che la proposta di regolamento individua talune categorie di clienti protetti ai quali deve essere prioritariamente garantita la disponibilità del gas, e che tale priorità può comportare l'eventualità che possa essere interrotto l'approvvigionamento ai clienti non protetti nella misura necessaria ad assicurare comunque la fornitura ai clienti protetti;
   sottolineata, in proposito, l'opportunità di contemplare, oltre alle esigenze delle PMI in generale, anche la necessità della continuità della fornitura da parte delle imprese del settore termoelettrico, anche a tutela dei consumatori;
   richiamata infine la più generale esigenza che il crescente impiego di GNL – che pure potrebbe contribuire a ridurre l'impatto ambientale, in particolare nel settore del trasporto, terrestre e marittimo, ed in quello delle utenze industriali e civili di grandi dimensioni – non sia in alcun modo di ostacolo all'intensificazione del ricorso alle fonti di energia rinnovabili, che devono sempre essere privilegiate, come previsto dalle politiche europee in materia;
   rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale approvato dalla X Commissione, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa (COM(2016)155 final).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE

  La XIV Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti «Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa» (COM(2016) 155);
   considerato che:
    il comparto siderurgico continua a costituire uno dei pilastri delle attività produttive e che una siderurgia competitiva è di fondamentale importanza per l'industria europea e può risultare decisiva per portare il contributo alla formazione del PIL del settore manifatturiero al 20 per cento entro il 2020, in linea con l'obiettivo che l'UE si è data;
    la siderurgia europea si contraddistingue peraltro per gli elevati standard ambientali conseguiti in comparazione con quelli di altri paesi;
    inoltre, il progresso tecnologico offre notevoli margini per ridurre ulteriormente l'impatto sull'ambiente della produzione di acciaio, incrementando il riutilizzo dei rottami d'acciaio, che vedono già l'Unione europea leader mondiale del riciclaggio dell'acciaio;
    da questo punto di vista, l'Italia costituisce un modello virtuoso, dal momento che soltanto il 35 per cento della produzione scaturisce dal ciclo integrale (che comporta impianti di maggiori dimensioni, disponibilità di minerale e ingenti finanziamenti) mentre la quota maggiore è prodotta con il forno elettrico da impianti più piccoli e flessibili che utilizzano il rottame ed hanno un minor impatto ambientale;
    per il perseguimento degli obiettivi che la Commissione europea si propone occorre, tuttavia, porre in essere tutte le iniziative utili ad invertire la tendenza alla progressiva diminuzione della quota detenuta dall'UE nella produzione mondiale di acciaio, registratasi nell'ultimo decennio, sebbene l'UE sia ancora, dopo la Cina, il secondo produttore mondiale di acciaio;
    è inoltre necessario, a tal fine, contrastare le pratiche commerciali sleali da parte di alcuni paesi produttori; si auspica a tale proposito che possa essere rapidamente approvata la proposta di regolamento sulla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale che la Commissione europea ha presentato nel 2013 e che prevede, tra l'altro, l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni in caso di distorsioni strutturali a livello di materie prime e nei casi di sovvenzioni;
    merita complessivamente apprezzamento l'iniziativa adottata dalla Commissione europea di dedicare al comparto dell'acciaio una strategia volta ad affrontare coerentemente e complessivamente i diversi profili di criticità; Pag. 370
    occorre in tale quadro prevedere che le politiche relative all'industria dell'acciaio in Europa siano coordinate con le iniziative assunte in sede europea sull'innovazione e la digitalizzazione industriale (cd. «Industria 4.0»), che potranno avere notevole impatto sulla competitività e la sostenibilità ambientale, nonché sulle condizioni di lavoro del sistema industriale europeo, anche consentendo il superamento di modelli di lavoro usurante;
    rilevata infine l'esigenza che il presente parere, congiuntamente alla relazione approvata dalla X Commissione Attività produttive, sia trasmesso alle Istituzioni europee nell'ambito del dialogo politico,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa (COM(2016)155 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti «Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa» (COM(2016) 155);
   considerato che:
    il comparto siderurgico continua a costituire uno dei pilastri delle attività produttive e che una siderurgia competitiva è di fondamentale importanza per l'industria europea e può risultare decisiva per portare il contributo alla formazione del PIL del settore manifatturiero al 20 per cento entro il 2020, in linea con l'obiettivo che l'UE si è data;
    la siderurgia europea si contraddistingue peraltro per gli elevati standard ambientali conseguiti in comparazione con quelli di altri paesi;
    inoltre, il progresso tecnologico offre notevoli margini per ridurre ulteriormente l'impatto sull'ambiente della produzione di acciaio, incrementando il riutilizzo dei rottami d'acciaio, che vedono già l'Unione europea leader mondiale del riciclaggio dell'acciaio;
    da questo punto di vista, l'Italia costituisce un modello virtuoso, dal momento che soltanto il 35 per cento della produzione scaturisce dal ciclo integrale (che comporta impianti di maggiori dimensioni, disponibilità di minerale e ingenti finanziamenti) mentre la quota maggiore è prodotta con il forno elettrico da impianti più piccoli e flessibili che utilizzano il rottame ed hanno un minor impatto ambientale;
    per il perseguimento degli obiettivi che la Commissione europea si propone occorre, tuttavia, porre in essere tutte le iniziative utili ad invertire la tendenza alla progressiva diminuzione della quota detenuta dall'UE nella produzione mondiale di acciaio, registratasi nell'ultimo decennio, sebbene l'UE sia ancora, dopo la Cina, il secondo produttore mondiale di acciaio;
    è inoltre necessario, a tal fine, contrastare le pratiche commerciali sleali da parte di alcuni paesi produttori; si auspica a tale proposito che possa essere rapidamente approvata la proposta di regolamento sulla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale che la Commissione europea ha presentato nel 2013 e che prevede, tra l'altro, l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni in caso di distorsioni strutturali a livello di materie prime e nei casi di sovvenzioni;
    merita complessivamente apprezzamento l'iniziativa adottata dalla Commissione europea di dedicare al comparto dell'acciaio una strategia volta ad affrontare coerentemente e complessivamente i diversi profili di criticità; Pag. 372
    occorre in tale quadro prevedere che le politiche relative all'industria dell'acciaio in Europa siano coordinate con le iniziative assunte in sede europea sull'innovazione e la digitalizzazione industriale (cd. «Industria 4.0»), che potranno avere notevole impatto sulla competitività e la sostenibilità ambientale, nonché sulle condizioni di lavoro del sistema industriale europeo, anche consentendo il superamento di modelli di lavoro usurante;
    richiamata infine la necessità, anche alla luce di alcune esperienze negative sotto il profilo della salute pubblica registratesi in passato nel nostro Paese, in modo particolare all'Ilva di Taranto, che le politiche riguardanti l'industria dell'acciaio tengano in considerazione – quale valore primario da tutelare – quello dell'ambiente e della salute dei lavoratori e dei cittadini;
    rilevata l'esigenza che il presente parere, congiuntamente alla relazione approvata dalla X Commissione Attività produttive, sia trasmesso alle Istituzioni europee nell'ambito del dialogo politico,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.