CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2016
659.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 27 GIUGNO 2016

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 6. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, dopo le parole: leggibile e indelebile, aggiungere le seguenti: e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita;.

  Conseguentemente, al comma 1:
   sopprimere la lettera b);
   sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: il termine minimo di conservazione di cui al comma 1 è preceduto dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta, e della data di imbottigliamento. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta e della data di imbottigliamento non si applicano agli oli di oliva vergini: prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2.
1. 5. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Battelli.
(Inammissibile limitatamente alle modifiche recate al comma 1, lettera a))

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, dopo le parole: leggibile e indelebile aggiungere le seguenti: e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita.
1. 7. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 8. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole: adeguate condizioni di conservazione inserire le seguenti:, non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il produttore può indicare un termine minimo di Pag. 346conservazione superiore a quanto disposto dal presente comma esclusivamente qualora adotti specifici accorgimenti nei processi di produzione e imbottigliamento, regolamentati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, rivolti alla conservazione organolettica degli oli di oliva vergini oltre tale termine.
* 1. 2. Kronbichler, Scotto.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole: condizioni di conservazione inserire le seguenti: non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il produttore può indicare un termine minimo di conservazione superiore a quanto disposto dal presente comma esclusivamente qualora adotti specifici accorgimenti nei processi di produzione e imbottigliamento, regolamentati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, rivolti alla conservazione organolettica degli oli di oliva vergini oltre tale termine.
* 1. 10. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole: condizioni di conservazione inserire le seguenti:, non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,”.
** 1. 1. Kronbichler, Scotto.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole: condizioni di conservazione inserire le seguenti:, non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,”.
** 1. 9. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole: in adeguate condizioni di conservazione aggiungere le seguenti:, in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e di calore,.
1. 3. Fabrizio Di Stefano, Elvira Savino, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale termine non può comunque essere superiore a 18 mesi dalla data di imbottigliamento che va anch'essa indicata in etichetta.
1. 11. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera c), capoverso, al secondo periodo dopo la parola: raccolta aggiungere le seguenti: e della data di imbottigliamento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso, al terzo periodo, dopo la parola: raccolta aggiungere le seguenti: e della data di imbottigliamento.
1. 4. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Battelli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, le parole: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 sono sostituite dalle seguenti: sanzione amministrativa Pag. 347pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000.
1. 12. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 30, comma 3, lettera c) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per filiera corta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, si intende una filiera di approvvigionamento caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali.
1. 01. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Battelli.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: all'articolo con le seguenti: al punto 3.3.2. numeri i), ii) e iii) dell'allegato II all'articolo e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al punto 3.3.2. numero iv) e al punto 3.3.3. dell'allegato II all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione del 5 dicembre 2014, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 70.000 euro.
4. 1. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

ART. 5.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla data dell'entrata in vigore delle linee guida dell'ANAC, di cui all'articolo 83, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando il rispetto delle medesime disposizioni da parte dell'ANAC.
5. 1. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU).

  1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per Pag. 348l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti».

  2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, sono premesse le seguenti parole: «fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;
   b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
  «La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco».
6. 3. Battelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti».

  Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:.
   a) al primo comma, sono premesse le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;
   b) il quarto comma è sostituito con il seguente:
  «La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco».
6. 2. Battelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
6. 1. Pesco, Battelli.

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale sugli apparecchi Pag. 349di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
6. 4. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 1. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: «Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino a compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9» con le seguenti: Il minore fino al compimento del quattordicesimo anno di età è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori o dello straniero al quale è affidato.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, lettera a), capoverso comma 1, quarto periodo, dopo le parole: il requisito della convivenza aggiungere le seguenti: e il rinnovo dell'iscrizione;
   al comma 1, sopprimere le lettere b) e c);
   sopprimere i commi 2 e 3.
10. 2. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, al quarto periodo dopo le parole: il requisito della convivenza aggiungere le seguenti:, salvo che l'assenza si protragga per oltre trenta giorni in un anno.
10. 3. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, dopo le parole: «Comitato medesimo» sono inserite le seguenti: «previa esibizione di idonea certificazione medica attestante la minore età».
10. 4. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo le parole: «Paesi di origine» sono inserite le seguenti: «che non può essere convertito dopo la maggiore età, al compimento della quale verranno avviate tempestivamente le procedure di espulsione di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».
10. 5. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

Pag. 350

  Dopo L'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni in attuazione della Direttiva 2008/115/CE).

  1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 le parole: «tra quelli individuati e costituiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite con le seguenti: «Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero delle finanze, con apposto decreto individua e costituisce i centri di accoglienza sul territorio nazionale assicurandone la presenza di almeno uno in ogni regione»;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori centoventi giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di centottanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di centottanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento all'interno del centro di identificazione ed espulsione è di diciotto mesi. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di diciotto mesi. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento».
10. 03. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.
(Inammissibile)

ART. 11.

  Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147).

  È istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato «Fondo», finalizzato a concedere adeguato indennizzo a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione Pag. 351delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile.

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12.
(Presupposti per l'accesso al fondo).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reati violenti commessi nel territorio dello Stato italiano.
  2. Ai fini di cui alla presente legge, per vittima di reato violento si intende la persona offesa dal reato, quando:
   a) il responsabile è deceduto;
   b) il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili;
   c) il responsabile è rimasto ignoto;
   d) quando il giudice civile a seguito di proscioglimento per intervenuta prescrizione ha condannato il prosciolto al risarcimento del danno a favore della vittima per il fatto dedotto nell'imputazione nel processo penale.

  3. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto nell'ordine: a) al coniuge e ai figli; b) ai genitori; c) al convivente more uxorio; d) ai fratelli e alle sorelle.»;

   sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13.
(Disposizioni generali).

  1. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la richiesta del contributo di cui all'articolo 11, l'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché le procedure di recupero dell'eventuale provvisionale anticipatoria in ragione dell'esito del procedimento penale ovvero di provvedimenti cautelari anticipatori emessi dal Giudice nell'ambito del processo civile in attesa della sua definizione.
  2. Nei casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa.
  3. I soggetti di cui agli articoli 11 e 12 hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presìdi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'orientamento Pag. 352della vittima del reato, con le modalità definite dalla normativa vigente.
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente, legge, il Ministro della salute adotta, di concerto con il Ministro dell'interno, un decreto volto a determinare le modalità di esenzione dal pagamento di ticket, per ogni tipo di prestazione sanitaria in favore dei cittadini che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza di aggressione.»;

   sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.
(Dotazione del fondo).

  1. Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di stabilità in proporzione alla dotazione complessiva del fondo, comunque in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:
   a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante, l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere b) e c);
   d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciti da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.;
   f) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali dei proventi dei giochi e scommesse determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
   g) dai premi vinti e mai incassati del fondo giochi e scommesse istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.».
11. 7. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.
11. 4. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'indennizzo elargito è comprensivo di quanto dovuto alla vittima, ovvero agli aventi diritto, nella misura del danno patrimoniale e non patrimoniale, cagionato dal reato, riconosciuto con sentenza di condanna passata in giudicato, laddove il soggetto obbligato si sia sottratto all'adempimento ovvero sia rimasto ignoto. L'indennizzo è altresì elargito per la rifusione Pag. 353delle spese mediche ed assistenziali sostenute dalle vittime ovvero degli aventi diritto.
11. 3. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto, l'indennizzo è comunque elargito.
11. 5. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 3, sopprimere le parole: comunque nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.
11. 6. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

ART. 12.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'importo dell'indennizzo è rapportato, in maniera inversamente proporzionale, al reddito annuo della vittima, risultante dall'ultima dichiarazione.
12. 4. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 12. 1. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 12. 14. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: non superiore a sette volte di.
12. 13. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: non superiore a sei volte di.
12. 12. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: non superiore al quintuplo di.
12. 10. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: non superiore al quadruplo di.
12. 11. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a quello con le seguenti: al triplo di quello.
12. 3. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a quello con le seguenti: al doppio di quello.
12. 2. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

Pag. 354

  Al comma 1 lettera a), dopo le parole: dello Stato aggiungere le seguenti: come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Testo unico in materia di spese di giustizia».
12. 15. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: già esperito infruttuosamente con le seguenti: tentato di esperire.
12. 16. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: ignoto aggiungere le seguenti: o irreperibile.
12. 17. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche colposamente,.
12. 5. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 12. 6. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 12. 19. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e.
12. 18. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
12. 7. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Nei casi in cui il danno è parzialmente coperto da un contratto di assicurazione o, a qualsiasi altro titolo, sia stato liquidato un indennizzo, ristoro o rimborso da parte di una pubblica amministrazione o di altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo di cui all'articolo 11 è elargito per la sola parte che eccede la somma liquidata fino a totale risarcimento.
12. 9. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
12. 8. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

ART. 13.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, a pena di inammissibilità,.
13. 2. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

Pag. 355

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: copia della con le seguenti: estremi identificativi della.
13. 3. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trecentosessantacinque.
13. 7. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecentodieci.
13. 6. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centottanta.
13. 4. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi.
13. 5. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime).

  1. Il fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti è istituito presso il Ministero della giustizia.
  2. Tale fondo, che prevede una dotazione iniziale di 15 milioni di euro, è alimentato:
   a) da un contributo fisso dello Stato, determinato annualmente dalla legge di stabilità in misura non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo dello stesso fondo;
   b) dagli introiti derivanti dall'applicazione di un'aliquota dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari, fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
   c) dagli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in una quota fissata annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   d) dalle economie di gestione realizzate nel corso di ogni anno in relazione agli indirizzi non corrisposti o revocati, nonché alle somme provenienti da azioni di rivalsa, computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già ricevuti;
   e) da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

  3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare il funzionamento del fondo e a stabilire le modalità per la concessione dell'indennizzo.
  4. L'indennizzo è corrisposto in misura proporzionale all'ammontare del danno e, comunque, non superiore a 1.500.000 euro.
  5. Se il danno è coperto, anche in parte, da un contratto di assicurazione o se per lo stesso danno è stato ottenuto un rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di un'altra amministrazione pubblica, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata.Pag. 356
  6. L'indennizzo è esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16.
14. 1. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

ART. 18.

  Al comma 1, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 20.000 con le seguenti: da euro 20.000 a euro 100.000.
18. 4. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 20.000 con le seguenti: da euro 15.000 a euro 70.000.
18. 5. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 2, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: da euro 4.000 a euro 20.000.
18. 2. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 2, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: da euro 3.000 a euro 15.000.
18. 3. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 2, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 2.000.
18. 6. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: l'ANSF può adottare le misure cautelari con le seguenti: ANSF adotta le misure cautelari.
18. 1. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

ART. 19.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: uno studente con le seguenti: lo studente intestatario.
19. 6. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: uno studente che lo utilizza aggiungere le seguenti: esclusivamente ad uso privato e aggiungere in fine le seguenti parole: e a condizione che il veicolo non venga ceduto o concesso, a qualsiasi titolo, in godimento a terzi residenti in Italia.
19. 1. Pesco, Battelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, aggiungere in fine le seguenti parole:  purché l'intestatario del veicolo invii, anche tramite posta elettronica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la documentazione attestante la regolare copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio, in rispetto dei parametri fissati dalla direttiva 2005/14 in materia di tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale;.
19. 2. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

Pag. 357

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, comporta la confisca della targa e, in caso di reiterazione dell'illecito, del veicolo.»
19. 5. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di poter verificare la regolarità dei documenti dei veicoli circolanti sul territorio italiano, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la banca dati dei veicoli europei, nella quale vengono inseriti i dati dei veicoli immatricolati negli Stati dell'Unione Europea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di condivisione delle informazioni in possesso dei singoli archivi nazionali automobilistici al fine di consentire con facilità alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare la regolarità dei documenti dei veicoli. Agli oneri recati dal presente comma, valutati in 2.000.000 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19. 3. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di poter verificare la copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul territorio italiano, è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la banca dati dei veicoli europei, nella quale vengono inseriti i dati dei veicoli immatricolati negli Stati dell'Unione Europea, evidenziando i veicoli con copertura assicurativa che non rispettano i parametri fissati dalla direttiva 2005/14 in materia di tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di condivisione delle informazioni in possesso dei singoli archivi nazionali automobilistici al fine di consentire con facilità alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare la regolarità dei documenti dei veicoli e, in caso di gravi violazioni come la mancata o non adeguata copertura assicurativa, intervenire con le opportune sanzioni fino all'interdizione all'accesso sul suolo nazionale.
19. 4. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.
(Inammissibile)

ART. 20.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere in fine, le seguenti parole: previo deposito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte delle imprese di trasporto albanesi, della documentazione attestante la regolare copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio, in rispetto dei parametri fissati dalla direttiva 2005/14 in materia di tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale.
20. 1. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le imprese di trasporto albanesi si impegnano a rispettare i limiti fissati dalla normativa italiana ed europea in riferimento Pag. 358ai tempi di guida e riposo e depositano mensilmente, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati di viaggio contenuti nel cronotachigrafo, l'estratto di registro o la copia dell'orario di servizio di cui al regolamento europeo n. 561/2006 e le ricevute da parte delle strutture alberghiere.
20. 2. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere in fine, il seguente periodo: Tali esenzioni sono concesse a condizione che vengano preventivamente depositati, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati di viaggio contenuti nel cronotachigrafo.
20. 3. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

ART. 22.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 6 sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
22. 1. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 22.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla tabella A, parte II, al numero 9 le parole «, ex 21.07.02» sono soppresse;
   b) alla tabella A, Parte II-bis, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
   «1-bis) preparazioni alimentari a base di riso (ex voce 21.07.02)».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

  Conseguentemente, all'articolo 6 sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
22. 2. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

ART. 23.

  Sopprimerlo.
23. 1. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

Pag. 359

  Al comma 1, capoverso lettera b.1), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 45 per cento.
23. 4. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge».
23. 2. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con 31 dicembre 2016.
23. 6. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con: 31 dicembre 2015.
23. 5. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2015.
23. 3. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

ART. 24.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  «6-bis. L'articolo 157, comma 3, del testo unico dell'imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applica comunque se il versamento dell'importo annuo di cui al comma precedente è omesso per due annualità consecutive».
24. 3. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con la seguenti: 15 per cento.
24. 4. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 10, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
24. 5. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 12, lettera b) sopprimere le parole: ro-ro e ro-ro/pax.

  Conseguentemente:
   dopo le parole: traffici commerciali aggiungere le seguenti: misti passeggeri e merci;
   dopo le parole: continentale e insulare, eliminare la seguente: anche;
   sostituire le parole: all'articolo 157 con le seguenti: agli articoli 155 e seguenti;
   dopo le parole: alle sole imprese che aggiungere le seguenti: con riferimento ai componenti l'equipaggio stabiliti dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
24. 1. Garofalo, Causin, Alli, Oliaro, Pagani, Carloni.

Pag. 360

  Al comma 12, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   d) disporre che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e quello dell'economia e delle finanze trasmettano annualmente una relazione sui risultati della nuova normativa derivante dall'attuazione del comma 11, con specifiche informazioni e dati sulle imprese marittime che hanno avuto accesso nell'anno precedente ai benefici fiscali, contributivi e previdenziali nonché sulle ricadute di cui alla lettera b). Di ciascuna relazione è contestualmente data pubblicazione sui siti internet dei due ministeri».
24. 2. Luigi Gallo, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

ART. 25.

  Al comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole: e del corretto funzionamento dello stesso.
25. 1. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica, a partire dal 1o luglio dell'anno precedente, il corretto inserimento dei dati al fine di facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali.
25. 2. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

ART. 29.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Alla tabella A, parte II-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato»;
   b) Alla tabella A, parte III, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al n. 21) le parole: «, esclusi i tartufi,» sono soppresse;
    2) al n. 70) le parole: «(esclusi i tartufi)» sono soppresse».

  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 6 milioni per l'anno 2017 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale-unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».
29. 2. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Alla tabella A, parte II-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   1-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata Pag. 361o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;
   b) Alla tabella A, parte III sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al n. 21) le parole: «, esclusi i tartufi,» sono soppresse;
    2) al n. 70) le parole: «(esclusi i tartufi)» sono soppresse;

   sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 6 milioni per l'anno 2017 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera B) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
29. 1. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

ART. 30.

  Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: specifica identità di impresa con le seguenti: diversa identità di impresa, anche sulla base di criteri individuati dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o da un decreto del Ministero del lavoro da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
30. 1. Vignali.

ART. 31.

  Sopprimerlo.
31. 5. Borghesi, Guidesi, Gianluca Pini, Grimoldi, Bossi, Invernizzi, Allasia, Simonetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 31.

  All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 sopprimere le parole: «in via esclusiva».
31. 6. Borghesi, Guidesi, Gianluca Pini, Grimoldi, Bossi, Invernizzi, Allasia, Simonetti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso 12-bis, sostituire le parole: La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento con le seguenti: La fauna selvatica stanziale abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 al momento del recupero, quella migratoria ad eccezione della beccaccia a fine giornata di caccia.
31. 7. Borghesi, Guidesi, Gianluca Pini, Grimoldi, Bossi, Invernizzi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 1, capoverso 12-bis sopprimere le parole: e migratoria.
31. 9. Borghesi, Guidesi, Gianluca Pini, Grimoldi, Bossi, Invernizzi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 1, capoverso 12-bis sostituire le parole: e migratoria abbattuta deve essere annotata al tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento, con le seguenti: e gli scolopacidi Pag. 362abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'incarnieramento.
31. 8. Borghesi, Guidesi, Gianluca Pini, Grimoldi, Bossi, Invernizzi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 1, capoverso 12-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con indicazione dell'orario.
31. 1. Massimiliano Bernini, Gagnarli, Benedetti, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Battelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
   a) specie cacciabili dal 1o ottobre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); allodola (Alauda arvensis); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridanus); beccaccia (Scolopax rusticola);
   b) specie cacciabili dal 1o ottobre al 10 gennaio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus);
   c) specie cacciabili dal 1o ottobre al 20 gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas streperà); porciglione (Rallus acquatìcus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); combattente (Philomachus pugnax); fagiano (Phasianus colchicus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
   d) specie cacciabili dal 1o ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lago pus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
   e) specie cacciabili dal 1o ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);
   f) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre italica (Lepus corsicanus)».
31. 2. Massimiliano Bernini, Gagnarli, Benedetti, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Battelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. I pareri sui calendari regionali venatori resi dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, sono vincolanti.
31. 4. Gagnarli, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Battelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è abrogato.
  1-ter il comma 363 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Pag. 363

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: EU Pilot 6955/14/ENVI, aggiungere le seguenti: Disposizioni relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. EU Pilot 6730/14/ENVI.
31. 3. Gagnarli, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Battelli.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di tutela delle aree protette inserite nella Rete Natura 2000. Caso EU Pilot 730/14/ENVI).

  1. Il comma 2, dell'articolo 57, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è abrogato.
31. 01. Kronbichler, Scotto.

ART. 32.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso lettera g-bis) sostituire la parola: rispettino con le seguenti: possano rispettare.
32. 1. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso comma 1-bis) sostituire le parole: ciascuna unità idraulica con le seguenti: ciascun sito di stoccaggio.
32. 2. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

ART. 33.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: protetti sono aggiunte le seguenti: e alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: e i clienti economicamente svantaggiati.
33. 1. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 2, lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: in zone isolate sono inserite le seguenti: e di montagna.
33. 3. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

  Al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:
  «7-bis. Per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di erogazione dei benefici economici individuali, alternative rispetto alla compensazione della spesa, su specifica richiesta degli utenti finali, individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas».
33. 2. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

Pag. 364

  Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico. Procedura di infrazione 2011-2026).

  1. All'articolo 37 comma 6 del decreto-legge n. 83 del 2012 (convertito in legge n. 134 del 2012), dopo le parole: «corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda» sono aggiunte le seguenti: «per le sole opere asciutte. Le opere bagnate, alla scadenza della concessione, sono devolute gratuitamente al demanio statale».
33. 01. Crippa, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Cancelleri, Battelli.

ART. 36.

  Sopprimere il comma 1.
36. 1. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.
(Ritirato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 12 milioni di euro con le seguenti: di 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 10 milioni dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
36. 3. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.
(Ritirato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 12 milioni di euro con le seguenti: di 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 5 milioni dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
36. 2. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.
(Ritirato)

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12 milioni dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
36. 4. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.
(Ritirato)