CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2016
672.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale. (C. 3768 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3768, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015;
   segnalato come l'Accordo sia stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax information Exchange agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002;
   evidenziato come le disposizioni dell'Accordo costituiranno, in conformità con gli standard dell'OCSE, la base giuridica per intensificare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti attraverso uno scambio di informazioni che garantisca un adeguato livello di trasparenza, in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale;
   sottolineato in particolare come l'Accordo determinerà il superamento del segreto bancario nei rapporti tra le Autorità fiscali dei due Paesi, migliorando, anche grazie a tale fondamentale aspetto, l'efficacia dell'attività di accertamento espletata dall'Amministrazione finanziaria, e favorendo pertanto l'emersione di base imponibile, nonché un più incisivo contrasto dei fenomeni di frode in tale ambito,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    in Italia operano da più di trent'anni le mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale (MAG), svolgendo un ruolo sociale importante per le collettività di riferimento, poiché operano sia come finanziatori dei propri soci compartecipi, sia come promotori di cultura e assistenza tecnica per l'avvio e lo sviluppo di enti no profit;
    poiché «autogestione» significa utilizzo esclusivo di risorse proprie o dei propri soci, le MAG non usano la leva del debito verso altri soggetti finanziari, non creando dunque in alcun modo rischi sistemici;
    le MAG presenti attualmente sul territorio italiano sono attualmente cinque, con sedi in Milano, Torino, Reggio Emilia, Firenze e Venezia, mentre altre due sono in fase di costituzione a Reggio Calabria e Roma;
    la finanza mutualistica e solidale opera con criteri stringenti e inequivocabili, che la portano a prestare particolare attenzione alla provenienza del denaro, a gestirlo con modalità partecipative, a perseguire sempre finalità sociali nell'erogazione del credito: per potersi definire mutualistica e solidale tutta l'attività finanziaria del soggetto e tutte le attività ad essa collegate devono uniformarsi infatti ai seguenti principi:
     a) accesso al credito senza discriminazioni basate su patrimonio, sesso, etnia o religione;
    b) preferenza da sempre per le garanzie personali, a prescindere dal patrimonio dei garanti, rispetto a quelle di natura finanziaria;
    c) concessione dei finanziamenti sulla base di un'analisi del contesto socio-ambientale del socio richiedente, oltre che sulla base dell'istruttoria economica;
    d) trasparenza, partecipazione e mutualità come requisiti fondanti di tutta l'attività, che si manifestano principalmente nella massima trasparenza nella determinazione dei tassi di interesse applicati, che devono essere composti di due soli elementi, ovvero costi di gestione della struttura e mantenimento del valore reale del capitale preso a prestito e nella massima trasparenza nella gestione della struttura e nelle decisioni relative alla concessione del credito, con esplicite previsioni di forme di partecipazione dei soci e di pubblicità dei finanziamenti concessi, del denaro raccolto e delle principali decisioni strategiche, fino alla possibilità per tutti i soci di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione e alla determinazione di sistemi di conoscenza, scambio e collaborazione fra prestatori e finanziati;
   e) forma cooperativa della struttura, con partecipazione paritetica di soci lavoratori, finanziatori e finanziati;
    il decreto legislativo n. 141 del 2010 ha riformato il TUB, in osservanza della disciplina comunitaria, introducendo, tra l'altro, all'articolo 111 del medesimo, la categoria del microcredito, disciplinandone le caratteristiche generali e rimandando Pag. 88ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative: in particolare, si prevede che i finanziamenti concessi in questo regime non possano eccedere i 25.000 euro e siano privi di garanzie reali, se rivolti a attività di impresa, e siano limitati ad un massimo di 10.000 euro senza garanzie reali se indirizzati a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale;
    tutti i finanziamenti erogati in regime di microcredito, così come definito all'articolo 111 del TUB, devono ottenere, attraverso il tasso di interesse applicato, una remunerazione limitata al mero recupero dei costi operativi, come sopra descritto;
    in un contesto caratterizzato da perdurante credit crunch, da difficoltà oggettive del sistema bancario, dalla necessità di implementare canali alternativi di accesso al credito, appare importante rafforzare esperienze solidaristiche storiche, con buone performance nella gestione del rischio, che sarebbero invece fortemente limitate, fino ad arrivare alla cessazione delle attività, dalle previsioni normative vigenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:
   modificare tempestivamente il decreto ministeriale n. 176 del 2014, prevedendo per le MAG la deroga a tutte le previsioni dettate dall'articolo 1, comma 2, lettera d);
   assumere iniziative per innalzare anche l'importo massimo di credito concedibile, rispetto agli attuali euro 75.000;
   assumere iniziative normative per prevedere, in prospettiva, un'apposita sezione separata nel TUB per gli operatori di finanza mutualistica e solidale, così da evitare sovrapposizioni improprie con soggetti che abbiano caratteristiche, obiettivi e target diversi.
(8-00190) «Paglia, Fassina».

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ALLEGATO 3

7-00985 Ginato: Iniziative normative nel settore delle mutue di autogestione, della finanza etica e del microcredito.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    il Governo sta affrontando un ampio disegno di ristrutturazione del sistema bancario italiano con l'obiettivo di rafforzarlo, renderlo più resistente agli shock, mettere gli istituti nelle condizioni di finanziare adeguatamente l'economia reale e quindi favorire la crescita e l'occupazione;
    l'intervento, nel suo complesso, si pone la finalità di garantire che la liquidità disponibile si trasformi in credito a famiglie e imprese e favorire la disponibilità di servizi migliori e prezzi più contenuti;
    tra i principali interventi legislativi in questa direzione si ricordano:
     la riforma delle banche popolari approvata nel 2015 con l'obiettivo di rafforzare il settore bancario e adeguarlo allo scenario europeo, innovato dall'unione bancaria, preservando il ruolo delle banche con vocazione territoriale e al tempo stesso adeguando alle prassi ordinarie la governance degli istituti di credito popolari di maggiori dimensioni;
     la riforma delle banche di credito cooperativo (BCC), volta a superare le criticità della vigente disciplina di settore dovute all'andamento dell'economia del territorio di riferimento, agli assetti organizzativi e alla dimensione ridotta;
     il recepimento nella legislazione dell'accordo raggiunto con la Commissione europea sullo schema di garanzia per agevolare le banche nello smobilizzo dei crediti in sofferenza;
     il processo di autoriforma delle fondazioni di origine bancaria, che prevede un sistema di rappresentanza territorialmente più omogeneo, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa che il Ministero dell'economia e delle finanze (autorità di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria) e l'ACRI, l'associazione rappresentativa delle stesse, hanno firmato il 23 aprile 2015, con l'obiettivo di migliorare le pratiche operative e rendere più solida la governance;
    nell'ambito di questa riforma di settore, data la complessiva aggregazione delle realtà che svolgono attività nell'ambito cooperativo, risulta fondamentale riconsiderare e incoraggiare le mutue di autogestione (MAG) – società cooperative finanziarie che operano in Italia da più di trent'anni nell'ambito della finanza etica e critica svolgendo un ruolo sociale importante per le collettività di riferimento;
    sottoposte alla vigilanza da parte della Banca d'Italia, le MAG possono finanziare solo i propri soci e non soggetti terzi; esse sono pertanto prima di tutto società tra persone e si basano quindi sul rapporto fiduciario con i soci e le realtà finanziate;
    gli articoli 111 e 113 del Testo unico bancario (TUB), di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come riformati dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in attuazione della direttiva Pag. 90comunitaria 2008/48/CE, hanno disciplinato le caratteristiche generali del microcredito quale strumento di sviluppo economico che consente alle persone in condizioni di povertà ed emarginazione di accedere ai servizi finanziari, rimandando ad un successivo decreto ministeriale le disposizioni attuative;
    il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, emanato sentita la Banca d'Italia, il quale reca la disciplina attuativa dei citati articoli del TUB, ha stabilito determinati limiti oggettivi e soggettivi ai finanziamenti che possono essere erogati da coloro che svolgono attività di microcredito, ed ha equiparato l'attività delle predette MAG a quella dei richiamati soggetti del microcredito;
    i limiti quantitativi e soggettivi all'operatività nell'ambito del microcredito, e ancor più all'operatività delle mutue di autogestione, rischiano di comprometterne la funzione fondamentale e la stessa sopravvivenza;
    il disegno di legge delega per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, attualmente all'esame del Parlamento prevede, tra l'altro, con l'obiettivo di dare maggiore stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, agli enti del terzo settore, la definizione di un trattamento fiscale di favore per «titoli finanziari etici», così da premiare quei cittadini che investono nella finanza etica i loro risparmi;
    durante il percorso legislativo di riforma delle BCC è stata espressa da più parti, anche governative, l'opinione che sarebbe opportuno e auspicabile prevedere forme di incentivazione fiscale per gli operatori che operano nel campo della finanza etica;
    in quest'ambito appare importante fornire in via normativa una definizione di finanza etica, per non rischiare che tale termine, contrapposto all'attività di tipo speculativo, di breve periodo e non orientata alla comunità, al territorio e allo sviluppo sostenibile, diventi appannaggio di coloro che, attratti dalla maggiore visibilità, dai vantaggi fiscali o più in generale da misure agevolative, non sopportano lo sforzo sostanziale di sostegno al settore,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nell'ambito della complessiva riforma del sistema bancario italiano, di assumere opportune iniziative normative volte a valorizzare il microcredito come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, in particolare attraverso:
    a) l'incremento del limite di importo massimo di credito concedibile fino a 100.000 euro rispetto agli attuali 75.000 euro;
    b) l'ampliamento dei limiti al tipo di imprese finanziabili da parte dei soggetti che svolgono attività di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del TUB;
    c) la promozione dell'ampliamento dell'attività di microcredito, attraverso la possibilità di prevedere il sostegno all'avvio e allo sviluppo di attività di lavoro autonomo o di impresa, organizzate in qualsiasi forma, e l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro;
    d) per gli operatori di finanza mutualistica e solidale, la previsione di un'apposita sezione separata del TUB, al fine di evitare l'equiparazione dell'attività delle MAG a quella di microcredito, in termini di procedure di autorizzazione all'attività e di rispetto dei vincoli previsti per tali soggetti;

   al fine di valorizzare le banche orientate a finanziare, spesso con modalità innovative e in via prevalente, attività che rispecchiano determinati requisiti di responsabilità sociale e ambientale, a valutare Pag. 91l'opportunità di assumere iniziative normative per:
    a) stabilire una definizione di finanza etica cui collegare forme di incentivazione fiscale;
    b) salvaguardare gli istituti di finanza etica dagli eventuali versamenti aggiuntivi che potrebbero essere richiesti da parte del Fondo di risoluzione nazionale;
    c) prevedere meccanismi premiali per l'investimento in capitale proprio, attraverso agevolazioni fiscali e incentivazione alla destinazione degli impieghi in particolari forme di investimento nel no-profit.
(8-00191) «Ginato, Pelillo».