CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2016
698.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici (Emendamenti C. 65-2284-A).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
  esprime

PARERE CONTRARIO

  sugli identici emendamenti Librandi 2.4, Schullian 2.5, Segoni 2.13 e Occhiuto 2.52, e

NULLA OSTA

  sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Pag. 21

ALLEGATO 2

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;
   richiamato il parere favorevole espresso dal Comitato nella seduta del 17 febbraio 2016;
   osservato che l'articolo 2, comma 2, lettera e), numero 4), introdotto dal Senato, con riferimento ai principi e criteri direttivi di delega riferiti ai criteri dei calcolo del contributo, prevede la riduzione del contributo pubblico per le imprese editrici che superano, nel trattamento economico del personale, dei collaboratori e degli amministratori, il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   rilevato che andrebbe valutata l'opportunità di specificare maggiormente il riferimento alla qualifica di collaboratore di un'impresa;
   evidenziato che la lettera c) del comma 4 dell'articolo 3, introdotta dal Senato, aggiunge nell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2001 il comma 3-bis, contenente la definizione di «quotidiano on line»;
   osservato che andrebbe valutata l'opportunità di coordinare tale norma con le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 63 del 2012, che già reca la definizione di testata in formato digitale;
   considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento appaiono riconducibili alle materie «ordinamento della comunicazione» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni nonché alla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,Pag. 22
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 2, lettera e), numero 4), introdotto dal Senato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare maggiormente il riferimento alla qualifica di collaboratore di un'impresa;
   b) all'articolo 3, comma 4, lettera c), introdotta dal Senato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni ivi previste e indicate in premessa con quelle recate dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 63 del 2012.