CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 aprile 2016
625.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. Testo unificato C. 2656 Iori e abbinata.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2656 Iori e abbinata, recante: «Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista», risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   osservato preliminarmente che sarebbe stato preferibile disciplinare un'unica figura di educatore professionale, prevedendo all'uopo un Corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione e, quindi, dei Corsi biennali di specializzazione differenziati, con indirizzo sanitario o pedagogico;
   espresso comunque apprezzamento per il provvedimento in oggetto cui si attribuisce il merito di regolamentare le figure operanti in campo pedagogico, disciplinandone i percorsi formativi, al fine di garantire l'erogazione con omogeneità di servizi e interventi educativi di qualità e adeguati ai fabbisogni della popolazione;
   espresse, in particolare, alcune perplessità con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 10, comma 2, nella parte in cui prevedono l'elenco delle discipline che devono rientrare nella sfera di conoscenza e di competenza dell'operatore socio-pedagogico e del pedagogista, in quanto si ritiene che l'individuazione di tali discipline dovrebbe spettare a un organismo di carattere tecnico e non direttamente al legislatore;
   considerato che gli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, prevedono un numero particolarmente elevato e variegato di ambiti e di servizi, pubblici e privati, nei quali l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista svolgono le rispettive attività, ragione per cui si reputa essenziale prevedere un tirocinio adeguato, soprattutto alla luce del fatto che, ai sensi della normativa vigente, si prevede un tirocinio pari a circa 1500 ore per l'educatore professionale;
   evidenziato altresì che l'articolo 15, al comma 2, recante una disposizione transitoria ai sensi della quale possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione, anche a distanza, coloro che svolgano o abbiano svolto attività di educatore per un certo periodo di tempo, non specifica il termine entro il quale i soggetti che ne abbiano i requisiti possano avvalersi della predetta possibilità,

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. Testo unificato C. 2656 Iori e abbinata.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2656 Iori e abbinata, recante: «Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   osservato preliminarmente che rimane auspicabile disciplinare un'unica figura di educatore professionale, prevedendo all'uopo un Corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione e, quindi, Corsi biennali di specializzazione differenziati, con indirizzo sanitario o pedagogico;
   espresso comunque apprezzamento per il provvedimento in oggetto cui si attribuisce il merito di regolamentare le figure operanti in campo pedagogico, disciplinandone i percorsi formativi, al fine di garantire l'erogazione con omogeneità di servizi e interventi educativi di qualità e adeguati ai fabbisogni della popolazione;
   espresse, in particolare, alcune perplessità con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 10, comma 2, nella parte in cui prevedono l'elenco delle discipline che devono rientrare nella sfera di conoscenza e di competenza dell'operatore socio-pedagogico e del pedagogista, in quanto si ritiene che l'individuazione di tali discipline dovrebbe spettare a un organismo di carattere tecnico e non direttamente al legislatore;
   considerato che gli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, prevedono un numero particolarmente elevato e variegato di ambiti e di servizi, pubblici e privati, nei quali l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista svolgono le rispettive attività, ragione per cui si reputa essenziale prevedere un tirocinio adeguato, soprattutto alla luce del fatto che, ai sensi della normativa vigente, si prevede un tirocinio pari a circa 1500 ore per l'educatore professionale;
   evidenziato altresì che l'articolo 15, al comma 2, recante una disposizione transitoria ai sensi della quale possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione, anche a distanza, coloro che svolgano o abbiano svolto attività di educatore per un certo periodo di tempo, non specifica il termine entro il quale i soggetti che ne abbiano i requisiti possano avvalersi della predetta possibilità,

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

  valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 15, comma 2, il termine entro il quale i soggetti in possesso di determinati requisiti, previsti dalla stessa disposizione, possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione.