CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 aprile 2016
633.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato come il provvedimento intenda disciplinare in modo organico la coltivazione della vite, nonché la produzione e il commercio del vino, unificando, aggiornando e razionalizzando la normativa esistente, nonché semplificando il quadro normativo attualmente vigente;
   evidenziato positivamente come l'intervento legislativo operi, anche per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, un opportuno alleggerimento dei numerosi oneri burocratici di cui sono attualmente gravati gli operatori del settore,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

5-08510 Pelillo: Correttezza della riscossione dell'imposta di sbarco da parte del Comune di Tuoro sul Trasimeno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti chiedono se sia corretta la riscossione dell'imposta di sbarco nell'anno 2016 da parte del Comune di Tuoro sul Trasimeno, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 26 della legge che sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
  Gli Onorevoli interroganti segnalano infatti che il menzionato comune nel 2013 ha approvato il regolamento istitutivo dell'imposta di sbarco e, successivamente, con deliberazione della giunta comunale del 13 ottobre 2015 ha determinato importo e decorrenza dell'imposta fissando quest'ultima nel mese di marzo 2016.
  Al riguardo, il Dipartimento delle finanze rappresenta quanto segue.
  Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n. 12 del 26 marzo 2013, il Comune di Tuoro sul Trasimeno ha previsto, in fase di prima attuazione che l'imposta di sbarco decorra dalla data di approvazione del regolamento stesso e che venga applicata nella misura di euro 0,70 per ogni passeggero, rinviando, poi, alla deliberazione della giunta la determinazione a regime del quantum.
  Il Dipartimento precisa, altresì, che dagli atti in suo possesso non risulta che il Comune abbia modificato per gli anni 2014 e 2015 la misura dell'imposta già applicata, con la conseguenza che, in virtù dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per tali anni ha continuato a trovare applicazione la medesima misura di imposta pari a 0,70 euro per passeggero stabilita nel citato regolamento.
  Per l'anno 2016, il Comune, con deliberazione della giunta comunale n. 129 del 13 ottobre 2015 ha di nuovo stabilito la misura dell'imposta in 0,70 euro per passeggero.
  Dal confronto delle due deliberazioni agli atti può rilevarsi che, per l'anno in corso, il Comune ha inteso confermare la stessa misura di imposta già applicata a decorrere dal 2013 e, pertanto, non si riscontra alcun contrasto con le disposizioni del cosiddetto blocco dell'aumento delle aliquote dei tributi disciplinato nei commi 26 e 28 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, commentati nella risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2016 del Dipartimento delle Finanze.

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ALLEGATO 3

5-08511 Paglia: Acquisizione di una quota azionaria del Gruppo Bassilichi da parte dell'Istituto centrale delle banche popolari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Giovanni Paglia pone quesiti in ordine alla presunta operazione con la quale l'Istituto Centrale delle Banche Popolari (ICBPI) dovrebbe rilevare una quota del Gruppo Bassilichi (operatore nel settore dei pagamenti, dei servizi per il business e della sicurezza) e, in particolare, chiede notizie sullo stato della trattativa e sulle eventuali soluzioni prospettate ai lavoratori coinvolti.
  Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari sull'effettivo avvio di trattative riguardanti l'operazione di cui è cenno nell'interrogazione.
  Anche il Ministero del Lavoro, interpellato in proposito, ha comunicato di non disporre di propri elementi informativi.

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ALLEGATO 4

5-08512 Pesco: Iniziative per uniformare il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa a favore del contribuente con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa a sfavore del contribuente.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti chiedono quale sia l'orientamento circa la non uniformità tra il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi c.d. «integrativa a favore del contribuente» di cui all'articolo 2 comma 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 (un anno) e quello più lungo previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa c.d. «a sfavore del contribuente» di cui al comma 8 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 (quattro anni).
  In merito gli Onorevoli segnalano l'opportunità di un'apposita iniziativa normativa volta ad equiparare i suddetti termini fissandoli al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione «salvo il limite costituito dall'avvio di attività ispettive e di verifica».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008, emanata tenendo conto del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, ha specificato che il decorso del termine previsto dal richiamato comma 8-bis per la presentazione della dichiarazione integrativa c.d. «a favore» non pregiudica la possibilità per il contribuente di far valere l'errore commesso a proprio sfavore. L'eventuale imposta versata in eccesso, infatti, può essere recuperata attraverso un'istanza di rimborso da presentare ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 entro il termine di 48 mesi.
  La limitazione temporale all'utilizzo dello strumento dichiarativo è giustificata dalla circostanza che i crediti emergenti dalla dichiarazione, specialmente se destinati all'utilizzo in compensazione o detrazione, devono essere riportati nella dichiarazione successiva. Quindi, un'eventuale correzione della dichiarazione oltre il termine previsto dal comma 8-bis comporterebbe la necessità di dover correggere anche le dichiarazioni relative alle annualità successive, nel frattempo già presentate.
  Anche la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che: «la disposizione dell'articolo 2, comma 8-bis, [...], che prevede un limite temporale diverso e più breve rispetto a quello stabilito dal precedente comma 8, non è in contrasto con gli articoli 53 e 3 Cost., poiché spetta al legislatore trovare un ragionevole contemperamento tra esigenza del contribuente e quella di buon andamento, razionalità e speditezza dell'azione amministrativa ed il termine fissato dall'articolo 8-bis non rende eccessivamente gravoso il diritto del contribuente» (cfr. Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-05-2014, n. 11153).
  Secondo la Corte di Cassazione «non può ritenersi che la differenza tra la disciplina disposta dal comma 8 e quella disposta dal comma 8-bis violi il principio di ragionevolezza e di uguaglianza. Occorre sottolineare che entrambe le rettifiche sono previste nell'interesse del contribuente Pag. 31(e di conseguenza il più ampio termine previsto dal comma 8 non può essere qualificato come trattamento di maggior favore per il fisco) ed anzi è da precisare che la rettifica di cui al comma 8 non esonera il dichiarante dall'applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse» (Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-04-2012, n. 5373).
  Gli Onorevoli interroganti evidenziano, inoltre, che i contribuenti in genere vengono a conoscenza degli errori commessi a proprio sfavore attraverso la comunicazione di irregolarità, scaturita dal controllo della dichiarazione, che viene recapitata quando il termine di presentazione della dichiarazione integrativa a favore è ormai scaduto.
  Con riferimento a tale considerazione l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno evidenziare che le irregolarità rilevate in esito al controllo delle dichiarazioni sono generalmente relative ad errori che il contribuente ha commesso a proprio favore e non a proprio sfavore; inoltre, per oltre il 70 per cento delle dichiarazioni, gli esiti del controllo sono comunicati prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
  In conclusione, giova rilevare che un eventuale intervento legislativo che garantisca l'uniformità dei termini di integrazione delle dichiarazioni dei redditi, seppure ispirato a finalità che sembrerebbero coerenti con le disposizioni cd. «cambia verso» introdotte a partire dalla Legge di Stabilità per il 2015, necessita di adeguati approfondimenti istruttori in quanto la sua concreta attuazione dovrebbe, almeno, prevedere la riapertura dei termini per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria in caso di presentazione di dichiarazione integrativa; ipotesi questa già prevista, tra l'altro, dall'articolo 1, comma 640, legge stabilità 2015 nei casi di ravvedimento e dichiarazione integrativa a sfavore (modifica all'articolo 2, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica 322/98), secondo cui il termine di decadenza per le attività di liquidazione ed accertamento decorre dall'invio della dichiarazione integrativa (limitatamente agli elementi oggetto di integrazione).
  Potrebbe quindi valutarsi una modifica normativa che consenta di uniformare i termini per la rettifica delle dichiarazioni tributarie, salva la preclusione alla compensazione ex articolo 17 decreto legislativo 241/97 nei casi di integrativa a favore presentata oltre l'anno, per evidenti problemi di controllo ed incrocio dei dati.
  Un intervento normativo dovrebbe, inoltre, tenere in debito conto il necessario adeguamento delle procedure di elaborazione informatizzata attualmente esistenti.