CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 ottobre 2016
712.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09820 Turco: Sulla nomina del curatore fallimentare della società Open Plan Holding.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo all'interrogante riferendo innanzitutto elementi di informazione acquisiti presso il Tribunale di Arezzo in merito alla procedura fallimentare aperta nei confronti della Open Plan Holding s.r.l., con sentenza depositata il 10 ottobre 2016, a seguito della risoluzione, contestualmente dichiarata, del concordato preventivo presentato dalla medesima società in data 21 settembre 2012.
  Con nota trasmessa in data odierna, il Presidente del Tribunale ha rappresentato che, con la sentenza in precedenza indicata, sono stati nominati curatori fallimentari il dott. Giovanni Grazzini, la dott.ssa Roberta Ricci ed il dott. Giovanni Batacchi, rispettivamente già nominati liquidatore giudiziale e commissari giudiziali nella procedura di concordato preventivo.
  La nomina dei curatori è stata unicamente determinata, secondo l'Ufficio giudiziario in parola, dalla necessità di non disperdere il patrimonio di conoscenze già acquisito dai medesimi nella fase concordataria e di pervenire celermente, in sede fallimentare, al completamento dell'attività di liquidazione, nonché secondo una prassi giudiziaria consolidata.
  Il Presidente ha, inoltre, rappresentato che il dott. Grazzini, nell'accettare la carica di curatore, non ha segnalato alcun profilo di incompatibilità a ricoprire l'ufficio, né dalla procedura concorsuale si evincevano elementi di criticità sul suo operato di liquidatore. Né alcuna segnalazione era pervenuta al Tribunale da parte delle competenti autorità riguardo ad eventuali pendenze penali o provvedimenti sanzionatori a carico del predetto, in relazione al ruolo di componente del consiglio di amministrazione ricoperto presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio.
  Venendo ai profili normativi sui cui verte il quesito dell'interrogante, rappresento che l'articolo 28 della legge fallimentare prevede un elenco tassativo delle cause di incapacità speciali a rivestire l'incarico di curatore, che è stato reso più rigoroso con il decreto-legge n. 83 del 2015, prevedendo che l'incapacità speciale alla nomina riguarda anche colui che ha concorso al dissesto dell'impresa, indipendentemente dal tempo trascorso dal momento in cui le condotte di concorso sono state poste in essere.
  Con riferimento al medesimo decreto-legge, evidenzio, peraltro, che lo stesso conteneva una causa di incompatibilità alla nomina a curatore fallimentare del professionista già nominato, in relazione alla medesima impresa, commissario giudiziale in sede di concordato preventivo, nel caso di successione tra procedure concorsuali.
  La disposizione è stata soppressa, in fase di conversione del decreto-legge, dalla Commissione giustizia della Camera in sede referente, la quale ha ritenuto più efficace la regola attualmente vigente che rimette al giudice il compito di valutare se sia più conveniente non disperdere il know-how dallo stesso acquisito in sede concordataria.
  Infine, si rappresenta che nel disegno di legge C. 3671-bis, recante la «Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza», si prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera n), il criterio direttivo relativo all'istituzione, Pag. 18presso il Ministero della giustizia, di un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza richiesti per l'iscrizione.
  In sede di esercizio di tale delega, verrà pertanto operata ogni più attenta valutazione in merito all'opportunità di introdurre cause ostative alla nomina a curatore fallimentare ulteriori rispetto a quelle previste dalla disciplina attualmente vigente.

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ALLEGATO 2

5-09819 Ferraresi: Sulle condizioni di lavoro degli agenti della polizia penitenziaria del carcere di Parma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto ispettivo in esame, gli On.li interroganti segnalano alcune criticità che affliggono l'istituto penitenziario di Parma.
  La presenza di un numero elevato di detenuti affetti da gravi patologie presso la Struttura Assistenza Intensificata (SAI) deriva dal fatto che non tutti gli istituti penitenziari dispongono di tali strutture, essendo solo 13 su tutto il territorio nazionale. L'istituto di Parma, in particolare, è dotato di un reparto SAI (ex CDT), destinato ad accogliere anche i detenuti sottoposti al regime speciale dell'articolo 41-bis e quelli inseriti nei circuiti di Alta Sicurezza, rispondendo, al contempo, all'esigenza di sicurezza, legata alla gestione dei detenuti ad alto rischio, e di efficiente assistenza sanitaria, grazie alla presenza di specialisti e di attrezzature mediche di alto livello.
  Tali peculiarità comportano, naturalmente, una concentrazione di soggetti con problemi fisici anche gravi, spesso afflitti da difficoltà deambulatorie. Preme, tuttavia, rilevare che il ricovero presso il SAI avviene solo su precisa indicazione del sanitario e non è rimesso a scelte discrezionali dell'amministrazione.
  Quanto alla carenza di personale, secondo quanto comunicato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la percentuale di scopertura dell'istituto di Parma è pari al 14 per cento, risultando presenti 396 unità di personale di Polizia Penitenziaria, con una carenza di 64 unità, tenuto complessivamente conto di quello assegnato ai reparti detentivi, al locale Nucleo Traduzioni e Piantonamenti ed al Gruppo Operativo Mobile (GOM).
  Per far fronte a tale situazione, il DAP ha assegnato nel 2016 all'istituto di Parma 73.170 ore di lavoro straordinario, pari a circa 50 unità di personale.
  L'Istituto sarà certamente tenuto in debita considerazione in occasione della prossima ripartizione di personale, anche in considerazione della recente ripresa dei lavori di costruzione del nuovo padiglione detentivo. A tal fine, il Provveditorato regionale, a far data dal 1o ottobre scorso, ha disposto il rientro a Parma di un'unità, già distaccata presso la Casa Circondariale di Ancona Montacuto.
  Sul lamentato distacco di circa 70 unità di personale, rilevo che, a fronte di 48 distacchi in uscita (di cui 35 per esigenze di servizio, 7 per mandato elettorale e 6 per gravi motivi familiari), si registrano 37 distacchi in entrata.
  Inoltre, il nuovo modello di vigilanza dinamica in corso di adozione va proprio nella direzione auspicata dagli On.li interroganti, posto che, oltre a responsabilizzare il detenuto, consentirà di valorizzare il ruolo della Polizia Penitenziaria, ridefinendone i compiti e migliorandone sensibilmente le condizioni di lavoro. Attraverso i fondi della Casse delle Ammende, infatti, si stanno potenziando i presidi tecnologici di videosorveglianza e verranno installati i sistemi di automazione dei cancelli.
  Quanto al bar interno, sono state già avviate le procedure previste per l'individuazione di un gestore e nessuna unità di Polizia Penitenziaria è distolta dai compiti istituzionali.Pag. 20
  Nel corso degli ultimi 5 anni, infine, sono stati consegnati 54.126 capi di vestiario – di cui 4.285 uniformi operative, 5.911 uniformi ordinarie e 1.678 calzature – per il personale in servizio presso gli Istituti del Provveditorato per l'Emilia Romagna e Marche, distribuiti anche all'Istituto parmense, secondo le vigenti disposizioni in materia di usura dei capi di vestiario.