CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2016
664.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Risoluzione 7-00991 Capezzone: Ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni.

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Con la Risoluzione in Commissione n. 7-00991 l'On. Daniele Capezzone ed altri – nel richiamare l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze in tema di strumenti finanziari derivati – affrontano la problematica dell'utilizzo di tali strumenti per la gestione del debito pubblico sia a livello di amministrazione centrale, che di enti locali, impegnando il Governo, tra l'altro, a presentare in Parlamento proposte normative volte ad un abbattimento del debito pubblico e a garantire piena accountability sulle operazioni finanziarie in strumenti derivati.
  Con riferimento a possibili proposte di linee guida sull'operatività in derivati dello Stato e degli enti locali occorre precisare, innanzi tutto, che l'assetto normativo attuale prevede possibilità pressoché nulle per gli enti territoriali. Infatti, dal 1o gennaio 2014, in base alla vigente formulazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità per il 2014 articolo 1, comma 572, a regioni ed enti locali è fatto divieto di stipulare nuovi contratti derivati, di rinegoziare quelli esistenti e di sottoscrivere contratti di finanziamento che includono componenti derivate, con limitatissime eccezioni, per le quali le amministrazioni territoriali possono solamente:
   estinguere anticipatamente i contratti derivati da essi detenuti;
   riassegnare i medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie (cosiddette «novazioni soggettive») senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;
   ristrutturare i contratti derivati a seguito di modifica della passività sottostante, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
   perfezionare contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente, cioè di un'opzione che protegga l'ente dal rialzo dei tassi su mutui stipulati a tasso variabile.

  Per quanto riguarda lo Stato, pur non essendoci preclusioni per tipologia di strumento, si fa presente che i derivati possono essere utilizzati al fine di modificare, sinteticamente, i flussi finanziari relativi a passività statali. Per cui le operazioni in derivati debbono mantenere un legame o con specifici prestiti o con portafogli di prestiti. In particolare, i derivati sono stati stipulati per finalità di copertura dei rischi o nell'ottica di riduzione dell'esposizione ad oscillazioni dei tassi di interesse, considerando a tal fine il tasso fisso come elemento di certezza e stabilità. Tale approccio è stato ritenuto compatibile con una gestione prudente del debito pubblico italiano.
  Per quanto concerne le procedure di controllo, si fa presente che tutti i contratti derivati sono sottoposti ai controlli della Ragioneria Generale dello Stato previsti Pag. 29dalla legge, a regolare rendicontazione alla Corte dei conti nell'ambito di una relazione semestrale sulla gestione del debito pubblico, nonché in risposta a specifiche richieste in fase di elaborazione del rendiconto annuale dello Stato.
  Inoltre, a proposito dell’accountability, trasparenza e conoscibilità delle operazioni finanziarie derivate, si deve sottolineare l'evoluzione verificatasi negli ultimi tempi con le audizioni in Commissione Finanze della Camera dei Deputati e, soprattutto, con il Rapporto annuale sul debito pubblico. Il livello dell'informazione fornita pone ormai l'Italia ai primi posti in termini di trasparenza sull'argomento ed è idonea a consentire valutazioni sul fenomeno sia nella sua globalità, sia con riferimento alle singole tipologie di derivati effettivamente utilizzati.
  Si soggiunge che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.30 all'Atto Camera 3828, di riforma della legge 196 del 2009, è previsto che nella sezione seconda del Documento di Economia e Finanza venga fornito il dato della spesa per interessi correlata ai citati strumenti finanziari derivati.
  Sulla questione, la Banca d'Italia ha comunicato che i dati di flusso relativi al portafoglio in strumenti finanziari derivati delle amministrazioni centrali sono pubblicati nei «Conti finanziari – Supplemento al Bollettino Statistico – Indicatori monetari e finanziari»; la versione più aggiornata è del 6 giugno 2016. Il citato documento e l'accesso ai dati sono disponibili sul sito internet della Banca d'Italia alla sezione Statistiche (https:/www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/conti-patrimoniali/conti-finanza/index.html).