CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 marzo 2016
615.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Parere, ex articolo 143, comma 4, del Regolamento, sullo schema di schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (Atto n. 269).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento lo schema di schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile;
   richiamati i rilievi espressi dalla V Commissione nella seduta dell'8 marzo 2016, sullo schema di decreto in esame;
   ricordato che lo schema in esame dà attuazione alla delega recata all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B, della legge 9 luglio 2015, n. 114 («Legge di delegazione europea 2014»), secondo i criteri generali contenuti negli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 («Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»);
   preso atto che l'articolo 24, che disciplina la procedura per la modifica delle notifiche, al primo periodo del comma 1, prevede, qualora un organismo notificato non sia più conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame o non adempia ai suoi obblighi, la sospensione o il ritiro della notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico e non la limitazione della notifica medesima, prevista invece dall'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva;
   rilevato che al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 24 si fa riferimento all'ipotesi di limitazione della notifica non disciplinata dal primo periodo del medesimo articolo, in conformità all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva;
   preso atto che il comma 2 dell'articolo 24, che non trova riscontro diretto nella direttiva, stabilisce che il Ministero informa la Commissione sulle procedure adottate per la valutazione e la notifica, nonché di qualsiasi modifica delle stesse, in aderenza con l'articolo 34 della direttiva;
   sottolineato che l'articolo 33 riguarda le procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato deve seguire nel caso in cui abbia sufficienti motivi di ritenere che un esplosivo non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame e, pertanto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone dei beni o dell'ambiente;
   rilevato, al riguardo, che le previsioni dei commi 8 (che stabilisce che il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32 che limita l'immissione di un prodotto sul mercato o ne dispone il ritiro o il richiamo deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione e assume carattere di definitività) e 9 (che dispone che i costi relativi alle misure di cui al medesimo articolo 33 sono a carico dell'operatore economico interessato) non trovano riscontro diretto nella stessa ma sono aggiunte in sede di recepimento;Pag. 46
   considerato che l'articolo 39, che dispone la sottoposizione dell'attività di autorizzazione e di valutazione della conformità di cui all'articolo 23 ad un sistema tariffario ed interviene in materia di tariffe, non trova riscontro nella direttiva,
   preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta odierna,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di adeguare la disposizione dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, con l'aggiunta della previsione del potere di limitazione della notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico, in conformità a quanto previsto dall'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva n. 2014/28/UE e in coerenza con quanto disposto al medesimo articolo 24, comma 1, secondo periodo.

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ALLEGATO 2

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento (Nuovo testo C. 2212 Daga)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 2212 Daga, recante «Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento»;
   rilevato che, rispetto alle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva le materia della tutela dell'ambiente, che è assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché la materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;
   preso atto che l'articolo 2, al comma 3, nel disporre che l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana si basa sul quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, dovrebbe richiamare l'articolo 7, che disciplina il richiamato quantitativo minimo vitale, e non l'articolo 9, che interviene, al contrario, in materia di incentivo agli esercizi commerciali;
   considerato che l'articolo 8, al fine di prevedere che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua misure per favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, novella l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, facendo tuttavia impropriamente riferimento, nell'ambito della novella, all'articolo 9 della proposta di legge in esame;
   osservato che il testo originario del provvedimento disciplinava in materia di ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato e finanziamento del servizio idrico integrato mediante ricorso alla fiscalità generale, prevedendo altresì una delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento, attraverso disposizioni – contenute agli articoli 6, 7, 8 e 12 – che sono state espunte dal testo a seguito dell'approvazione di specifiche proposte emendative;
   valutata pertanto l'esigenza di apportare modifiche al titolo del provvedimento, alla luce del contenuto del nuovo testo come risultante dall'esame delle proposte emendative,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole «all'articolo 9» con le seguenti «all'articolo 7»;
   2) all'articolo 8, capoverso 3-bis, sopprimere le parole «di cui all'articolo 9 della presente legge».
   3) al titolo del provvedimento sopprimere le parole «e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento».