CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 settembre 2016
699.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. (Atto n. 324).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (Atto n. 324);
   preso atto del parere favorevole con raccomandazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 15 settembre 2016;
   ricordato che il provvedimento è stato adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (articolo 1 della legge n. 114 del 2015);
   richiamati i contenuti della direttiva, che rileva al considerando (8) l'opportunità di garantire agli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà, maggiore flessibilità nel decidere se desiderino oppure no coltivare OGM nel loro territorio, senza conseguenze per la valutazione del rischio prevista dal sistema dell'Unione di autorizzazione degli OGM, nel corso della procedura di autorizzazione o successivamente, e indipendentemente dalle misure che gli Stati membri che coltivano OGM sono autorizzati o tenuti a prendere a norma della direttiva 2001/18/CE per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti; nel medesimo considerando si osserva che dare questa possibilità agli Stati membri può migliorare il processo di autorizzazione degli OGM e, al tempo stesso, può garantire la libertà di scelta dei consumatori, degli agricoltori e degli operatori, assicurando maggiore chiarezza alle parti interessate per quanto riguarda la coltivazione di OGM nell'Unione e favorendo il corretto funzionamento del mercato interno;
   rilevato altresì che la direttiva, al considerando (19), precisa che le decisioni degli Stati membri che limitano o vietano la coltivazione di OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso non dovrebbero impedire lo svolgimento di attività di ricerca biotecnologica purché, nello svolgere tali attività di ricerca, siano osservate tutte le necessarie misure di sicurezza relative alla salute umana o animale e alla tutela dell'ambiente e l'attività non comprometta il rispetto delle motivazioni per le quali la restrizione o il divieto sono stati introdotti;
   richiamata inoltre la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2006, laddove si precisa che la coltivazione degli OGM – pur afferendo alla materia agricola (rientrante nella competenza residuale delle regioni) – investe diversi interessi di rilievo costituzionale, tra cui principalmente la tutela dell'ambiente e della salute, per cui la legge statale è chiamata a individuare il punto di equilibrio Pag. 159fra tali esigenze in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
   evidenziata pertanto l'opportunità, anche al fine di tutelare le produzioni di qualità e il mantenimento della biodiversità su tutto il territorio nazionale, che le proposte di limitazione o divieto della coltivazione di OGM siano concordate con gli ambiti territoriali interessati, mediante procedure che prevedano il coinvolgimento di tutte le aree coinvolte, anche al di là dei singoli confini regionali;
   sottolineata infine l'importanza del provvedimento, anche in considerazione dell'impegno dedicato dal Parlamento e dal Governo italiani affinché fosse riconosciuta la possibilità di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.