CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 marzo 2016
612.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (C. 3606 Governo).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3606 Governo, recante «DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»;
   considerato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, gli articoli 1 e 2 sono riconducibili alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari» e «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione, nonché «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale ai sensi del comma 2, lettera l), dell'articolo 117 della Costituzione;
   rilevato che gli articoli da 3 a 13 sono riconducibili alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», «tutela della concorrenza», nonché «sistema contabile dello Stato», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione;
   osservato che gli articoli da 14 a 16 sono riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione;
   evidenziato che l'articolo 17 è riconducibile alla materia «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari» e «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione;
   rilevato, altresì, che, per quanto riguarda la disciplina degli enti cooperativi, le attività dirette a promuovere e a favorire la cooperazione sono invece riconducibili alla competenza legislativa residuale delle regioni ex articolo 117, quarto comma della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Parere, ex articolo 143, comma 4, del regolamento, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268);
   ricordato che l'articolo 1 del provvedimento in esame individua l'oggetto dello schema di regolamento nel riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, stabilendo, mediante il rinvio agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto, legislativo n. 150 del 2009 che il Dipartimento della funzione pubblica esercita poteri di indirizzo, monitoraggio e controllo dell'operato delle amministrazioni centrali nei settori della valutazione e della trasparenza;
   ricordato, in particolare, che l'articolo 19 del decreto legge n. 90 del 2014 ha trasferito al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di valutazione delle performances;
   rilevato, conseguentemente, che lo schema di regolamento attribuisce il ruolo di promozione e coordinamento del sistema di valutazione delle performances al Dipartimento della funzione pubblica;
   sottolineato che l'articolo 7 attribuisce al medesimo Dipartimento della funzione pubblica il compito di promuovere la costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche tramite la quale valorizzare le esperienze di valutazione delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti per favorire la condivisione di esperienze e giungere alla definizione di metodologie di valutazione comune;
   evidenziata, al riguardo, l'esigenza che il Dipartimento della funzione pubblica preveda adeguate forme di coinvolgimento di tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, nella costituzione della predetta Rete Nazionale, anche al fine di consentire che le medesime pubbliche amministrazioni si ispirino ai parametri e ai modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance favorendo, altresì, il raggiungimento di risultati adeguati, anche attraverso l'analisi comparativa delle migliori pratiche adottate dalle amministrazioni medesime;
   rilevato che la previsione della costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 7 del provvedimento appare coerente rispetto ai principi e ai criteri di delega di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, Pag. 20con quanto stabilito dall'articolo 11 che, nel prevedere tre ruoli unici della dirigenza pubblica, – i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali e i dirigenti degli enti locali – reca l'istituzione di tre Commissioni: la Commissione per la dirigenza statale, la Commissione per la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale con il compito, tra gli altri, di verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e dell'utilizzo dei sistemi di valutazione per il conferimento e la revoca degli incarichi medesimi, verifica che tali organi potranno effettuare proprio sulla base delle metodologie di valutazione comuni che saranno definite dalla Rete Nazionale;
   ricordato, inoltre, che la medesima disposizione di cui all'articolo 7 del provvedimento appare pienamente rispondente alla ratio che ha ispirato il criterio di delega previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera r) della citata legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riordino della disciplina di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, quello relativo alla razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche;
   sottolineata, anche in tal caso, l'importanza dell'istituzione della Rete Nazionale di cui al predetto articolo 7 che potrà consentire di mettere a disposizione dei soggetti preposti modelli e standard comuni di valutazione che permetteranno di contribuire alla citata valutazione delle politiche;
   preso atto che l'articolo 3 individua nel dettaglio le modalità e gli obiettivi con i quali il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di coordinamento allo stesso assegnate;
   sottolineata la fondamentale importanza di tale coordinamento al fine di conseguire l'effettiva soddisfazione dei cittadini utenti;
   sottolineato, al riguardo, che la lettera b) dell'articolo 3, comma 1, stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica assicura le funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche attraverso l'individuazione delle caratteristiche e dei contenuti del Piano e della Relazione della performance, anche mediante la previsione di modelli semplificati;
   evidenziato che tale disposizione non prevede che i modelli stessi siano disponibili nonché compilabili online e siano altresì archiviati in un'unica banca dati e, quanto ai contenuti dei predetti documenti, non precisa la necessità di definire i dati da inserire negli stessi ed il relativo formato;
   rilevato, conseguentemente, che alla lettera c) dell'articolo 3 sarebbe opportuno prevedere che il Dipartimento svolge il proprio monitoraggio su una banca dati e non sui documenti di cui alla citata lettera b) e rilevato, altresì, che la piattaforma tecnologica di cui alla lettera g) del predetto articolo 3 deve contenere non soltanto i documenti, ma anche dati;
   sottolineato che alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 3 appare opportuno che l'attuazione dei propri indirizzi da parte delle amministrazioni dello Stato sia realizzata anche mediante lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con gli utenti dei servizi e con i cittadini, al fine di assicurare una specifica attenzione al cosiddetto “bilancio sociale” nella performance organizzativa;
   considerato, altresì, che alla lettera e) del comma 1, dell'articolo 3 appare opportuno prevedere l'integrazione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance anche con i sistemi del controllo di gestione;
   rilevato che all'articolo 3, comma 3, del provvedimento si procede alla revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione in linea con quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014 e si prevede, in particolare, alla lettera b) che Pag. 21il Dipartimento della funzione pubblica tenga ed aggiorni un Elenco Nazionale dei componenti dei medesimi organismi indipendenti di valutazione;
   preso atto che l'articolo 8 individua le disposizioni abrogate del decreto legislativo n. 150 del 2009;
   sottolineato che il predetto articolo 8 dispone l'abrogazione, tra le altre, delle norme di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 che definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa e, in particolare, della lettera h) che prevede il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;
   evidenziato che è prevista, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale e, in particolare, stabilisce che nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale;
   rilevato che il citato articolo 8 abroga il comma 5, dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 che attualmente attribuisce all'organismo interno di valutazione il compito di effettuare la realizzazione annuale di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello del benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, riferendone i risultati all'organismo di coordinamento centrale;
   sottolineato, al riguardo, che nello stesso schema di regolamento non sono previste disposizioni concernenti le funzioni previste agli articoli 8 e 9 e 14, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e che pertanto non risulterebbero più disciplinate con fonte normativa le predette funzioni trasferite al Dipartimento della funzione pubblica dall'Autorità nazionale anticorruzione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   sia valutata, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, l'opportunità di riesaminare l'articolo 8 che reca abrogazioni di disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009, con particolare riferimento alle abrogazioni degli articoli 8, 9, e 14, comma 5.

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ALLEGATO 3

Parere, ex articolo 143, comma 4, del regolamento, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MISTO – ALTERNATIVA LIBERA – POSSIBILE

  La I Commissione,
   rilevato che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni e che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 19,commi 9,10 e 11 del decreto-legge n. 90 del 2014 che prevede, al comma 9, che, al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   considerato che il provvedimento stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance;
   considerato che si prevede l'istituzione presso il Dipartimento della Commissione tecnica per la performance (Commissione tecnica), organo consultivo del Dipartimento costituito da cinque componenti scelti tra professori o docenti universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche ed esperti e che i componenti durano in carica per un periodo di due anni, rinnovabile una sola volta e che ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza, ma che le spese eventuali dei componenti non residenti sono poste a carico del pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento (articolo 4);
   rilevato che per lo svolgimento delle funzioni descritte e per il supporto delle attività della Commissione tecnica, il Dipartimento si avvale del contingente di personale previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 90 del 2014, in posizione di fuori ruolo o comando, ferma restando la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   considerato che all'attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2 e alle altre spese di funzionamento, pari ad euro 750.000 per l'anno 2015 e 1.510.000 di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo, per un ammontare corrispondente, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009,n.15;
   rilevato che in merito alle stime riportate nella relazione tecnica, si evidenzia che quest'ultima fornisce una indicazione complessiva delle spese di funzionamento Pag. 23(302.500 euro) senza individuare le componenti che concorrono a determinare tale importo e che non è inoltre evidente con quali risorse verrà disposto lo sviluppo delle funzionalità del Portale della performance, previsto dall'articolo 7, comma 2;
   rilevato che per quanto riguarda lo sviluppo delle funzionalità del Portale della performance, la relazione tecnica prevede che lo stesso avverrà a valere sulle risorse oggetto di accordi tra Autorità nazionale anticorruzione e Dipartimento ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, ma non è tuttavia chiaro se sussistano già disponibilità utilizzabili a tal fine ovvero se la disponibilità di tali risorse sia condizionata da futuri eventi gestionali;
   considerato che, con riferimento all'onere complessivo – pari a 750.000 euro per il 2015 e a circa 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016-, andrebbe verificato l'aggiornamento dello sviluppo temporale dell'onere alla luce dei tempi presumibili di entrata in vigore del provvedimento e, considerato che l'articolo 5, comma 4 del provvedimento, prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni concernenti la dotazione di personale della quale potrà avvalersi il Dipartimento della funzione pubblica, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dalle ulteriori spese di funzionamento – pari complessivamente ad euro 750.000 per l'anno 2015 e ad euro 1.510.000 a decorrere dall'anno 2016 – si provvede mediante utilizzo, per un ammontare corrispondente, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n.15, approntando, tra l'altro, le risorse occorrenti per le spese di funzionamento della allora istituenda Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), poi divenuta Autorità nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), indi Autorità nazionale anticorruzione, le cui funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance sono state trasferite al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione;
   considerato che la legge di bilancio per il 2016 ha appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo 2123 (denominato «Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il funzionamento dell'Unità per la valutazione della performance»), sul quale risulta iscritto uno stanziamento di euro 1.512.500 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 1.488.437 euro per l'anno 2018 e che non è chiara la congruità del citato stanziamento con particolare riferimento all'annualità 2018, posto che allo stato esso risulterebbe insufficiente rispetto ad oneri che a regime sono quantificati dal provvedimento, come in precedenza ricordato, nella misura di euro 1.510.000;
   considerato che andrebbe peraltro acquisito un chiarimento dal Governo in ordine alla puntuale quantificazione degli oneri autorizzati a decorrere dal 2016, dal momento che l'importo indicato dalla norma risulta pari ad euro 1.510.000 laddove la relazione tecnica fa riferimento, per l'assolvimento delle finalità in esame, a risorse determinate in una misura pari ad euro 1.512.500 mentre con riferimento all'onere di 750 mila euro autorizzato per l'anno 2015, si evidenzia, da un lato, che tale spesa fa comunque riferimento ad un esercizio finanziario oramai concluso, dall'altro, che essa non sembra potersi direttamente ascrivere al provvedimento in esame, posto che lo stesso è volto al riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance già attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e che i relativi effetti finanziari dovrebbero quindi dispiegarsi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore;
   considerato che potrebbe essere valutata l'opportunità di rimodulare il profilo Pag. 24temporale degli oneri e della corrispondente copertura finanziaria, prevedendone la decorrenza a partire dall'anno 2016 ed ipotizzando un ammontare più limitato in relazione al medesimo anno;
   considerato che l'atto del governo in oggetto che sottrae 1,5 milioni di euro l'anno proprio all'Autorità nazionale anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone per trasferire tali fondi alla Presidenza del Consiglio allo scopo di pagare anche le indennità aggiuntive di 25 nuove risorse umane della Presidenza del Consiglio medesima, comportando un taglio alle risorse e un ingolfamento di competenze nel funzionamento dell'ANAC, impedendo a quest'ultima di svolgere al meglio il compito che le è stato assegnato visto che dovrà decidere sui rimborsi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   venga eliminato il suddetto trasferimento di risorse economiche.
Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri, Matarrelli e Pastorino.

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ALLEGATO 4

Parere, ex articolo 143, comma 4, del regolamento, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268),
   richiamati i rilievi espressi dalla V Commissione nella seduta del 17 marzo 2016, sullo schema di decreto in esame;
   ricordato che l'articolo 1 del provvedimento in esame individua l'oggetto dello schema di regolamento nel riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, stabilendo, mediante il rinvio agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto, legislativo n. 150 del 2009 che il Dipartimento della funzione pubblica esercita poteri di indirizzo, monitoraggio e controllo dell'operato delle amministrazioni centrali nei settori della valutazione e della trasparenza;
   ricordato, in particolare, che l'articolo 19 del decreto legge n. 90 del 2014 ha trasferito al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di valutazione delle performances;
   rilevato, conseguentemente, che lo schema di regolamento attribuisce il ruolo di promozione e coordinamento del sistema di valutazione delle performances al Dipartimento della funzione pubblica;
   sottolineato che l'articolo 7 attribuisce al medesimo Dipartimento della funzione pubblica il compito di promuovere la costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche tramite la quale valorizzare le esperienze di valutazione delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti per favorire la condivisione di esperienze e giungere alla definizione di metodologie di valutazione comune;
   evidenziata, al riguardo, l'esigenza che il Dipartimento della funzione pubblica preveda adeguate forme di coinvolgimento di tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, nella costituzione della predetta Rete Nazionale, anche al fine di consentire che le medesime pubbliche amministrazioni si ispirino ai parametri e ai modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance favorendo, altresì, il raggiungimento di risultati adeguati, anche attraverso l'analisi comparativa delle migliori pratiche adottate dalle amministrazioni medesime;
   rilevato che la previsione della costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche di Pag. 26cui al citato articolo 7 del provvedimento appare coerente rispetto ai principi e ai criteri di delega di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, con quanto stabilito dall'articolo 11 che, nel prevedere tre ruoli unici della dirigenza pubblica, – i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali e i dirigenti degli enti locali – reca l'istituzione di tre Commissioni: la Commissione per la dirigenza statale, la Commissione per la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale con il compito, tra gli altri, di verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e dell'utilizzo dei sistemi di valutazione per il conferimento e la revoca degli incarichi medesimi, verifica che tali organi potranno effettuare proprio sulla base delle metodologie di valutazione comuni che saranno definite dalla Rete Nazionale;
   ricordato, inoltre, che la medesima disposizione di cui all'articolo 7 del provvedimento appare pienamente rispondente alla ratio che ha ispirato il criterio di delega previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera r) della citata legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riordino della disciplina di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, quello relativo alla razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche;
   sottolineata, anche in tal caso, l'importanza dell'istituzione della Rete Nazionale di cui al predetto articolo 7 che potrà consentire di mettere a disposizione dei soggetti preposti modelli e standard comuni di valutazione che permetteranno di contribuire alla citata valutazione delle politiche;
   preso atto che l'articolo 3 individua nel dettaglio le modalità e gli obiettivi con i quali il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di coordinamento allo stesso assegnate;
   sottolineata la fondamentale importanza di tale coordinamento al fine di conseguire l'effettiva soddisfazione dei cittadini utenti;
   sottolineato, al riguardo, che la lettera b) dell'articolo 3, comma 1, stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica assicura le funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche attraverso l'individuazione delle caratteristiche e dei contenuti del Piano e della Relazione della performance, anche mediante la previsione di modelli semplificati;
   evidenziato che tale disposizione non prevede che i modelli stessi siano disponibili nonché compilabili online e siano altresì archiviati in un'unica banca dati e, quanto ai contenuti dei predetti documenti, non precisa la necessità di definire i dati da inserire negli stessi ed il relativo formato;
   rilevato, conseguentemente, che alla lettera c) dell'articolo 3 sarebbe opportuno prevedere che il Dipartimento svolge il proprio monitoraggio su una banca dati e non sui documenti di cui alla citata lettera b) e rilevato, altresì, che la piattaforma tecnologica di cui alla lettera g) del predetto articolo 3 deve contenere non soltanto i documenti, ma anche dati;
   sottolineato che alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 3 appare opportuno che l'attuazione dei propri indirizzi da parte delle amministrazioni dello Stato sia realizzata anche mediante lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con gli utenti dei servizi e con i cittadini, al fine di assicurare una specifica attenzione al cosiddetto ’bilancio sociale’ nella performance organizzativa;
   considerato, altresì, che alla lettera e) del comma 1, dell'articolo 3 appare opportuno prevedere l'integrazione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance anche con i sistemi del controllo di gestione;
   rilevato che all'articolo 3, comma 3, del provvedimento si procede alla revisione della disciplina degli organismi indipendenti Pag. 27di valutazione in linea con quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014 e si prevede, in particolare, alla lettera b) che il Dipartimento della funzione pubblica tenga ed aggiorni un Elenco Nazionale dei componenti dei medesimi organismi indipendenti di valutazione;
   preso atto che l'articolo 8 individua le disposizioni abrogate del decreto legislativo n. 150 del 2009;
   sottolineato che il predetto articolo 8 dispone l'abrogazione, tra le altre, delle norme di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 che definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa e, in particolare, della lettera h) che prevede il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;
   evidenziato che è prevista, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale e, in particolare, stabilisce che nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale;
   rilevato che il citato articolo 8 abroga il comma 5, dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 che attualmente attribuisce all'organismo interno di valutazione il compito di effettuare la realizzazione annuale di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello del benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, riferendone i risultati all'organismo di coordinamento centrale;
   sottolineato, al riguardo, che nello stesso schema di regolamento non sono previste disposizioni concernenti le funzioni previste agli articoli 8 e 9 e 14, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e che pertanto non risulterebbero più disciplinate con fonte normativa le predette funzioni trasferite al Dipartimento della funzione pubblica dall'Autorità nazionale anticorruzione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   sia valutata, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, l'opportunità di riesaminare l'articolo 8 che reca abrogazioni di disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009, con particolare riferimento alle abrogazioni degli articoli 8, 9, e 14, comma 5.