CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2016
681.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. C. 3976 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di rendiconto».
* 1. 1. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di rendiconto».
* 1. 2. Palese.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di rendiconto».
* 1. 3. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di rendiconto».
* 1. 4. Melilla, Marcon.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto».
** 1. 5. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto».
** 1. 6. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto».
** 1. 7. Marcon, Melilla.

Pag. 97

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto».
** 1. 8. Palese.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione Europea».
* 1. 9. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione Europea».
* 1. 10. Palese.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione Europea».
* 1. 11. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione Europea.

  Conseguentemente, alla lettera b), capoverso 1-bis, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.
1. 12. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   a0) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione Europea».

  Conseguentemente, alla lettera b), capoverso 1-bis, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
1. 13. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 98

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   a0) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di rendiconto»;

  Conseguentemente, alla lettera b) capoverso 1-bis, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.
1. 14. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   a0) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto»;

  Conseguentemente, alla lettera b), capoverso 1-bis, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.
1. 15. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   a0) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di rendiconto»;

  Conseguentemente, alla lettera b), capoverso 1-bis, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
1. 16. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   a0) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto»;.

  Conseguentemente, alla lettera b), capoverso 1-bis, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:
  L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
1. 17. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo non positivo.
* 1. 18. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo non positivo.
* 1. 19. Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo non positivo.
* 1. 20. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

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  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo pari a zero.
** 1. 21. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo pari a zero.
** 1. 22. Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo pari a zero.
** 1. 23. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Con legge dello Stato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica ed in ogni caso su base almeno triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 1».
1. 24. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: Nel saldo finale non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per i lavori conseguenti ai provvedimenti di chiusura definitiva per i rifiuti solidi urbani ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione.
1. 25. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:
  A decorrere dal 2017, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
1. 26. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
1. 27. Caso, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: Per gli anni 2017-2019 con la legge di bilancio è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.
1. 28. D'Incà, Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: Il Fondo pluriennale di entrata e di spesa è iscritto fra le entrate e le spese finali di cui al comma 1.
1. 29. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

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  Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per gli anni 2017, 2018 e 2019, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, è stabilita l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.
1. 30. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza di cui al periodo precedente è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
1. 31. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, al secondo periodo sostituire le parole: con la legge di bilancio con le seguenti: fermo restando l'equilibrio di bilancio a consuntivo, la legge di bilancio può consentire alle regioni e alle province autonome l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato fra le entrate finali dei bilanci di previsione e.
*1. 32. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, al secondo periodo sostituire le parole: con la legge di bilancio con le seguenti: fermo restando l'equilibrio di bilancio a consuntivo, la legge di bilancio può consentire alle regioni e alle province autonome l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato fra le entrate finali dei bilanci di previsione e.
*1. 33. Palese.

  Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.
**1. 34. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.
**1. 35. Sorial, Caso, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, secondo periodo, le parole: compatibilmente di finanza pubblica sono soppresse.
**1. 36. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica con le seguenti: garantendo il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e la parola: prevista con la seguente: stabilita.
1. 37. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sostituire la parola: prevista con la seguente: stabilita.
1. 38. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
*1. 39. Melilla, Marcon.

Pag. 101

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
*1. 40. Palese.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
*1. 41. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
*1. 42. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.
**1. 43. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.
**1. 44. Palese.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.
**1. 45. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In fase di previsione non è considerato ai fini del saldo di cui al comma 1 il fondo crediti di dubbia esigibilità.
* 1. 46. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In fase di previsione non è considerato ai fini del saldo di cui al comma 1 il fondo crediti di dubbia esigibilità.
* 1. 47. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 2017-2019, la legge di bilancio può consentire alle regioni e alle province autonome, fermo restando l'equilibrio di bilancio a consuntivo, l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato fra le entrate finali nei bilanci di previsione.
** 1. 48. Palese.

Pag. 102

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 2017-2019, la legge di bilancio può consentire alle regioni e alle province autonome, fermo restando l'equilibrio di bilancio a consuntivo, l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato fra le entrate finali nei bilanci di previsione.
** 1. 49. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: in quote costanti.
1. 50. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
* 1. 51. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
* 1. 52. Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Gli enti territoriali che registrano un debito medio pro capite inferiore alla media del proprio comparto ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, possono escludere le spese per investimenti dal saldo di cui al comma 1 fino al raggiungimento della percentuale media di comparto».
** 1. 53. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Gli enti territoriali che registrano un debito medio pro capite inferiore alla media del proprio comparto ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, possono escludere le spese per investimenti dal saldo di cui al comma 1 fino al raggiungimento della percentuale media di comparto».
** 1. 54. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: legge dello Stato aggiungere le seguenti:, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
1. 55. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 2.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Con apposite intese la Conferenza delle Regioni e Province autonome può ripartire fra le regioni e province autonome gli spazi finanziari derivanti dal rimborso prestiti per le operazioni di indebitamento per più esercizi finanziari garantendo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, a livello di comparto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri che devono ispirarsi anche al principio di riduzione del debito pro capite in proporzione alla distanza dalla media del debito medio pro capite calcolato per comparto e i tempi di applicazione».
* 2. 1. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Pag. 103

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Con apposite intese la Conferenza delle Regioni e Province autonome può ripartire fra le regioni e province autonome gli spazi finanziari derivanti dal rimborso prestiti per le operazioni di indebitamento per più esercizi finanziari garantendo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, a livello di comparto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri che devono ispirarsi anche al principio di riduzione del debito pro capite in proporzione alla distanza dalla media del debito medio pro capite calcolato per comparto e i tempi di applicazione».
* 2. 2. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sopprimere le parole: e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.
2. 3. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sopprimere le parole: compresa la medesima regione.
2. 4. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo o positivo rispetto al saldo di cui al comma 1-bis, possono ricorrere al patto di solidarietà nazionale, al fine di richiedere o cedere la quota di spazi finanziari domandata o messa a disposizione ma non soddisfatta tramite le intese di cui al comma precedente».
2. 5. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  «5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
  5-bis. La disciplina di cui al comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione».
2. 6. Melilla, Marcon.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: criteri e modalità di attuazione inserire la seguente: tecnica e, al secondo periodo, dopo la parola: finanziario aggiungere le seguenti: e costituzionale.
2. 7. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Segoni, Turco.

Pag. 104

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. La disciplina di cui al comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione».
* 2. 8. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. La disciplina di cui al comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione».
* 2. 9. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: concorre, coerentemente con il fabbisogno standard, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza.
* 3. 2. Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: concorre, coerentemente con il fabbisogno standard, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza.
* 3. 3. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: concorre, coerentemente con il fabbisogno standard, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza.
* 3. 4. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo è ripartito fra gli enti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
   b) alla lettera b), sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:
  «2. Gli enti di cui al comma 1, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento Pag. 105dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge».
* 4. 2. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo è ripartito fra gli enti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
   b) alla lettera b), sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:
  «2. Gli enti di cui al comma 1, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge».
* 4. 3. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole: secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge con le seguenti: la cui entità è stabilita in sede di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto delle quote di entrate proprie.
4. 4. Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Caso.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo la parola: definite aggiungere le seguenti: in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali e adottate.
4. 5. Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo le parole: legge dello Stato, inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
4. 6. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque in misura indirettamente proporzionale al contributo storico versato dalle regioni e dagli enti locali per la medesima finalità.
4. 7. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Introduzione dell'articolo 12-bis nella legge 24 dicembre 2012, n. 243).

  1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.
(Integrazione nel bilancio di buoni locali).

  1. Gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci buoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale può avvenire per una percentuale, da definire in sede di approvazione del bilancio di previsione, per servizi a domanda individuale, per canoni di utilizzazione del patrimonio comunale e per ogni altro servizio a pagamento che il comune può definire nell'ambito della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengono idonea agli scopi di cui al presente comma.
  2. A tutela dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale, l'integrazione nei bilanci dei buoni locali è subordinata alla previa Pag. 106emanazione da parte dell'ente di un apposito regolamento che fissa il limite di disponibilità annuale per l'accettazione dei buoni. Il regolamento è soggetto al controllo della Corte dei conti, ed è trasmesso dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».
4. 01. Catalano.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
  3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
  4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

  6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.
  7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5, lettera a).
  8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Pag. 107Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
  9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
  11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui al comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
  13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
  14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dai Regolamento (CE) n. 479 del 2009, non si dà luogo all'operazione.
  15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
  16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote di capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
  17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento (CE) n. 479 del 2009.
  18. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.
5. 01. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Pag. 108

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

  1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.
5. 02. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297-bis.

PARERE APPROVATO

  La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (atto n. 297-bis),
   premesso che:
    la V Commissione della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 124 del 2015, ha esaminato lo schema di decreto legislativo attuativo della delega sulle società a partecipazione pubblica, esprimendo su di esso, in data 30 giugno 2016, parere favorevole con condizioni ed osservazioni;
    il Governo il 19 luglio scorso ha ritrasmesso, ai sensi del citato articolo 16, comma 4, lo schema di decreto in esame, corredato di una relazione illustrativa in cui, oltre a riportarsi in dettaglio le modifiche apportate all'originario schema di decreto in recepimento dei pareri delle Commissioni, si espongono altresì le condizioni espresse dalle Commissioni medesime cui il Governo ritiene di non potersi conformare, illustrandone le ragioni;
   rilevato che:
    delle 27 condizioni poste dalla V Commissione della Camera, il Governo ha ritenuto di non recepirne 5;
    in particolare, con riferimento all'articolo 11, commi 2, 3 e 10, non è stata accolta la condizione n. 13 volta a escludere dall'applicazione delle disposizioni in materia di composizione del consiglio di amministrazione e di divieto di stipula dei patti di non concorrenza le società nelle quali l'affidamento del contratto di appalto o di concessione sia avvenuto a seguito di una procedura ad evidenza pubblica (gara o gara a doppio oggetto), motivando il mancato accoglimento con l'argomentazione che l'esenzione è contraria alla logica del decreto, che esclude che le società in partecipazione pubblica svolgano attività d'impresa in assenza di un interesse pubblico e in regime di mercato, e che l'esenzione stessa si applicherebbe a un gran numero di società a controllo pubblico, nonché, tendenzialmente, a tutte le società miste;
    con riferimento all'articolo 16, non è stata accolta la condizione n. 20 ove si chiedeva di armonizzare la disciplina delle società in house dettata dall'articolo medesimo con le disposizioni di cui all'articolo 5 del codice dei lavori pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) e con le disposizioni di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in corso di esame, recante testo unico in materia di servizi pubblici locali, con riguardo ai requisiti identificativi e alla qualificazione dell'affidamento in house;
    con riferimento all'articolo 19 non è stata recepita la condizione n. 22 volta a prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva – analogamente a quanto previsto per la procedura di revisione Pag. 110straordinaria delle partecipazioni di cui al comma 9 dell'articolo 24 del provvedimento in oggetto – evitando anche che i lavoratori interessati debbano ricorrere alla ricongiunzione per il raggiungimento dei requisiti pensionistici, motivando il mancato recepimento con l'argomentazione che la materia è già adeguatamente disciplinata dal citato comma 9 dell'articolo 24;
    con riferimento all'articolo 20, in ordine all'obbligatorietà dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni, non è stata accolta la condizione n. 24, con cui si chiedeva di ridefinire, quale presupposto per la predisposizione obbligatoria di un piano di riassetto, il limite di un milione di euro, di cui alla lettera d) del comma 2, riferito al fatturato medio nei tre anni precedenti, anche prevedendone la riduzione eventualmente collegandola ad altri criteri maggiormente idonei a misurare l'efficienza e l'economicità della gestione, motivando il mancato accoglimento con l'argomentazione che è necessario mantenere il suddetto limite per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di aggregazione;
    con riferimento al citato articolo 20, sempre in ordine all'obbligatorietà dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni, da effettuare qualora le amministrazioni pubbliche ravvisino, tra le altre, partecipazioni che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, non è stata recepita la condizione n. 25 con cui si richiedeva che il risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, quale presupposto per la predisposizione obbligatoria di un piano di riassetto, non rappresentasse una percentuale inferiore al 5 per cento del fatturato, motivando il mancato accoglimento con il fatto che, ai fini del citato riassetto, si ritiene prevalente il carattere strutturale della perdita ripetuta in più esercizi;
   infine, per quanto riguarda le osservazioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio nella citata seduta del 30 giugno 2016, preso atto del fatto che l'osservazione n. 12 è stata ritenuta superflua, in quanto la norma contenuta all'articolo 11 sarebbe sul punto già chiara, si sottolinea comunque l'esigenza di verificare che la norma stessa conduca ad una applicazione omogenea del limite al trattamento economico a soggetti iscritti a diverse gestioni previdenziali, in modo da evitare disparità di trattamento in relazione ai diversi regimi previdenziali di amministratori e dipendenti delle società a partecipazione pubblica;
   ritenuto che:
    il mancato recepimento delle citate condizioni e osservazioni possa dar luogo a criticità;
    pertanto le indicazioni ivi contenute debbano essere tenute in debita considerazione all'atto dell'adozione definitiva del provvedimento;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di escludere dall'applicazione delle disposizioni in materia di composizione del consiglio di amministrazione e di divieto di stipula dei patti di non concorrenza le società nelle quali l'affidamento del contratto di appalto o di concessione sia avvenuto a seguito di una procedura ad evidenza pubblica (gara o gara a doppio oggetto), giacché le motivazioni addotte per il mancato inserimento della predetta esclusione nel provvedimento in oggetto appaiono almeno in parte inconferenti, essendo l'interesse pubblico sottostante all'esercizio dell'attività di impresa uno dei presupposti essenziali per l'applicazione della disciplina recata dal provvedimento medesimo;
   2) con riferimento all'articolo 16, si valuti l'opportunità di armonizzare – conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di servizi Pag. 111pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308) – nel rispetto della normativa e della giurisprudenza comunitaria, la disciplina delle società in house, con particolare riferimento ai requisiti identificativi e alla qualificazione dell'affidamento in house, con quella di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
   3) all'articolo 19, si valuti l'opportunità di prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva, anche nel caso in cui la cessazione dell'affidamento non sia conseguente alla procedura di revisione straordinaria, al fine di evitare una disparità di trattamento a danno dei lavoratori interessati che, diversamente dai lavoratori dipendenti da società soggette alla citata procedura di revisione, dovrebbero ricorrere alla ricongiunzione per il raggiungimento dei requisiti pensionistici;
   4) all'articolo 20, in ordine all'obbligatorietà dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni, si valuti l'opportunità di ridefinire, quale presupposto per la predisposizione obbligatoria di un piano di riassetto, il limite di un milione di euro, di cui alla lettera d) del comma 2, riferito al fatturato medio nei tre anni precedenti, anche prevedendone la riduzione eventualmente collegandola ad altri criteri maggiormente idonei a misurare l'efficienza e l'economicità della gestione, da definire, ad esempio, in relazione ai diversi ambiti territoriali e settoriali di operatività delle società interessate, al fine di evitare di penalizzare società che operano in condizioni di economicità in settori particolarmente rilevanti ai fini della erogazione di servizi essenziali, quali quelli che erogano servizi alla persona.

Pag. 112

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297-bis.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La V Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
   premesso che:
    il provvedimento in esame recepisce alcune delle condizioni e osservazioni indicate dalla Commissione Bilancio in sede di esame dell'atto del Governo n. 297;
    il provvedimento all'esame mira a individuare misure che limitino la costituzione di nuove società pubbliche, riducano e razionalizzino il numero di società esistenti, impediscano la proliferazione di società non necessarie e rendano trasparenti i bilanci delle società pubbliche;
    l'attuale disastrosa situazione delle società partecipate è frutto della cattiva qualità della regolazione, che agevola la costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, non necessarie per perseguire dei fini istituzionali o scarsamente produttive, nonché l'inefficienza della gestione societaria;
   ritenuto che:
    anche in questo provvedimento gli obiettivi da perseguire sembrano essere quelli di mere logiche di profitto e di mercato da un lato, e dall'altro di miope riduzione della spesa. Non si pone l'accento su quelli che dovrebbero essere gli obiettivi principali dello Stato, ovvero la tutela e il benessere dei cittadini, l'accessibilità ai servizi da parte dei cittadini, la qualità dei servizi offerti ai cittadini, la garanzia di poterne usufruire e il risparmio degli stessi nell'accedere agli stessi;
    il testo continua a mantenere le criticità originarie che, secondo il consiglio di Stato, si sostanziano in questi termini: non piena conformità al criterio di delega, finalizzato al riordino, in unico contesto legislativo, di tutte le diverse discipline speciali; mancanza di idonei criteri di identificazione della normativa fatta salva; indebolimento del principio secondo cui le società pubbliche devono essere costituite per atto della pubblica amministrazione;
    laddove dove viene indicato che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, comma 1 dell'articolo 4, ancorché al comma 2 viene ribadito che hanno l'obbligo di perseguire la produzione di beni e servizi di interesse generale, andava altresì specificato anche il modus operandi, cioè che le amministrazioni pubbliche possono solo costituire società che operino per il benessere della collettività, ciò al fine di evitare l'utilizzo di tale strumento per fini anomali o comunque lontani dalle reali necessità delle amministrazioni pubbliche che devono perseguire obiettivi legati al benessere dei cittadini e non di mero risparmio economico;
    la condizione n. 1 posta dalla Commissione V, nella quale, al fine di depotenziare Pag. 113lo sproporzionato potere affidato alla Presidente del Consiglio dei Ministri, veniva esplicitamente richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti, non è stata rispettata, in quanto la modifica del testo proposta indica una semplice trasmissione alle Camere a fini di comunicazione alle commissioni competenti;
    è da ritenersi non condivisibile il considerare le società a controllo pubblico come mere ripartizioni di quote, ma andava prevista una definizione più ampia della stessa che ricomprendesse tutte quelle situazioni in cui l'ente pubblico esercita una influenza, determinante se pur indiretta, sulle decisioni e gli obiettivi che la società esterna deve adottare;
    in merito ai criteri di costituzione individuati dall'articolo 7, così come anche rilevato dal Consiglio di Stato il testo in esame non chiarisce il rapporto tra l'atto amministrativo con cui viene deliberata la costituzione e l'atto costitutivo della società, che non possono coincidere;
    con riferimento all'articolo 8, rubricato acquisto di partecipazione in società già costituite, il Consiglio di Stato ha manifestato alcuno dubbi, almeno per le società non quotate, in ordine alla mancata previsione di procedure concorsuali da osservare una volta assunta la decisione di acquisto, al fine di evitare operazioni economiche sottratte a qualunque forma di controllo pubblico. Si dovrebbe comunque prevedere un obbligo di motivazione, in quanto quello previsto attraverso il rinvio all'articolo 5, comma 1, attiene alle finalità istituzionali perseguite e non alla scelta della società;
    il testo proposto elimina il comma 8 dell'articolo 9, che riteniamo vada reinserito;
    va soppressa l'eccezione prevista dal comma 2 dell'articolo 10, dove in casi eccezionali l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. Tale facoltà deve essere motivata e deve dimostrare la convenienza economica dell'operazione, evitando di creare buchi di bilancio per poi vendere le partecipate perché così si risa l'ente;
    va reinserito all'articolo 11 comma 8 che gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti di pubbliche amministrazioni, senza alcuna eccezione;
    il comma 6 dell'articolo 14 sembra eccedere i criteri ispiratori della legge delega (in particolare, l'articolo 18). Quest'ultima, infatti, pone quale fine prioritario dell'emanando decreto legislativo, la tutela e promozione della concorrenza anche attraverso la preventiva definizione, nell'ottica della razionalizzazione e della riduzione, di condizioni e limiti per la costituzione di società o per l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie;
    l'unica misura sanzionatoria prevista dalla legge delega riguarda, infatti, proprio la mancata attuazione dei citati principi di razionalizzazione e riduzione e si concretizza, principalmente, nella riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni inottemperanti. Nessun veto è invece immaginato, in capo all'ente controllante, in caso di fallimento di società controllata (salvo eventuali responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti o degli organi di gestione e controllo delle società partecipate), e meno che mai la limitazione quinquennale della libertà di scelta della forma di gestione di determinati servizi, la quale, per la gravità del vincolo imposto, non può trovare giustificazione nel solo decreto delegato. Quest'ultimo, infatti, svilendo la funzione stessa dell’in house di salvaguardia di specifici interessi generali, supera la valutazione riservata alla P. A. circa l'eventuale opportunità/inopportunità di ricorrere al mercato e, di fatto, spinge verso una generalizzata privatizzazione dei servizi;
    neppure appare ipotizzabile, nell'ottica di rimuovere l'illegittimità del comma 6 dell'articolo 14, una eliminazione tout court della disposizione in esame: si produrrebbe, infatti, esclusivamente Pag. 114l'effetto di «autorizzare» gestioni fallimentari dell’in house providing, atteso che nessuna sanzione sarebbe prevista in capo alle amministrazioni che pure esercitavano sulla partecipata il controllo analogo (riportando il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto attuativo: esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata);
    a contrariis, l'ipotizzata vigilanza da parte dell'organo straordinario di vigilanza (composto da uno o tre membri, a seconda del tipo di amministrazione vigilata) si pone perfettamente in linea con gli intendimenti della legge Madia, nella quale la società in house non viene cancellata ma diventa un fattore della futura riorganizzazione dell'Amministrazione, nei limiti delle esigenze finanziarie di revisione della spesa pubblica;
    risulta del tutto inaccettabile, non trasparente e foriero di eventuali atteggiamenti che favoriscono la corruzione, l'eccezione espressa al comma 2 dell'articolo 10 che permette l'alienazione negoziata direttamente con un singolo acquirente. Tutte le alienazioni di partecipazioni devono essere effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione;
    manca il contrasto al cosiddetto fenomeno delle «porte girevoli», cioè i manager pubblici che poi diventano amministratori pubblici e viceversa, in pieno contrasto con il principio di separazione tra controllante e controllato;
    va rimossa l'eccezione all'articolo 16 comma 1;
    l'articolo 18 prevede la possibilità di quotazioni in mercati regolamentati delle società a controllo pubblico, cosa assolutamente deleteria in quanto come abbiamo già più volte puntualizzato lo scopo del pubblico è il benessere dei cittadini e non la speculazione in borsa, è ancora più grave che non ci sia alcuna disposizione che escluda che possano effettuare operazioni utilizzando strumenti finanziari speculativi e/o derivati;
    l'articolo 18, comma 1, lettera i), della legge delega prevede la «possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento», nonostante la Commissione si sia limitata a suggerire di introdurre un sistema diversificato per le società a controllo pubblico e soprattutto per le società in house, in questa sede si manifesta la contrarietà con questo tipo di suggerimento, soprattutto se tale opportunità si lega alla scelta che il Presidente del Consiglio dei ministri può assumere con riferimento all'esistenza o meno di società a partecipazione pubblica;
   visto in conclusione che:
    il decreto legislativo, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, non prevede con riferimento ai contratti di lavoro, di cui all'articolo 19, una proporzione tra il numero dei dirigenti e il personale operativo, nonché non prevede la possibilità di versare eventuali importi derivanti da sanzioni nel bilancio dello Stato o in programmi riferiti al sociale; né tantomeno risulta prescritta una qualsiasi forma di decadenza dal diritto a percepire compensi accessori per almeno 5 anni nel caso dovesse trattarsi di dirigenti responsabili;
    il decreto legislativo non pare abbia fissato un termine per chiudere con effetto immediato tutte le società a partecipazione pubblica che risultano avere nominato solo i componenti dei consigli di amministrazione, senza poi avere assunto personale da almeno sei mesi, né tantomeno risulta prevista alcuna ipotesi di sanzionabilità di tutto il cda qualora non siano stati resi pubblici entro i termini i bilanci delle società cui fanno capo;
    nel decreto legislativo non risulta prevista alcuna ipotesi di rescissione delle partecipazioni nei confronti di tutte quelle società che non perseguono finalità pubbliche,
   esprime

PARERE CONTRARIO.