XVII Legislatura

IX Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 4 di Martedì 14 giugno 2016

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Garofalo Vincenzo , Presidente ... 3 

Proposta di legge (Discussione e rinvio):
Garofalo Vincenzo , Presidente ... 3 ,
Mognato Michele (PD)  ... 3 ,
Garofalo Vincenzo , Presidente ... 4 ,
Del Basso De Caro Umberto (PD) , Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ... 4 ,
Garofalo Vincenzo , Presidente ... 4 ,
Mognato Michele (PD)  ... 4 ,
Garofalo Vincenzo , Presidente ... 4 

ALLEGATO: Testo base adottato dalla Commissione ... 6

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà- Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL;
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P;
Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;
Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA;
Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri;
Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VINCENZO GAROFALO

  La seduta comincia alle 15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico e la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Discussione della proposta di legge: Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici (C. 2721 Tullo ed altri).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in sede legislativa della proposta di legge «Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici».
  Ricordo che la Commissione ha esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo e ha elaborato un nuovo testo, sul quale le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri. Successivamente, nella seduta del 17 maggio scorso, la Commissione ha approvato un'ulteriore proposta emendativa volta a recepire la condizione contenuta nel parere della Commissione Giustizia. Le altre Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso parere favorevole. È stato quindi richiesto, in presenza dei necessari presupposti, il trasferimento in sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge in esame, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente. L'assegnazione alla Commissione in sede legislativa è stata deliberata dall'Assemblea nella seduta dell'8 giugno scorso.
  Dichiaro quindi aperta la discussione sulle linee generali e invito il relatore, onorevole Mognato, a svolgere la relazione introduttiva.

  MICHELE MOGNATO. In primo luogo desidero esprimere soddisfazione per il fatto che il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in esame, richiesto dalla Commissione, è stato concesso in tempi molto rapidi. I contenuti della proposta di legge sono stati dettagliatamente illustrati nel corso dell'esame in sede referente e sul punto rinvio pertanto ai lavori svolti in tale sede.
  Mi limito a ricordare che la proposta di legge risponde all'esigenza di riformare la disciplina dettata dal codice della navigazione in materia di responsabilità per danni dei piloti dei porti, che risulta superata dai tempi e manifestamente inadeguata rispetto agli incidenti che possono verificarsi. La proposta di legge introduce un sistema che fissa con chiarezza i limiti della responsabilità del pilota per i danni che possono accadere alla nave, a persone o a cose per atti o fatti compiuti dal pilota stesso nella propria attività. La previsione di un limite alla responsabilità civile dei piloti dei porti è resa necessaria dalla natura estremamente impegnativa e carica di rischio dell'attività da essi svolta, la quale, nelle condizioni previste dall'ordinamento, ha carattere obbligatorio. Si tratta inoltre di una previsione pienamente in linea con quanto stabilito in altri ordinamenti, come, ad esempio, quello francese e quello inglese. Anche in questa sede ritengo opportuno ribadire, come già evidenziato nella seduta del 17 maggio scorso, che i porti italiani risultano, sulla base delle statistiche internazionali, quelli con il minore livello di incidentalità in rapporto al numero di manovre effettuate dai piloti. A maggior ragione si dimostra necessario un intervento normativo che, indicando con chiarezza le condizioni e i limiti della responsabilità dei piloti dei porti per i danni alla nave o a terzi che possono essere causati da atti o fatti compiuti nello svolgimento dell'attività di pilotaggio, permette a queste figure professionali di affrontare i propri compiti nelle migliori condizioni possibili.
  Ricordo, inoltre, che nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato un articolo aggiuntivo, con il quale sono state inserite nel testo in esame disposizioni volte a rendere più flessibile e più efficace la normativa in materia di servizi tecnico-nautici, anche con riferimento agli ambiti in cui tali servizi devono essere prestati. Si tratta anche in questo caso di un intervento legislativo da lungo tempo atteso dagli operatori del settore, per superare le carenze che sono emerse in fase di applicazione della normativa vigente.
  In conclusione, nel ricordare che il testo in oggetto è stato ampiamente condiviso dai Gruppi politici nel corso dell'esame in sede referente, auspico che si pervenga quanto prima possibile all'approvazione dello stesso in via definitiva da parte della Camera e del Senato.
  Sotto il profilo procedurale, propongo che la Commissione adotti come testo base per il seguito dell'esame in sede legislativa il nuovo testo della proposta di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.

  PRESIDENTE chiedo al Sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti se intenda intervenire.

  UMBERTO DEL BASSO DE CARO, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Intervengo per esprimere la soddisfazione per il trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge in esame, grazie anche all'assenso e alla piena condivisione da parte del Governo dei contenuti della stessa. Osservo che si tratta di una proposta che modifica il codice della navigazione, fortemente voluta anche dall'associazione Federazione italiana dei piloti dei porti, con la quale la disciplina prevista dal codice della navigazione in materia di responsabilità del pilota è estesa anche ai danni prodotti a persone e cose, oltre a quelli previsti alla nave, si conferma l'onere della prova in capo al danneggiato riguardo al presupposto della responsabilità medesima e si stabilisce, inoltre, un limite di responsabilità pari ad un milione di euro per la responsabilità del pilota, fatti salvi i casi di colpa grave e dolo. Tenuto conto dei riflessi sugli aspetti di sicurezza della navigazione e delle attività svolte nell'ambito dei porti, ritengo che la modifica al regime della responsabilità dei piloti contribuisca al mantenimento di un più elevato livello di affidabilità complessiva dell'organizzazione di sicurezza che è propria dell'ambito portuale.

  PRESIDENTE. Chiedo se vi sono deputati che intendano intervenire in sede di discussione sulle linee generali. Nessun deputato chiedendo di intervenire, chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se intendano aggiungere qualcosa ai propri interventi.

  MICHELE MOGNATO. Ringrazio il Governo e tutti i Gruppi parlamentari per la piena condivisione della proposta in esame, che, lo ribadisco, è auspicio comune che possa essere celermente approvata in via definitiva.

  PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Pongo pertanto in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede legislativa, il nuovo testo della proposta di legge C. 2721 Tullo ed altri, «Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici», come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente (vedi allegato).

  (È approvata).

  Propongo, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 16 giugno alle ore 15.

  (Così rimane stabilito).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici (C. 2721 Tullo ed altri)

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità del pilota del porto).

  1. L'articolo 89 del codice della navigazione è abrogato.
  2. L'articolo 93 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

   «Art. 93. – (Responsabilità del pilota). – Il pilota è responsabile per i danni cagionati da atti o fatti da esso compiuti durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta.

  La responsabilità del pilota è comunque limitata all'importo complessivo di euro 1.000.000 per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilità dell'armatore, secondo i principi dell'ordinamento.

  Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilità del pilota per dolo o colpa grave».

  3. L'articolo 94 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

   «Art. 94. – (Assicurazione obbligatoria del pilota). – Ciascun pilota stipula con un'idonea impresa di assicurazione un contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio, secondo la disciplina prevista nell'articolo 93 e con massimale pari al limite di responsabilità stabilito al secondo comma del medesimo articolo 93.

  Una copia del contratto di assicurazione di cui al primo comma è depositata dal pilota nella sede della corporazione dei piloti presso la quale presta servizio. L'Autorità marittima, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 88, accerta la validità e l'idoneità del contratto medesimo.

  La mancanza, l'invalidità o l'insufficienza della copertura assicurativa ai sensi del primo comma preclude l'esercizio o la prosecuzione dell'attività di pilotaggio».

Art. 2.
(Disposizioni per l'adeguamento del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione).

  1. Il Governo provvede ad adeguare le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, a quanto stabilito dalla presente legge, secondo i seguenti criteri:

   a) modificare l'articolo 110 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 sostituendo il riferimento alla prestazione della cauzione con quello alla stipulazione del contratto di assicurazione previsto dall'articolo 94 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge;

   b) modificare l'articolo 111 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 prevedendo che la nomina dell'aspirante pilota a pilota effettivo sia sospesa fino all'avvenuto deposito del contratto di assicurazione, stipulato ai sensi dell'articolo 94 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, presso la sede della corporazione dei piloti, da eseguirsi, a pena di decadenza, entro un mese dalla comunicazione dell'esito favorevole della prova di idoneità di cui all'articolo 108 del medesimo regolamento;

   c) modificare l'articolo 119 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 sopprimendo il riferimento alla cauzione;

   d) introdurre le disposizioni necessarie per disciplinare l'adempimento dell'obbligo di assicurazione previsto dall'articolo 94 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, e le conseguenze amministrative della mancanza, dell'invalidità o dell'insufficienza della prescritta copertura assicurativa.

Art. 3.
(Disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici).

  1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici è stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessità e di urgenza l'autorità marittima, sentita l'autorità portuale ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta.»

   b) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

   «1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee.»

  2. È fatta salva la validità dei provvedimenti disciplinanti l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici, di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.