CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 settembre 2016
692.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08839 Silvia Giordano: Iniziative per la tutela della salute dei consumatori e degli animali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione all'interrogazione parlamentare in esame, ritengo doveroso evidenziare, preliminarmente, che il controllo delle condizioni degli animali d'allevamento viene fatto ogni anno in base alla normativa vigente in materia di benessere degli animali d'allevamento (decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 146 «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali in allevamento» e seguenti che stabiliscono i criteri e i requisiti per garantire il benessere degli animali) e in base al regolamento (CE) n. 882/2004 che prevede che gli Stati membri eseguano programmi di controllo e redigano relazioni annuali indicanti i risultati delle ispezioni condotte in diversi settori connessi con la sicurezza alimentare, compreso il benessere degli animali.
  Il programma dei controlli dell'allevamento è contenuto nel Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA), che nasce dall'esigenza di ottemperare alle disposizioni previste dalle norme nazionali e comunitarie e di rendere uniformi le modalità di esecuzione e la programmazione dei controlli.
  I Servizi Veterinari territorialmente competenti effettuano i controlli sull'applicazione della normativa concernente il benessere animale e rendicontano annualmente i risultati di tale attività alle Regioni e province autonome, che a loro volta trasmettono i dati aggregati al Ministero della salute.
  In particolare, nel piano vengono stabiliti il numero dei controlli da effettuare da parte dei Servizi veterinari delle ASL presso gli allevamenti per verificare l'attuazione delle norme sul benessere animale.
  Le attività di controllo svolte dai servizi veterinari locali dal 2013 al 2015 negli allevamenti di polli da carne e di suini hanno riguardato, in media all'anno, il 28 per cento e il 25 per cento dei circa 3000 allevamenti avicoli e dei circa 7000 allevamenti suini registrati.
  Entrando più nel dettaglio, si è registrata, nel 2015, un'attività di controllo sugli allevamenti suini con il 28 per cento degli allevamenti controllati, mentre l'attività negli allevamenti avicoli è del 23 per cento degli allevamenti controllati. Nel periodo 2013-2015 si è assistito ad una diminuzione delle infrazioni riscontrate nel corso dei controlli, passando negli allevamenti avicoli da 223 a 29 sanzioni comminate, mentre negli allevamenti suini, il numero di sanzioni è passato da 776 a 337. Questa diminuzione si può interpretare con un aumento del livello medio delle condizioni di benessere negli allevamenti ed un'efficacia delle attività di controllo, formazione e informazione svolta dal servizio veterinario.
  Le attività di controllo in allevamento per il benessere degli animali sono svolte anche dai NAS che nel 2013 hanno riportato 46 infrazioni penali alla normativa sul benessere degli animali d'allevamento nel corso dei 2329 controlli effettuati negli allevamenti.
  Con riferimento all'anno in corso, segnalo che nel maggio u.s., è stato eseguito dai NAS un servizio coordinato di controlli in ambito nazionale, che ha prodotto i seguenti risultati: 212 ispezioni eseguite; Pag. 89325 capi (bovini, suini, caprini, equini) sequestrati; 3 strutture chiuse per riscontrate carenze igienico-strutturali ed autorizzative; 7 infrazioni penali e 54 infrazioni amministrative per complessivi euro 61.000,00; 5 persone denunciate alle competenti Autorità giudiziarie e 41 persone segnalate alle competenti Autorità giudiziarie.
  Il valore complessivo degli animali e delle strutture sottoposte a sequestro è stimato in circa euro 7.600.000,00.
  Segnalo, altresì, che il 31 maggio c.a. è stata eseguita una ispezione anche all'Azienda agricola «Santamaria», presso la quale erano state registrate le immagini mostrate nel corso della trasmissione televisiva «Report». In detta circostanza, sono state contestate violazioni amministrative per omessa applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP e rilevate carenze igienico-sanitarie delle infrastrutture e delle attrezzature in uso presso il box di gestazione degli animali, determinandone la sospensione delle attività da parte della locale Asl. Con riferimento alla medesima struttura, risulta, altresì, che nel novembre 2015 l'ASL di Cesena aveva eseguito attività di competenza, emettendo 16 prescrizioni per carenze igienico-sanitarie/strutturali, elevando 3 sanzioni amministrative.
  Per quanto concerne le misure volte a ridurre la presenza di antibiotici negli alimenti, occorre evidenziare che il controllo dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti di origine animale è attuato in Italia attraverso il Piano Nazionale Residui (PNR), come parte di un'attività europea che viene effettuata in tutti gli Stati Membri, utilizzando i medesimi criteri stabiliti da norme comunitarie (direttive 96/23/CE, 96/22/CE, decisioni 97/747/CE e 98/179/CE).
  Il PNR, in particolare, è un piano di sorveglianza del processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale che mira a svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate, quali sostanze ad uso anabolizzante, nonché l'utilizzo non corretto di farmaci autorizzati che può determinare il superamento dei limiti massimi di residui fissati dalle normative comunitarie e nazionali. È elaborato annualmente dal Ministero della salute che si avvale della collaborazione delle regioni e delle province autonome, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, e dell'ISS che è il Laboratorio Nazionale di riferimento per i residui di farmaci veterinari.
  Nell'ambito del PNR la ricerca di antibiotici nel muscolo (prelevato al macello) di bovini, suini, ovicaprini, equini, pollame, conigli e selvaggina allevata, nel muscolo di pesci allevati in acquacoltura (trote, specie eurialine), nel latte (vaccino, bufalino e ovicaprino), nelle uova e nel miele riveste un'importanza preponderante, tanto che nel 2015, su un totale di 41.623 campioni totali analizzati per tutte le sostanze e le matrici previste, 11.826 campioni (28,4 per cento) sono stati analizzati per la ricerca di sostanze antibatteriche. In tale attività sono stati riscontrati 15 campioni non conformi per presenza di tetracicline (5 campioni), sulfamidici (3 campioni), chinoionici (3 campioni), penicilline (3 campioni) e cefalosporine (1 campione).
  In generale, a seguito del riscontro delle non conformità, i Servizi Veterinari territoriali avviano una serie di indagini presso l'allevamento di provenienza dell'animale o del prodotto, sia di tipo analitico che documentale (ad esempio il controllo sul registro dei trattamenti), per risalire alla causa della non conformità ed avviare le opportune azioni correttive e sanzionatorie.
  Le attività connesse con il PNR rappresentano, quindi, un deterrente al non corretto utilizzo degli antibiotici evitando la presenza dei loro residui negli alimenti.
  È opportuno ricordare inoltre che il Ministero della salute partecipa attivamente alle politiche europee per il contrasto alla minaccia dell'antimicrobicoresistenza e coordina, a livello nazionale, l'elaborazione del Piano Nazionale Contrasto Antimicrobico Resistenza (PNCAR) in collaborazione con l'ISS.
  Con riferimento alle iniziative da adottare in coordinamento con l'Istituto Superiore Pag. 90di Sanità, al fine di migliorare la tutela per la sicurezza e la salute dei consumatori e degli animali stessi, preme ricordare che l'ISS coordina la sorveglianza di laboratorio dell'antibiotico resistenza nel settore medico (AR-ISS), la sorveglianza di laboratorio dei patogeni enterici (ENTER-NET), e la sorveglianza di E.coli Verocitotossici (STEC). Queste attività, che raccolgono sia dati che isolati batterici, svolgono monitoraggio dell'antibiotico-resistenza di patogeni rilevanti per la salute umana, compresi batteri zoonosici quali Salmonella ed E. coli.
  I dati vengono forniti all'autorità europea competente ed aggregati annualmente nei vari report redatti dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) e dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e tra le diverse attività coordinate dall'ISS sul tema dell'antibiotico-resistenza (conferenze, campagne di informazione sull'uso prudente di antibiotici) va menzionato il corso di formazione a distanza (E-learning) sull'antibioticoresistenza e sull'armonizzazione dei controlli negli allevamenti per promuovere l'uso prudente degli antibiotici, in ottemperanza alle linee guida del Ministero della salute e diretto al personale veterinario del SSN.
  L'ISS, inoltre, è impegnato nello studio dell'uso dei farmaci nella popolazione al fine di acquisire conoscenze relative al profilo beneficio-rischio dei farmaci e generare informazioni che possono essere utilizzate come base di riferimento per i processi decisionali in Sanità pubblica.
  Infine, per quanto attiene all'opportunità di avviare una indagine ministeriale sulla diffusione dei batteri resistenti agli antibiotici, ritengo doveroso chiarire che, per gli aspetti legati alla presenza di batteri antimicrobicoresistenti nelle carni, il Ministero della salute, in attuazione della normativa comunitaria, effettua annualmente un Piano di monitoraggio armonizzato sulla resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonosici e commensali.
  Inoltre, come già detto, sono già in corso attività di sorveglianza dell'antibiotico resistenza sia nel settore umano che nel settore veterinario, che vengono svolte dall'ISS con il supporto del Ministero della salute. Il Ministero della salute sta elaborando il Piano Nazionale per contrastare la resistenza antimicrobica nell'ambito del quale l'implementazione delle sorveglianze è uno dei punti cardine per controllare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza.

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ALLEGATO 2

5-09168 Nicola Bianchi: Attribuzione di sedi farmaceutiche nella regione Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Com’è noto, è in corso di svolgimento presso tutte le regioni d'Italia, la procedura concorsuale per l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche, prevista dal d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, che utilizza, tra l'altro, al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure, la piattaforma tecnologica, di cui all'articolo 23 del d.l. 95/12, convertito nella l. 135/2012, quale strumento operativo unico a disposizione delle regioni, per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, la formazione della graduatoria, sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione, la scelta delle sedi da parte dei vincitori e l'accettazione o rinuncia della sede assegnata.
  Ad oggi solo tre regioni non hanno pubblicato la graduatoria (dato consultabile sul sito del Ministero della salute).
  La regione Sardegna, tra queste, con riferimento alla propria procedura di concorso straordinario, ha formulato una apposita richiesta a questa Amministrazione concernente la applicabilità al concorso in questione del principio statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5667/2015, concernente altra procedura concorsuale.
  La predetta sentenza ha dichiarato l'illegittimità della clausola di un bando di concorso svoltosi nella regione Sardegna, precedente e diverso da quello in questione, che escludeva la maggiorazione a favore dei farmacisti rurali oltre il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta, per contrasto con una disposizione di legge, in particolare con l'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 («Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50»).
  Tutti i bandi regionali relativi al concorso straordinario in corso fissano il limite del punteggio massimo complessivo da attribuirsi all'attività professionale a 35 punti.
  Detto limite rappresenta il punteggio massimo per l'attività professionale alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, ove si legge che «Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale» e all'articolo 5, commi 1 e 2, del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio di ministri dove è specificato che «Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
   a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;
   b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno».

  La summenzionata piattaforma informatica, essendo stata implementata sulla base di quanto statuito dai bandi regionali Pag. 92(tutti uguali), non consente l'inserimento di un valore superiore rispetto al punteggio massimo di 35 punti per l'attività professionale.
  Sulla complessa problematica sopra rappresentata, concernente l'applicabilità al concorso straordinario in corso del principio affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra richiamata, sollevata dalla regione Sardegna, ma potenzialmente idonea ad investire tutti i concorsi in corso di espletamento sul territorio nazionale, anche quelli rispetto ai quali è già stata pubblicata una graduatoria, il Ministero della salute sta svolgendo i necessari approfondimenti, anche valutando l'opportunità di porre specifica richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato, al fine di verificare se il principio statuito dal Consiglio di Stato con riferimento ad un concorso ordinario trovi necessariamente applicazione anche al concorso straordinario, tenuto conto che quest'ultimo è stato previsto da una legge speciale (d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012) il cui spirito è quello di favorire l'accesso ai giovani farmacisti (finalità, questa, che sarebbe decisamente disattesa, qualora si attribuisse all'attività professionale già svolta un peso sproporzionato rispetto agli altri punteggi).

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ALLEGATO 3

5-09291 Carra: Sui gravi episodi verificatisi nel reparto di oncologia dell'ospedale Poma di Mantova.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione alla tematica sottoposta all'attenzione dagli interroganti, ritengo opportuno segnalare che, dalle informazioni acquisite dai NAS e da fonti aperte, è emerso, preliminarmente, che l'inchiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova nasce dalla segnalazione di due medici del Dipartimento della struttura complessa di oncologia dell'ASST Mantova, già Azienda Ospedaliera Carlo Poma, trasferiti ad altro incarico per incompatibilità ambientale e riammessi dopo ricorso al Tribunale di Mantova - Sez. Lavoro.
  A seguito di detta segnalazione è stato effettuato un «audit interno» nel 2015 e sono in essere le procedure per un secondo «audit», con la collaborazione dell'ATS Val Padana e l'istituto Tumori di Milano.
  Per quanto concerne le notizie stampa locali e nazionali, in ordine alle criticità nella gestione del detto Dipartimento di oncologia, queste fanno riferimento ad un drastico calo nella somministrazione dei farmaci ad alto costo di ultima generazione per le terapie oncologiche, alla riduzione delle indagini diagnostiche (PET, TAC, risonanza magnetica) e all'uso di procedure chemioterapiche non dettate dalle linee guida nazionali ed internazionali.
  La Procura della Repubblica, al riguardo, ha instaurato un fascicolo a carico di ignoti, coperto da segreto istruttorio.
  Infine, faccio presente che il Ministero della salute, con riferimento alla vicenda in esame, ha avviato sin da subito la procedura per l'acquisizione di informazioni e dati dalla Regione Lombardia e ha disposto l'ispezione ministeriale per accertare il corretto funzionamento della struttura ospedaliera.

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ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato. C. 106 Realacci.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 106 e abbinata, recante: «Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici»;
   evidenziato, in termini generali, che l'articolo 16 della legge europea 2013 (legge n. 97 del 2013) affida al Ministro della salute la regolamentazione degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza prevista dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui prodotti cosmetici;
   rilevato come il provvedimento, agli articoli 3 e 4, nel definire i parametri ecologici e la procedura per il rilascio del marchio di qualità ecologica, introduca elementi estranei al concetto specifico di certificazione ecologica, peraltro già disciplinati dalla normativa comunitaria sui prodotti cosmetici, quali la dermocompatibilità, la composizione dei prodotti finiti, la sperimentazione animale, i requisiti di etichettatura, la regolamentazione delle sostanze utilizzate come ingredienti nei cosmetici;
   osservato, inoltre, che l'articolo 5, concernente il supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA alle attività del Comitato di certificazione connesse al marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici, al comma 2, lettere a), per quanto attiene alla valutazione della dermocompatibilità, e d) ed e), attribuisce impropriamente all'ISPRA competenze specifiche del Ministero della salute;
   segnalato, altresì, che i controlli di cui all'articolo 6 dovrebbero essere connessi alla procedura per il rilascio del marchio di qualità ecologica, che si basa sulla presenza di determinati requisiti, laddove invece alcune finalità dei controlli, quale la verifica della coerenza dell'etichettatura del prodotto cosmetico con il contenuto del prodotto appaiono incongruenti con il concetto di certificazione ecologica,
   esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
  1. agli articoli 3 e 4, nella definizione dei parametri ecologici e della procedura per il rilascio del marchio di qualità ecologica, siano riconsiderati alcuni elementi che appaiono estranei al concetto specifico di certificazione ecologica, quali la dermocompatibilità, la composizione dei prodotti finiti, la sperimentazione animale, i requisiti di etichettatura, la regolamentazione delle sostanze utilizzate come ingredienti nei cosmetici;
  2. all'articolo 5, comma 2, nell'ambito dell'attività di supporto tecnico che l'ISPRA svolge nei confronti del Comitato di certificazione, sia soppresso il riferimento alle materie di cui alle lettere a), limitatamente Pag. 95alla dermocompatibilità, d) ed e), trattandosi di competenze specifiche del Ministero della salute;
   e con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di assicurare la congruenza tra la disciplina dei controlli di cui all'articolo 6 e i presupposti sui quali si basa la procedura per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica – parametri ecologici e connessi criteri di valutazione e calcolo – di cui all'articolo 3 del provvedimento.