CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 luglio 2016
674.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (Nuovo testo C. 3954 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
  esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3954 Governo, recante «DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico»;
  considerato che le disposizioni da esso recate attengono alle materie «norme processuali» e «giustizia amministrativa», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
  osservato che il comma 2-quater consente al Ministero della giustizia di assumere a tempo indeterminato ulteriore personale amministrativo non dirigenziale, attraverso procedure concorsuali disciplinate dallo stesse decreto ministeriale, attingendo alle risorse che residuano dall'espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle province;
  rilevato, al riguardo, che le risorse da considerare per realizzare queste procedure straordinarie di assunzione sono individuate dal comma 2-sexies che rinvia, tra l'altro, al comma 771 della legge di stabilità 2016 che tuttavia non prevede uno stanziamento di risorse;
  preso atto che il comma 2-duodecies riduce il contingente di 2.000 unità di personale che può transitare verso il Ministero della giustizia in mobilità in base al comma 425, settimo periodo, della legge n. 190 del 2014, portandolo a 1.268 unità e che analogamente dispone il comma 2-terdecies, intervenendo sull'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2015, che aveva già modificato il citato comma 425, settimo periodo, della legge n. 190 del 2014;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari .(C. 1159 Vacca).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
  esaminata la proposta di legge C. 1159 Vacca, recante «Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari»;
  ricordato che la proposta di legge intende intervenire sulla disciplina in materia di contributi pagati dagli studenti universitari – recata principalmente dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 – che è stata modificata, da ultimo, con l'articolo 7, comma 42, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012;
  rilevato altresì che il provvedimento prevede, inoltre, sanzioni per le università che superano il limite del rapporto tra ammontare della contribuzione studentesca e importo del Fondo di finanziamento ordinario delle università, intervenendo, infine, in materia di esonero dalla contribuzione studentesca universitaria, materia disciplinata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012;
  preso atto che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, nella proposta di legge in esame rilevano, anzitutto, i profili attinenti «al sistema tributario e contabile dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
  osservato che rileva, altresì, la materia «diritto allo studio universitario», che spetta alla competenza legislativa esclusiva delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
  ricordato, tuttavia, che l'articolo 5 della legge n. 240 del 2010 ha conferito al Governo una delega per la revisione – in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione – della normativa di principio in materia di diritto allo studio e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali e che, su tale base, è stato emanato il decreto legislativo n. 68 del 2012, il cui articolo 9 ha disciplinato l'esonero da tasse e contributi universitari e la loro graduazione;
  considerato che il comma 1 dell'articolo 2 dispone che, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, per contributi universitari si devono intendere tutte le somme versate all'università dallo studente per l'iscrizione o la frequenza dei corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo;
  valutata l'esigenza di chiarire se con l'espressione «tutte le somme versate dallo studente all'università a qualsiasi titolo per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi» si intendano includere nel computo anche i contributi pagati dagli iscritti alle scuole di specializzazione (attualmente esclusi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997) e ai corsi di dottorato di ricerca, sui quali interviene l'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012 disponendo in materia di esonero da tasse e contributi universitari e loro graduazione; Pag. 54
  preso atto che il comma 2 dell'articolo 2 dispone che il limite previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 per la contribuzione studentesca si intende riferito all'importo annuale del finanziamento ordinario dello Stato;
  valutata l'esigenza di chiarire quale sia la portata della norma atteso che non sembrerebbero ravvisarsi differenze rispetto al precetto recato dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997;
  rilevato che il comma 3 dell'articolo 2 dispone che ogni università, contestualmente all'approvazione del «conto consuntivo», certifica il rapporto percentuale fra il gettito complessivo della contribuzione da parte degli studenti e l'importo annuale del Fondo di finanziamento ordinario delle università ad essa erogato (lettera a));
  considerato, tuttavia, che, ai sensi decreto legislativo n.18 del 2012, entro il 1o gennaio 2014 (poi prorogato al 1o gennaio 2014 dal decreto-legge n. 150 del 2013 e convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15), le università hanno dovuto adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico di ateneo;
  segnalata l'esigenza di fare riferimento all'approvazione del bilancio unico di ateneo di esercizio invece che del conto consuntivo;
  valutato che il medesimo comma 3 dell'articolo 2, alla lettera c), prevede che sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, relativo al nucleo familiare, sia inferiore all'importo di euro 11.000;
  ricordato, tuttavia, che tale la materia appare già disciplinata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012, che interviene sulla materia dell'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi per gli studenti in possesso di determinati requisiti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
   a) al comma 1 dell'articolo 2 valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se con l'espressione «tutte le somme versate dallo studente all'università a qualsiasi titolo per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi» si intendano includere nel computo, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, anche i contributi pagati dagli iscritti alle scuole di specializzazione, attualmente esclusi, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, e ai corsi di dottorato di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68; in materia di esonero da tasse e contributi universitari e loro graduazione;
   b) valuti la Commissione di merito l'esigenza di chiarire la portata del comma 2 dell'articolo 2, che, incidendo sull'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, non sembrerebbe tuttavia introdurre differenze rispetto al precetto attualmente vigente;
   c) al comma 3, lettera a), dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare riferimento all'approvazione del bilancio unico di ateneo di esercizio in luogo del conto consuntivo, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo n.18 del 2012 e, successivamente, dal decreto-legge n. 150 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15; Pag. 55
   d) al comma 3, lettera c), dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la portata normativa di tali disposizioni con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012, che interviene sulla materia dell'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi per gli studenti in possesso di determinati requisiti.