XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 3 di Mercoledì 13 luglio 2016

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE C. 3671-BIS GOVERNO, RECANTE LA DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF), della Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi), di Rete imprese Italia e di Federmanager.
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 
Vaccarino Daniele , Presidente di RETE Imprese Italia ... 3 
Ferranti Donatella , Presidente ... 5 
Orlando Carlo , Consigliere nazionale del Consiglio nazionale forense ... 5 
Bertolotti Gianluca , Componente dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense ... 6 
Amendola Luigi , Rappresentante del Consiglio nazionale forense ... 7 
Ferranti Donatella , Presidente ... 8 
Cardoni Mario , Direttore generale di Federmanager ... 8 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10 
Bazoli Alfredo (PD)  ... 10 
Orlando Carlo , Consigliere nazionale del Consiglio nazionale forense ... 10 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10 
Orlando Carlo , Consigliere nazionale del Consiglio nazionale forense ... 10 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà- Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL;
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P;
Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;
Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA;
Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri;
Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF), della Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi), di Rete imprese Italia e di Federmanager.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3671-bis Governo, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF), della Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi), di Rete imprese Italia e di Federmanager.
  La Confederazione italiana della piccola e media industria privata ci ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla seduta odierna. Farà, comunque, pervenire delle osservazioni scritte, che saranno messe a disposizione dei commissari.
  Avendo avuta una seduta congiunta con la XII Commissione, i tempi si sono protratti, anche perché l'Aula è finita più tardi. Mi scuso, quindi, con gli auditi per questo ritardo.
  Alle 15.45 abbiamo una seduta congiunta inderogabile con la Commissione Affari Esteri e Comunitari.
  Do la parola a Daniele Vaccarino, presidente di RETE Imprese Italia e CNA. Dal momento che lascerete anche un documento, le chiederei di contenere il suo intervento in otto minuti. Il presidente Vaccarino è accompagnato da alcune persone, tra cui Marco Capozzi, responsabile Ufficio Relazioni Istituzionali CNA, Elena Grazioli, dell'ufficio legislativo del CNA, Mario Martino, responsabile relazioni stampa e media CNA, Danilo Bartuzzi, responsabile area economica Casartigiani, Daria Castrini, direzione relazioni istituzionali Confartigianato Imprese, Luciano Gaiotti, direttore centrale politiche e servizi per il sistema Confcommercio Imprese per l'Italia, Francesca Stifano, responsabile relazioni istituzionali Confcommercio Imprese per l'Italia, Mary Moramarco, consulente Confcommercio Imprese per l'Italia, e Vincenzo Miceli, area fiscale Confesercenti.

  DANIELE VACCARINO, Presidente di RETE Imprese Italia. Ho tagliato diverse parti, proprio per contenere il nostro intervento. Manderemo un documento più esteso.
  Siamo una delegazione un po’ grande. Ci scusiamo, ma al tempo stesso rappresentiamo circa 2,5 milioni di imprese, e quindi crediamo che su questi temi sia necessario un ampio ascolto da parte di tutte le associazioni che ho temporaneamente l'onore di rappresentare.
  Intanto, le dico che il disegno di legge si inserisce nel solco della più ampia riforma del sistema giudiziario italiano presentato dal Governo nel 2014. Già in occasione della consultazione dei principali stakeholder promossa dal Ministro Orlando, Rete Imprese aveva posto l'accento sulla necessità Pag. 4 di rivedere l'intera materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali per migliorare l'efficienza del Paese in termini di giustizia, ma, soprattutto, per fornire alle imprese in crisi idonei strumenti per risanarsi.
  Sottolineo quest'aspetto, nel senso che abbiamo partecipato un po’ fin dall'inizio all'elaborazione, ed è per questo che esprimiamo su diverse parti alcuni giudizi positivi, su altre porremo in evidenza alcune problematiche che abbiamo.
  Condividiamo la modifica terminologica che prevede la sostituzione del concetto di fallimento con quello di insolvenza. Si tratta di un cambio di registro importante che si offre all'imprenditore onesto. Purtroppo, dopo otto anni di crisi ho visto tanti imprenditori onesti dover arrivare a decretare il fallimento della propria azienda, perché, magari, gravati dagli effetti di mancati pagamenti, problematica non di poco conto. È una seconda chance per accordarsi con i creditori e ripianare i debiti, come del resto prevede anche il secondo principio dello Small Business Act.
  Nel merito, una delle novità più rilevanti della riforma è l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita alla crisi, che assolvono all'importante funzione di far emergere tempestivamente lo stato di crisi di chi non sia in condizione di adempiere alle proprie obbligazioni. Per questo è previsto il generalizzato obbligo per ogni imprenditore di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.
  A tale proposito segnaliamo, però, l'opportunità di tenere in considerazione in sede attuativa la diversa situazione degli imprenditori, individuali soprattutto, la cui attività d'impresa difficilmente si concilia con la creazione di strutture di tipo organico e di adeguati assetti organizzativi per la rilevazione tempestiva della crisi. Sarebbe auspicabile, dunque, a nostro avviso ipotizzare una graduazione dell'obbligo di istituire tali assetti a carico delle società di minori dimensioni che non ne siano dotate. Ricordo a tale proposito che anche lo statuto delle imprese prevede la graduazione.
  In tale ottica, parrebbe opportuno escludere l'obbligatoria costituzione di appositi organi di controllo interni, soprattutto nel caso di società di persone o di società a responsabilità limitata e che redigono il bilancio in forma semplificata, lasciando all'autonomia il compito di individuare le più idonee modalità organizzative che possono assolvere agli obblighi di allerta e prevenzione.
  Con riferimento agli organi di composizione della crisi già istituita, ai quali sarà affidato il delicato compito di monitorare tutte le fasi del relativo procedimento, occorre rilevare che a oggi possono essere costituite esclusivamente da enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni, università, camere di commercio, segretariati sociali, ordini professionali di notai, avvocati, commercialisti ed esperti contabili).
  Lo scarso ricorso a tali organismi è dovuto, a nostro avviso, ma lo possiamo confermare dalle esperienze, in gran parte alla ritrosia del debitore ad affidare la gestione della propria crisi a soggetti esterni. Di conseguenza, potrebbe essere opportuno ampliare il novero dei soggetti autorizzati alla costituzione degli organismi di composizione della crisi comprendendo anche le stesse associazioni imprenditoriali.
  Perché questa nostra richiesta? Perché con la capillare presenza a livello territoriale e la stretta prossimità della platea degli imprenditori e degli utenti, anche in omaggio al principio di sussidiarietà e alla professionalità e terzietà di tali organizzazioni, si amplificherebbe quel grado di fiducia e di familiarità con le imprese utile e necessario in queste situazioni.
  Considerate le novità e la rilevanza della disciplina, Rete Imprese Italia auspica l'introduzione di una cabina di regia, che veda la partecipazione delle associazioni di imprenditori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, volte a monitorare gli effetti prodotti dalla normativa.
  Parimenti, al fine di scongiurare il rischio di introdurre nuovi e sproporzionati oneri informativi e organizzativi a carico delle micro, piccole e medie imprese, si auspica che sul punto venga svolta un'adeguata analisi di impatto della regolazione Pag. 5in sede di predisposizione del decreto delegato, con il necessario coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali.
  Le novità probabilmente più significative riguardano il concordato preventivo. Pur mantenendosi i presupposti di accesso alla procedura già esistenti, si prevede di introdurre un'espressa definizione normativa dello stato di crisi, da intendersi come probabilità di futura insolvenza. Il disegno di legge, inoltre, limita l'ambito di applicazione della procedura in esame ai soli casi di concordato in continuità aziendale e non a quelli di carattere puramente liquidatorio. Sottolineo quest'aspetto, perché abbiamo più volte sottoposto il problema che spesso si aprivano poi delle newco mascherate, che sostituivano le imprese in concordato.
  Stante il condivisibile obiettivo del legislatore verso soluzioni concordatarie che favoriscano la prosecuzione dell'attività delle imprese in crisi, non è chiaro quale sia il criterio prescelto per circoscrivere le ipotesi di inammissibilità dei concordati che abbiano una natura essenzialmente liquidatoria.
  Non sarebbe da escludere, in tal senso, un criterio quantitativo che regoli la soglia dell'inammissibilità sulla base delle risorse finanziarie attese dalla gestione in continuità, fissando ad esempio una soglia di rilevanza minima del totale fabbisogno concordatario assicurato dalla continuità aziendale.
  Salto delle parti per aggiungere che il disegno di legge prevede anche una revisione del sistema dei privilegi, riducendo le ipotesi di privilegio generale e speciale. A tal proposito, Rete Imprese Italia auspica un chiarimento sul privilegio artigiano anche al fine di superare, tramite una previsione legislativa, orientamenti ondivaghi della giurisprudenza.
  Il problema interpretativo posto dalla giurisprudenza riguarda la corretta identificazione dell'impresa artigiana e l'attribuzione di una semplice presunzione di requisito di qualifica al certificato d'iscrizione all'albo delle imprese stesse. Si auspica, pertanto, che in fase di attuazione della delega venga previsto in modo chiaro che il privilegio ai crediti va riconosciuto a tutte le imprese artigiane qualificate attraverso l'iscrizione all'apposito albo.
  Da ultimo, si segnala che la fattispecie prevista dall'articolo 11 del disegno di legge sul pegno mobiliare non possessorio sembra già essere stata disciplinata dal recente decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Pertanto, si auspica che anche in questo caso un coordinamento con la disciplina da poco introdotta e l'ampliamento della procedura a tutti i creditori.

  PRESIDENTE. La ringrazio molto anche di questa sua sintesi. Aspettiamo il documento. Purtroppo i tempi per gli interventi sono limitati. Ci dispiace molto, ma non era prevedibile che l'Aula andasse oltre le ore 14, ciò è avvenuto a seguito della tragedia di ieri, per la commemorazione e l'informativa del Ministro Delrio.
  Do ora la parola a Carlo Orlando, consigliere del Consiglio nazionale forense.

  CARLO ORLANDO, Consigliere nazionale del Consiglio nazionale forense. Presidente, abbiamo già anticipato delle osservazioni scritte. Diffusamente ci riportiamo a quelle. Poi lascerò la parola al professor Bertolotti e all'avvocato Amendola, che analizzeranno altri due o tre aspetti, ma per quanto mi riguarda la questione principale è che applaudiamo, necessariamente, all'intervento organico della riforma. Si tratta, però, di un'organicità che manca degli aspetti relativi ai profili penalistici e fiscali, che pure all'interno di un intervento completamente di riforma che vuole avere l'ambizione di essere un testo unico, dovrebbero essere dal nostro punto di vista necessariamente previsti.
  Sempre sotto l'aspetto squisito dell'organicità, lo stralcio della parte dell'amministrazione straordinaria ci ha tolto un po’ quel sapore di organicità dell'intervento, perché lo demanda a tutt'altro tavolo e a tutt'altra situazione.
  L'aspetto che voglio trattare, perché particolarmente delicato per noi, è quello dell'articolo 2, della competenza dei tribunali. È particolarmente delicato il momento anche con riferimento ad altro, diverso e più Pag. 6ampio intervento sulla geografia giudiziaria.
  A noi sembra che, fintanto che quel determinato intervento non sarà definito in maniera organica, posto che prevede non soltanto le Corti d'appello ma anche degli altri tribunali, questo sia un modo per intervenire «dalla finestra», su una questione che, invece, va appunto completamente affrontata dalla porta principale.
  Peraltro, anche da un punto di vista squisitamente tecnico, se l'obiettivo dichiarato è quello di ottenere un maggior grado di specializzazione per quanto riguarda i magistrati, secondo me si raggiunge indipendentemente da un disegno diverso o dalla creazione di nuovi tribunali, che trattano particolarmente di quella che chiameremo liquidazione giudiziale. Oltretutto, le tematiche sottese alla liquidazione giudiziale e quelle sottese al sovraindebitamento, che invece rimarrebbero in capo a tutti i tribunali ordinari, sono spesso sovrapponibili, sono spesso le stesse. Non se ne vede, quindi, la necessità.
  Sarà già diverso, quando sarà, il discorso relativo all'amministrazione straordinaria delle imprese e all'attribuzione alle sezioni dei tribunali dell'impresa. Quello è già qualcosa che francamente riusciamo più a capire, pur nella considerazione che le sezioni specializzate dei tribunale delle imprese sono gravate di lavoro e non hanno dato quelle risposte nella ricaduta pratica che si pensava di ottenere al momento della loro istituzione. Questi sono gli aspetti principali.
  Con il permesso della presidente, lascio la parola al professor Bertolotti sui meccanismi di allerta e i gruppi di imprese e all'avvocato Amendola sulla liquidazione giudiziale e il concordato.

  GIANLUCA BERTOLOTTI, Componente dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense. Faccio velocemente due considerazioni generali.
  La prima è che, come già è stato detto, siamo contenti di avere a che fare con una riforma organica delle procedure concorsuali. Credo di interpretare l'umore di tutti gli operatori e anche delle imprese coinvolte nel dire che, però, non siamo contenti di vedere che, a fronte di una riforma organica, medio tempore si succedono norme, «normette» e decreti legge più o meno meditati sulla stessa materia. Auspichiamo che questo provvedimento arrivi in porto, ma anche che si freni quest'alluvione legislativa sul diritto delle procedure concorsuali.
  Peraltro, una delle ragioni per cui non abbiamo investimenti o ne abbiamo pochi dall'estero riguarda il fatto che il nostro ordinamento comincia a essere scarsamente prevedibile. L'imprenditore che viene da fuori non ha intenzione di investire in un Paese del quale non riesce a prevedere quale sarà l'esito, in termini pronosticabili, di eventuali controversie, vista l'instabilità della materia, soprattutto di questa.
  Inoltre, non troviamo quello che dovrebbe risultare fondamentale, e cioè norme, regole e princìpi volti a confrontarsi con l'eccessiva durata delle procedure concorsuali. Il vero costo delle procedure concorsuali non è rappresentato dai professionisti in relazione ai quali si chiede in questa legge il contenimento dei costi in punto di prededuzione, ma dall'eccessiva durata delle procedure, che coinvolge appunto imprese, dipendenti e operatori. Questo è un punto centrale.
  Sull'allerta intervengo velocemente: non è la soluzione di ogni male. È auspicabile un'emersione anticipata della crisi per fronteggiarla, ma faccio presente che l'ordinamento che per tradizione più ha collaudato questo sistema, e cioè la Francia, ha incontrato notevolissimi problemi, ha cambiato queste regole almeno cinque o sei volte, e proprio in questo momento in Francia si sta discutendo se prevedere una regola di anonimato per i soci che nelle società segnalano la crisi.
  Attenzione, perché l'allerta, soprattutto in un Paese come il nostro, in cui le banche fanno fatica a erogare credito, particolarmente alle piccole e medie imprese, rischia di diventare un boomerang. Un conto è, infatti, l'insolvenza conclamata, un conto è la crisi o la difficoltà che, se emerge, al di là del perimetro aziendale, in un momento inopportuno, può determinare l'insolvenza, non prevenirla. Questi sono i rilievi principali. Pag. 7 Altri ce ne sono, ma rimando al documento.

  LUIGI AMENDOLA, Rappresentante del Consiglio nazionale forense. Da parte mia verranno alcuni spunti esclusivamente pragmatici.
  Innanzitutto, sarebbe auspicabile per il Consiglio nazionale forense la previsione della figura dell'avvocato con nomina di curatore per le curatele dove rilevanti sono le problematiche che riguardano le azioni di responsabilità, i toni giuslavoristici e le dimensioni stesse dell'azienda.
  Spesso capita che il curatore fallimentare nomini da sé un curatore contabile o altri figure professionali, facendo però sì che in realtà le responsabilità rimangano in capo al curatore stesso. Di fatto, capita in diversi tribunali che venga nominato un collegio composto da un avvocato e da un dottore commercialista per le procedure. Sarebbe auspicabile che questo venisse legislativamente previsto, in modo da attribuire anche le responsabilità su piani differenti.
  Sempre sotto l'aspetto squisitamente pragmatico, sarebbe importante prevedere che i termini siano ordinatori, in special modo quelli che prevedono il deposito di atti difensivi. L'articolo 95 della legge fallimentare prevede, per l'appunto, il termine di 5 giorni prima dell'udienza di verifica per le osservazioni. Spesso capita che questo termine venga considerato ordinatorio, con un allungamento dei tempi del processo davvero inspiegabile. Oltretutto, oggi è previsto che la curatela definisca le posizioni nei 24 mesi. Rinviare di volta in volta per permettere il rispetto del contraddittorio, che in realtà non è, perché il termine giugulatorio è previsto dall'articolo 95, allunga ulteriormente i termini.
  Risulta problematica la fattispecie relativa al pagamento dell'imposta di registro da parte della curatela fallimentare per quello che riguarda alcune sentenze e atti giudiziari. Capita, purtroppo, che il pagamento sia in capo a entrambe le parti, capita che spesso la curatela non sia tenuta in via diretta al pagamento, ma anche che l'altra parte sia impossidente e non vi faccia fronte.
  È un danno per la massa. Non sempre la tassazione è fissa. A volte è il 3 per cento, sono importi rilevanti. È un danno per la massa e per la curatela persona del curatore e persona fisica, perché le sanzioni vengono attribuite poi al curatore, che non paga, a titolo personale. È una cosa che non produce un comportamento lineare, oltre a produrre danno per la massa.
  Ancora, sarebbe auspicabile una modifica all'articolo 14 della legge fallimentare prevedendosi, oltre al deposito di quello che chiamiamo il bilancino fallimentare, l'elenco delle cause pendenti. Spesso capita, con problemi di interruzione della procedura, stante l'articolo 43 43, quindi interruzione automatica, che il curatore non conosca tutte le cause pendenti, alcune delle quali molto importanti. Vi è l'ostracismo da parte del fallito, ovvero dell'amministratore, e l'elenco dei creditori non giustifica né aiuta il curatore a far luce. Anche questo per noi sarebbe auspicabile.
  Un altro aspetto importante potrebbe essere quello relativo all'organizzazione di un albo degli stimatori. Nei tribunali, in special modo non grandi, le perizie che riguardano macchinari di importo non rilevante vengono affidate a questi cosiddetti stimatori, che però non sono iscritti ad alcun albo. Le perizie, però, sono importanti anche ai fini della liquidazione. Non si ricorre a figure professionali di più elevato rango, come ingegneri, perché il costo può essere più elevato, ma in pratica si può sortire un danno per la massa, perché spesso queste stime non vengono fatte in maniera adeguata.
  Non meno importante sarebbe per il Consiglio nazionale forense, in ossequio a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera l), del disegno di legge, una migliore organizzazione del problema delle revocatorie fallimentari, articolo 67, in special modo per quelle delle forniture effettuate nel semestre antecedente la sentenza di fallimento, e per le rimesse bancarie in conto corrente.
  Quanto alle prime, il legislatore nel 2005 correttamente ha previsto che non sono revocabili questi pagamenti nello spirito del tutto condivisibile della continuazione Pag. 8dell'attività aziendale, ma anche nel rispetto dei fornitori, che potevano non abbandonare l'imprenditore. Di fatto, la terminologia adottata dal legislatore, ovvero che non sono revocabili se fatti nei termini d'uso, ha aperto procedimenti inflattivi per quanto riguarda i tribunali, perché non è affatto chiaro quali siano i termini d'uso, ovvero se tali termini siano quelli relativi all'assetto negoziale che le parti si sono date, quindi il pagamento a trenta, sessanta o novanta giorni, o se invece i tempi che le stesse lungo la strada hanno adottato.
  È evidente che per il curatore fallimentare far cassa facendo convenire in giudizio un fornitore al quale poter chiedere la restituzione di rilevanti importi è fattispecie che deve essere disciplinata, non potendo lasciare al singolo tribunale la possibilità della soluzione.
  Non meno importante è il problema della revocatoria delle rimesse bancarie in conto corrente. L'articolo 67 prevede l'esonero della revocatoria, ma poi è stato aggiunto il comma 3 dell'articolo 70 che introduce il principio del massimo scoperto. Di fatto, la rimessa bancaria effettuata dal correntista nel semestre antecedente la sentenza di fallimento non è revocabile, salvo che non abbia ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione.
  Sul consistente e durevole ogni tribunale ha detto la sua. Non è possibile che non vi sia uniformità di vedute su quest'aspetto, stante il fatto che il petitum di queste revocatorie spesso è molto elevato. Questo, peraltro, contraddice alla volontà del legislatore di far sì che l'impresa possa andare avanti. Salvo l'ombrello dell'articolo 182, per quelle situazioni particolari rispetto alle quali il tribunale è chiamato a esprimere un suo giudizio, una sua posizione, nessuna banca oggi, a fronte di imprenditori in stato di crisi, è interessata a sovvenzionarlo per il tema scottante delle revocatorie.

  PRESIDENTE. Vi ringrazio anche di essere rimasti nei tempi.
  Do ora la parola, a Mario Cardoni, direttore generale di Federmanager, accompagnato da Stefano Minucci, avvocato, e da Valentina Picarelli, dell'area lavoro e welfare.

  MARIO CARDONI, Direttore generale di Federmanager. Anch'io cercherò di rimanere nei tempi brevi che ha detto, anche perché abbiamo consegnato un documento, dal quale potrete evincere le nostre valutazioni.
  Cercherò di porre anch'io l'attenzione su alcuni punti che più ci connotano per quello che facciamo, anche per dare un valore aggiunto rispetto a quello che abbiamo già sentito dire da altri a questa Commissione.
  Intanto, esprimiamo una valutazione positiva su questo provvedimento, che è anche impostato e scritto in maniera egregia. Da questo punto di vista, ci auguriamo che anche il decreto delegato abbia la stessa sorte, ma ci piace sottolineare che lo scenario ancora così complesso e complicato impone una presa di coscienza e un atteggiamento costruttivo e propositivo, che è quello che di fatto il provvedimento interpreta, per cui va nella giusta direzione, naturalmente per le esigenze di mettere ordine a una disciplina su cui ultimamente si è intervenuti soprattutto da un punto vista emergenziale, per cui c'è necessità di fare una disciplina organica.
  Ci piace molto quest'innovazione sul piano culturale, questo cambiamento di filosofia – vista in un'ottica di riabilitazione del fallito, e quindi di recupero dell'azienda, che, evidentemente, ha ancora delle potenzialità – con tutto il percorso costruito sul piano concreto, e quindi con l'obiettivo di privilegiare, più che la liquidazione, una ristrutturazione precoce per le imprese in difficoltà, in modo da impedire l'insorgenza di una crisi irreversibile. Su questo, naturalmente, siamo molto d'accordo.
  Vengo ad alcuni princìpi generali. Così come condividiamo l'attenzione che il legislatore ha prestato alla specializzazione dei ruoli all'interno della magistratura, riteniamo che analoga e adeguata attenzione debba riversarsi allorché si procede alla nomina dei soggetti incaricati della gestione dell'impresa. Pag. 9
  Se l'obiettivo è, appunto, quello di prevenire gli stati di insolvenza privilegiando una ristrutturazione precoce, allora occorre maggiormente valorizzare nelle funzioni di gestione e controllo delle procedure quelle figure professionali che già sono contemplate dall'articolo 28 dell'attuale legge fallimentare, cioè coloro che hanno capacità e competenze di carattere imprenditoriale o manageriale.
  Questo è fondamentale se si interviene al verificarsi dei primi segnali di crisi, in cui appunto un approccio di questo tipo può dare maggiore affidabilità rispetto a un esito positivo della situazione aziendale.
  Da questo punto di vista, la nostra posizione è che forse l'istituzione di un albo nazionale costituisce un appesantimento, perché di fatto le persone che vengono chiamate a ricoprire questi ruoli o fanno parte di professioni ordinistiche, quindi hanno già un loro albo, o, anche nel caso in cui non fosse così e fossero figure non ordinistiche, pensiamo che la soluzione possa essere trovata attraverso delle attestazioni e delle certificazioni di competenza, ma con meccanismi meno «burocratici».
  Un altro punto velocissimo che ci interessa è quello dell'insolvenza di gruppo, passaggio assolutamente importante rispetto alla nostra disciplina. Stiamo attenti nel caso in cui parliamo di insolvenza transfrontaliera. In caso di insolvenze affidate ad autorità estere, quindi governate da leggi estere, bisogna mettere in piedi meccanismi di informativa tempestiva, per fare in modo che chi sta in un Paese diverso non sia penalizzato per l'applicazione di meccanismi non adeguati.
  Le procedure di allerta sono assolutamente, dal nostro punto di vista, coerenti con l'impostazione del provvedimento. Vogliamo sottolineare un aspetto. Pensiamo che questa procedura potrà spiegare tutta la sua efficacia soltanto se sarà attivata, come dicevo, in una fase realmente iniziale rispetto allo stato di pre-insolvenza. In questa fase, il fatto che possa essere affidata sotto l'egida del tribunale fallimentare ci preoccupa un po’. I riflessi negativi conseguenti al coinvolgimento della magistratura sarebbero immediati in termini sia di reputazione sul mercato dell'impresa sia di accesso al credito, per cui rischiamo di avere un effetto boomerang da questo punto di vista.
  Circa la locuzione dei fondati indizi dello stato di crisi, riteniamo che, così come formulata, potrebbe generare dubbi interpretativi, e conseguentemente applicativi, quindi sarebbe bene tracciarne meglio i confini, anche per evitare delle pesanti responsabilità a carico dei soggetti deputati al controllo.
  In questo senso, denota, a nostro modo di vedere, una sua obiettiva efficacia l'indicazione di far gravare su particolari creditori qualificati l'obbligo di allerta esterna nelle situazioni di potenziale crisi, ma specie se si tratta di soggetti strutturati e non influenzabili, come possono essere l'Agenzia delle entrate, l'INPS o altro ente pubblico previdenziale. In questo caso, però, non possiamo sottacere che, ad esempio nei casi di morosità temporanea dovuta a difficoltà finanziarie che possono esserci in un determinato momento, questo meccanismo potrebbe spingere l'impresa a scelte diverse, magari più penalizzanti per l'impresa stessa, se non addirittura per i propri dipendenti.
  Concludo velocemente sul concordato preventivo. Questa procedura alternativa al fallimento è risultata la più praticata in questi ultimi dieci anni. Noi siamo assolutamente d'accordo che il concordato preventivo debba essere uno strumento a disposizione delle aziende che perseguono la continuità d'impresa e non anche, come prevede l'attuale normativa, per gestire la liquidazione dell'impresa, funzionale soltanto alla chiusura dei debiti. Siamo d'accordo, quindi, che vada rimossa la formula del concordato preventivo cosiddetto liquidatorio. Il nostro favor si esprime, quindi, nei confronti di tale soppressione a vantaggio del concordato in continuità. Un ultimo tema che voglio toccare è quello dell'articolo 6, in cui si prevede la legittimazione anche di terzi a proporre domande di concordato, che è un'altra possibilità che evidentemente è anche aderente a quello che succede negli altri Paesi. Da questo punto di vista, esprimiamo una valutazione Pag. 10 positiva, anche se riteniamo che dovrebbe essere ancorata o subordinata a un piano idoneo a dimostrare che quest'intervento porta effettivamente la possibilità per l'impresa di uscire dalle secche in cui si trova. Allo stesso modo, siamo assolutamente d'accordo ad abrogare l'istituto del concordato preventivo in bianco, che nei fatti si è rivelato uno strumento per l'imprenditore inutile per la risoluzione della crisi, ma funzionale per evitare nel breve pignoramenti e il fallimento dell'azienda.

  PRESIDENTE. Ringrazio per la sintesi, ma anche per l'approfondimento. La ringrazio per i documenti.
  Do la parola al relatore, l'onorevole Bazoli, per un breve intervento.

  ALFREDO BAZOLI. Intervengo molto brevemente visto che il tempo è poco.
  Ho trovato interessante l'osservazione del Consiglio nazionale forense sul fatto che manca nel disegno di legge una parte che riguardi anche gli aspetti penalistici legati all'insolvenza. Effettivamente, forse questa può essere una lacuna che vale la pena anche valutare se sia il caso di colmare. Credo che una valutazione ulteriore da parte vostra su possibili elementi di intervento potrebbe essere interessante. Poi bisogna valutare, ovviamente, anche da parte della Commissione e del Governo, politicamente.

  CARLO ORLANDO, Consigliere nazionale del Consiglio nazionale forense. Presidente, informalmente avevo già risposto. Faremo veicolare alla Commissione un ulteriore contributo, magari maggiormente dettagliato, su quello che pensiamo ci debba essere sotto l'aspetto squisitamente penalistico, anche se ho sentito che l'avete previsto.

  PRESIDENTE. Sì, sono state avanzate delle richieste anche da parte dell'altro relatore, onorevole Ermini, di audizioni su questo punto. Cercheremo di prevedere una sessione riferita anche a questi aspetti.

  CARLO ORLANDO, Consigliere nazionale del Consiglio nazionale forense. Non meno importanti, se mi posso permettere, sono anche gli elementi di natura squisitamente fiscale, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti, a cui pure è stato accennato, dei gruppi di imprese e per quanto riguarda anche gli aspetti transfrontalieri. Sono, comunque, questioni che nella pratica quotidiana impongono notevoli problemi.

  PRESIDENTE. Vedremo quello che emergerà dai suggerimenti delle audizioni e anche dagli esperti che verranno chiamati. L'area dell'approfondimento è quella del disegno di legge, ma ovviamente cercheremo di tener conto anche degli altri contributi anche in fase di emendamenti.
  Ringrazio i nostri ospiti anche per i contributi di supporto ulteriore che eventualmente arriveranno nel prosieguo dei lavori.
  Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.45.