CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2016
714.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09875 Menorello e Galgano: Sulla riqualificazione del sito «Ex Fornace» di Umbertide (PG).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli onorevoli Menorello e Galgano, nel denunciare lo stato di abbandono e degrado del sito «ex Fornace» di Umbertide, diventato ricettacolo di pratiche illecite e microcriminalità e fonte di paura per i cittadini, chiedono quali interventi siano stati programmati per garantire la sicurezza pubblica nell'area.
  Effettivamente, il compendio immobiliare in questione, di circa 32.000 metri quadri, la cui proprietà è passata attraverso vari titolari e che per due volte è stato messo all'asta, versa oggi in completo stato di abbandono e costituisce luogo di dimora di cittadini extracomunitari, nonché di alcuni residenti.
  Il comune di Umbertide, in passato, risulta aver invitato i proprietari degli immobili alla chiusura degli accessi ai locali interrati, nonché all'attivazione di un servizio di vigilanza notturno con posto fisso che, per quanto noto, è durato per circa un anno, dal 2012 al 2013.
  A testimonianza dell'attenzione delle Forze di Polizia sulla zona, nei mesi scorsi sono stati svolti numerosi e mirati servizi di controllo, che hanno determinato una sensibile diminuzione delle presenze all'interno del complesso.
  In particolare, lo scorso 12 ottobre – come ricordato dagli stessi onorevoli interroganti – i carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno effettuato uno specifico servizio in loco, identificando 9 persone – 8 di nazionalità marocchina ed 1 di nazionalità albanese –, tutte successivamente accompagnate presso la Questura di Perugia per gli adempimenti relativi alle procedure di espulsione e due anche deferite all'Autorità giudiziaria per inottemperanza al decreto di espulsione.
  Il cittadino albanese, clandestino e con precedenti penali, è stato scortato alla frontiera e rimpatriato.
  Informo, altresì, che alle problematiche della ex Fornace è stata dedicata la seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltasi nella mattinata di ieri, nell'ambito della quale, presente il sindaco della città, si è proceduto ad uno specifico approfondimento, da cui è emerso che l'assenza di adeguate difese passive dell'area agevola gli ingressi abusivi al suo interno.
  Nel corso della riunione, il sindaco di Umbertide ha riferito che le opere di riconversione della struttura, necessarie per renderla agibile, allo stato risultano sospese, ma sono in corso trattative che, se andranno a buon fine, potrebbero determinarne la ripresa.
  D'altra parte, è stato rilevato come la soluzione della problematica presupponga la definitiva destinazione dell'intero compendio immobiliare e, in tal senso, sono stati ipotizzati da parte del sindaco possibili forme di utilizzo futuro.
  Sotto il profilo della sicurezza pubblica, si è convenuto di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità all'interno degli immobili, con la programmazione di ripetuti e persistenti interventi, Pag. 57finalizzati a scoraggiare gli ingressi abusivi e favorendo l'evacuazione del sito.
  Contestualmente, il Prefetto di Perugia interloquirà con il curatore fallimentare per l'installazione di idonee misure di difesa passiva.
  Per quanto riguarda la richiesta di potenziamento della presenza delle Forze di polizia, faccio presente che l'Arma dei carabinieri opera nella zona con la Stazione di Umbertide e il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Città di Castello, i cui organici sono ritenuti adeguati alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
  Il dispositivo territoriale è poi rinforzato, in occasione dei servizi straordinari programmati, con l'ausilio di aliquote regionali del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, nonché di personale del Commissariato di pubblica sicurezza di Città di Castello.

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ALLEGATO 2

5-09876 Sisto e Palmieri: Sulle risorse stanziate per la sicurezza cibernetica.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputati, gli onorevoli Sisto e Palmieri chiedono notizie sull'utilizzo delle risorse stanziate per la cyber security con la legge di stabilità 2016, pari a 150 milioni di euro.
  La predetta legge, nel prevedere che un decimo della dotazione finanziaria del fondo è destinato al rafforzamento del Servizio della Polizia postale e delle comunicazioni, disciplina la procedura per la ripartizione delle somme stesse.
  Si tratta, per la parte non spettante al predetto Servizio, di risorse di diretta pertinenza degli Organismi di informazione e sicurezza.
  Pertanto, per rispondere all'odierna interrogazione, è stato interpellato il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, che ha fornito le notizie che riferisco di seguito.
  Come previsto dalla legge di stabilità 2016, la ripartizione delle risorse in esame è stata deliberata dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, nello scorso mese di agosto. Nella fase di elaborazione della delibera è stato sentito anche il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre scorso è stata destinata una quota pari a 135 milioni di euro a favore del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica. In attuazione del predetto provvedimento il 20 ottobre scorso con decreto del Ministro dell'economia e finanze si è provveduto ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio. Il decreto è attualmente in fase di registrazione alla Corte dei Conti.
  I fondi in questione verranno destinati in parte ad attività di tipo convenzionale per il potenziamento degli interventi rivolti alla prevenzione e al contrasto delle minacce alla sicurezza informatica nazionale. La parte prioritaria, invece, verrà destinata ad attività di carattere informatico per la protezione dello spazio cibernetico del Paese, di diretta competenza appunto degli Organismi di informazione e sicurezza.
  Il citato Dipartimento ha tenuto a precisare che le informazioni relative ad entrambi i tipi di interventi sono coperte da riservatezza.
  Per completezza, informo che, per l'utilizzo delle somme destinate al potenziamento della Polizia postale, il 2 febbraio scorso è stato istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza un apposito Gruppo di lavoro con il compito di effettuare una ricognizione preliminare dello stato delle infrastrutture e di redigere uno studio di fattibilità per la sua revisione alla luce delle somme stanziate con la legge di stabilità.

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ALLEGATO 3

5-09877 Naccarato ed altri: Sul controllo delle procedure per il bando SPRAR nella provincia di Padova.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Naccarato, unitamente ad altri deputati, nel richiamare un'inchiesta giudiziaria che vede coinvolta la cooperativa Sociale Ecofficina, ente gestore di diverse strutture di accoglienza nella provincia di Padova e in altre province, chiede di conoscere se la Prefettura di Padova abbia effettuato controlli sulla regolarità delle procedure per il bando SPRAR sia nel comune di Due Carrare che negli altri comuni della provincia.
  Premetto che la società Ecofficina Educational Cooperativa Sociale Onlus è una delle cooperative che dall'anno 2014 gestiscono nella provincia di Padova l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fornendo il servizio a 1215 migranti sui 2297 totali presenti.
  All'inizio di quest'anno la Prefettura di Padova ha avviato la procedura di gara per assicurare ai richiedenti protezione internazionale l'accoglienza e i servizi connessi.
  Il bando pubblicato prevedeva due distinti lotti riguardanti rispettivamente l'accoglienza presso strutture messe a disposizione dall'affidatario e l'analogo servizio presso strutture in uso governativo nella disponibilità della Prefettura stessa.
  Il primo lotto è stato aggiudicato a 13 società cooperative sociali, tra cui Ecofficina (denominata ora Edeco).
  Il secondo lotto, dopo la conclusione di un contenzioso davanti al TAR, è stato definitivamente aggiudicato alla Ecofficina lo scorso 16 agosto con la stipula dell'accordo quadro e il relativo affidamento.
  Come ricordato dagli onorevoli interroganti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha instaurato un procedimento penale, in relazione ad una presunta formazione da parte della società Ecofficina di atti falsi utilizzati per partecipare a gare o affidamenti indetti dalle Prefetture e dal comune di Due Carrare.
  Le indagini sono state avviate con riferimento alla procedura di gara indetta da quel comune per l'affidamento del servizio di accoglienza nella rete SPRAR per un totale di 20 posti.
  Esse hanno condotto, lo scorso 19 maggio, al deferimento all'Autorità giudiziaria dei referenti di Ecofficina e di un'impiegata della Prefettura di Padova per i reati di cui agli articoli 353 (turbata libertà degli incanti), 476 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 482 (falsità materiale commessa dal privato) e 640-bis (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche del codice penale).
  Le indagini sono tuttora in corso e coperte da segreto istruttorio.
  Assicuro che la Prefettura di Padova ha fornito la massima collaborazione all'Autorità giudiziaria per l'accertamento di eventuali responsabilità.
  Quanto allo specifico quesito sui controlli posti in essere per la verifica della regolarità delle procedure SPRAR, ritengo opportuno precisare che detto sistema – nel quale si inserisce la procedura di gara Pag. 60indetta dal comune di Due Carrare – è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo gestito dal Ministero dell'Interno, sulla base di un bando da quest'ultimo pubblicato.
  In tali procedure non vi è alcun coinvolgimento delle Prefetture, né nella fase di presentazione del progetto da parte dell'ente locale né in quella della scelta del soggetto attuatore, che viene selezionato direttamente dall'ente locale attraverso le normali procedure di gara.
  Da parte sua il Ministero dell'interno procede alla valutazione dei progetti presentati, sotto il profilo della corrispondenza dei servizi offerti a quelli richiesti dal bando, avvalendosi di una Commissione di valutazione di cui fanno parte, oltreché dirigenti ministeriali, anche rappresentanti di ANCI, UPI, Regioni e ACNUR.

  Nel caso del progetto SPRAR del Comune di Due Carrara, la valutazione della Commissione ha avuto esito positivo, ma poi l'ente locale non ha attivato le relative misure di accoglienza, avendo rinunciato successivamente alla sua esecuzione.
  Per quanto riguarda i bandi indetti dalla Prefettura di Padova, in qualità di stazione appaltante, informo che la medesima ha provveduto a svolgere tutti i controlli previsti dal codice degli appalti e ad acquisire la documentazione antimafia prevista dal decreto legislativo n. 159 del 2011 per ciascuna delle cooperative partecipanti alle procedure di gara.
  Vengono inoltre svolte periodicamente ispezioni presso le strutture di accoglienza da parte dell'apposito nucleo ispettivo, composto da funzionari della Prefettura, appositamente costituito per verificare la corretta gestione del servizio da parte delle cooperative appaltatrici.

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ALLEGATO 4

5-09878 Dadone ed altri: Su una sanzione disciplinare a carico di un agente della Polizia di Stato.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Dadone ed altri chiedono chiarimenti in merito al provvedimento, da loro ritenuto irrisorio, con cui il Capo della Polizia pro tempore, Alessandro Pansa, ha disposto – nel marzo 2014 – una notevole riduzione della sanzione disciplinare inflitta all'assistente capo della Polizia, Massimo Nucera, per le false dichiarazioni rese in relazione all'irruzione nella scuola Diaz nella notte del 21 luglio 2001, durante il G8 di Genova.
  Come già fatto dal Viceministro in una recente seduta in Aula Senato, in risposta ad un'interrogazione vertente sullo stesso argomento, si ritiene utile ripercorrere brevemente le vicende processuali e disciplinari che hanno interessato il signor Nucera, al fine di evidenziare tra l'altro come la sanzione richiamata nell'interrogazione non sia stata l'unica sanzione disciplinare adottata nei confronti dell'assistente capo.
  Il signor Nucera, in primo grado, è stato assolto dalle imputazioni di falso ideologico e calunnia aggravata, mentre nel giudizio di secondo grado la Corte d'appello di Genova l'ha condannato per il primo dei due reati a 3 anni e 8 mesi di reclusione – condonati nella misura di 3 anni per effetto dell'indulto – e, in aggiunta, alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Per il reato di calunnia, invece, la stessa Corte d'appello ha dichiarato la prescrizione.
  Il procedimento penale è proseguito davanti alla Corte di cassazione che, nel luglio 2012, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta per il reato di falso, rideterminando la condanna in 3 anni e 5 mesi di reclusione, condonati – come detto – nella misura di 3 anni, ferma restando l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.
  A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il Capo della Polizia ha disposto, con provvedimento del 9 luglio 2012, l'immediata sospensione del signor Nucera dalla qualifica per tutta la durata della pena principale ed accessoria e, quindi, per un totale di cinque anni e cinque mesi.
  Per i medesimi fatti definiti in sede penale, sono state promosse nei confronti del signor Nucera due distinte azioni disciplinari.
  La prima, che è quella a cui fanno riferimento gli interroganti, si è conclusa con un provvedimento che il Capo della Polizia, nell'esercizio dei poteri discrezionali conferitigli dalla legge, ha emesso a seguito di una valutazione complessiva della posizione dell'interessato.
  La seconda azione disciplinare è stata promossa nei confronti del signor Nucera nella sua qualità di agente di polizia giudiziaria, su iniziativa del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova. Nel maggio 2015, al termine della prima fase del procedimento, la Commissione di disciplina istituita presso la predetta Corte d'appello ha inflitto la sospensione dall'impiego per 45 giorni. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma.Pag. 62
  Questa la ricostruzione dei fatti, a conclusione della quale ricordo che il signor Nucera è tuttora sospeso dal servizio, con relativa decurtazione della retribuzione mensile, e rimarrà in tale situazione per oltre un anno ancora.
  Per quanto concerne l'altra vicenda penale richiamata nell'interrogazione, ricordo che il 28 maggio 2010 il signor Nucera è stato condannato dal Tribunale di Teramo a 1 anno e 4 mesi di reclusione, con sospensione della pena, in relazione alla falsa testimonianza resa al fine di aiutare i colleghi ad eludere indagini di polizia relative a lesioni subite da una persona che era stata fermata.
  Successivamente, il 17 dicembre del 2014, la Corte d'Appello di L'Aquila ha emesso una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione.
  Per i fatti in questione il signor Nucera è stato prosciolto da ogni addebito disciplinare con provvedimento a firma del Capo della Polizia dell'12 maggio scorso, a seguito di delibera emessa dal Consiglio provinciale di disciplina della Questura di Roma.
  In proposito, il predetto Consiglio ha ritenuto innanzitutto che non potessero non essere tenute in debita considerazione la circostanza «che l'Autorità giudiziaria di primo grado ha definito il comportamento della persona fermata gravemente irresponsabile e provocatorio ed i toni utilizzati dallo stesso irriguardosi, oltraggiosi se non di sfida» ed inoltre, il fatto che la medesima persona fosse stata tratta in arresto da un altro operatore di polizia e successivamente condannata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

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ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015 (C. 4039 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 4039 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 6

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (C. 4080 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 4080 Governo, approvato dal Senato, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;
   osservato che il provvedimento abroga il decreto legislativo n. 28 del 2004, introducendo in materia una nuova disciplina sistematica del settore cinematografico e della produzione audiovisiva, riconoscendo il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, e detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo;
   ricordato che nell'ambito delle politiche culturali lo Stato e le Regioni operano nel quadro di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione; in particolare, la tutela dei beni culturali è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), mentre la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
   valutato che, in differenti pronunce (si richiamano, in proposito, le sentenze nn. 255 del 2004, 205 e 285 del 2005), la Corte costituzionale ha chiarito come «le attività di sostegno degli spettacoli», tra le quali evidentemente rientrano le attività cinematografiche, sono sicuramente riconducibili alla materia «promozione ed organizzazione di attività culturali» affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni (sentenza n. 285 del 2005);
   rilevato che la Corte costituzionale, inoltre, con riferimento ad ambiti diversi, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»;
   ricordato che nella citata sentenza n. 285 del 2005, la Corte riconosceva, d'altra parte, che, «dal punto di vista del recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è anzitutto indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (...), tutti quei numerosi poteri di tipo normativo o programmatorio che caratterizzano il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche (...)»;
   ricordato che, con riguardo ad una molteplicità di casi in cui il decreto legislativo Pag. 65n. 28 del 2004, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche», rinviava a decreti ministeriali di attuazione, la Corte, nella pronuncia da ultimo citata, così si esprimeva: «In tutti questi casi appare ineludibile che questi atti vengano adottati di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in modo da permettere alle Regioni (in materie che sarebbero di loro competenza) di recuperare quantomeno un potere di codecisione nelle fasi delle specificazioni normative o programmatorie»;
   considerato che, sulla base delle predette considerazioni la sentenza n. 285 del 2005 dichiarava l'illegittimità costituzionale, totale o parziale, di una serie di disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2004, ritenute lesive delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni;
   sottolineata, al riguardo, l'opportunità di valutare la disciplina recata dal provvedimento in esame sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente garantite, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 2005, al fine di ricondurre gli interventi normativi e programmatori previsti dal provvedimento ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
   osservato che in relazione alle disposizioni recate dagli articoli da 15 a 22 rileva, inoltre, la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», mentre, in relazione a quanto disposto dall'articolo 31, rileva la materia «tutela della concorrenza», entrambe affidate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e);
    preso atto, infine, che l'articolo 1 del testo richiama gli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione che riguardano, rispettivamente, per quanto qui interessa, la promozione dello sviluppo della cultura e la tutela del patrimonio artistico, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione, la libertà dell'arte,
   rilevato inoltre che: l'articolo 33 conferisce una delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive; l'articolo 34 conferisce una delega al Governo per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari; l'articolo 35 conferisce una delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, al fine di dettare una disciplina unitaria e sistematica, in coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e finalità, in quanto compatibili, presenti nella legge delega in materia di lavoro (legge n. 183 del 2014, cosiddetto Jobs act), introducendo le opportune differenziazioni in ragione dello specifico ambito di attività;
   preso atto che i decreti legislativi di cui agli articoli 33, 34 e 35 devono essere adottati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   rilevata l'esigenza, in proposito, di valutare l'opportunità di prevedere il concerto con i Ministri rispettivamente competenti nei diversi ambiti;
   osservato che la procedura, contemplata all'articolo 36, comma 1, prevede, inoltre, la previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato e che i pareri sono resi entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema, trascorsi i quali il Governo può comunque procedere alla trasmissione dello schema alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione; trascorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati; Pag. 66
   osservato che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema alle Camere con le osservazioni e le eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione; le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono «sulle osservazioni del Governo» entro 10 giorni dalla data della nuova trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere comunque adottato;
   richiamata l'opportunità, in proposito, di fare riferimento all'espressione del parere definitivo delle Commissioni parlamentari, e non all'espressione del parere «sulle osservazioni del Governo»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito la disciplina recata dal provvedimento in esame sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente garantite, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 2005, al fine di ricondurre gli interventi normativi e programmatori previsti dal provvedimento ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
   b) agli articoli 33, 34 e 35, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il concerto con i Ministri rispettivamente competenti nei diversi ambiti per l'emanazione dei decreti legislativi ivi previsti;
   c) all'articolo 36, comma 1, quarto periodo – nell'ambito della disciplina della procedura di adozione dei decreti legislativi previsti dai citati articoli 33, 34 e 35 – valuti la Commissione di merito di fare riferimento all'espressione del parere definitivo delle Commissioni parlamentari e non all'espressione del parere «sulle osservazioni del Governo».

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ALLEGATO 7

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada (Nuovo testo C. 3837 Minnucci e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3837 Minnucci e abb., recante «Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada»;
   rilevato che l'istituzione di una giornata nazionale, pur non rientrando espressamente in alcuna delle materie elencate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, richiede necessariamente una disciplina di livello statale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.