CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 marzo 2016
615.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1o aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1o-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 3512 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 100. I Relatori.

ART. 5.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e viene dotato delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie a tale scopo;

  dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 100. I Relatori.

ART. 7.

  Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
  1. Gli oneri derivanti dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, sono valutati in euro 43.120 annui a Pag. 36decorrere dall'anno 2016, per le spese di missione, e sono determinati in misura pari a 502.371 euro annui a decorrere dall'anno 2016, per le rimanenti spese.
  2. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della presente legge, sono valutati in euro 3.560 per l'anno 2016 e in euro 1.780 annui a decorrere dall'anno 2017.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente determinati in euro 549.051 per l'anno 2016 e in euro 547.271 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  4. All'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali», per l'atto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, e nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino», per il Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), e comunque della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. 100. I Relatori.