CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2016
660.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi (C. 3209 e abb., approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminata la proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato e adottata quale testo base dalla VI Commissione, recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi;
   apprezzate le finalità del provvedimento, volto a favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti, mediante l'introduzione di disposizioni per il rafforzamento e la patrimonializzazione dei confidi;
   evidenziati in particolare gli obiettivi di valorizzazione del ruolo dei confidi, in una prospettiva di rafforzamento patrimoniale delle PMI;
   rilevato che tali obiettivi si pongono – nel quadro degli Accordi di Basilea – in linea i princìpi della regolamentazione prudenziale europea, validi per i confidi maggiori come per ogni altra categoria di intermediari vigilati, contenuti nel regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e nella direttiva 2013/36/UE (CRD IV) in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia;
   sottolineata la positiva introduzione di strumenti innovativi, forme di garanzia e finanziamenti alternativi al sistema bancario, che rispondono alle nuove esigenze dei professionisti e delle PMI, rendendone più competitivo l'assetto;
   apprezzato inoltre – con riguardo alle modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi – che la delega subordina la relativa disciplina nazionale al necessario rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
   evidenziato infine che l'intervento normativo proposto appare pienamente coerente con le politiche promosse dall'Unione europea a sostegno e per la valorizzazione delle PMI, che costituiscono un elemento qualificante del sistema produttivo ed economico europeo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (Atto n. 298).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE;
   ricordato che lo schema di decreto legislativo è emanato in attuazione della Legge di delegazione europea per il 2014 (L. 114/2015), in attuazione della Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, con particolare riguardo agli effetti biofisici diretti e indiretti noti provocati a breve termine;
   osservato che la citata direttiva fissa prescrizioni minime, lasciando agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più favorevoli in materia di protezione dei lavoratori, in particolare fissando valori inferiori per i livelli di azione (LA) o i valori limite di esposizione (VLE) per i campi elettromagnetici (Considerando 8);
   rilevato che sulla base di tale facoltà, la Legge europea per il 2014 reca all'articolo 16 un criterio direttivo specifico che prevede l'introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della Direttiva medesima, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla richiamata Direttiva;
   preso atto che lo schema di decreto reca, nell'allegato XXXVI, valori limite all'esposizione coincidenti con quelli minimi prescritti dalla direttiva 2013/35/UE;
   auspicato pertanto che – ove necessario, come previsto in sede di delega legislativa – il Governo provveda a adottare misure nazionali di tutela più stringenti, al fine di garantire una sempre più incisiva protezione dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici, avvalendosi della facoltà attribuita in tal senso dalla direttiva agli Stati membri,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.