CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 giugno 2016
652.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lo sviluppo con le seguenti: il sostenibile sviluppo.
1. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con popolazione residente fino a 5.000 abitanti con le seguenti: con densità della popolazione residente di ottanta abitanti per chilometro quadrato;

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
con popolazione residente fino a 5.000 abitanti con le seguenti: con densità della popolazione residente di ottanta abitanti per chilometro quadrato;
   al comma 3, alinea, sostituire le parole: con popolazione residente fino a 5.000 abitanti e il comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti con le seguenti: con densità della popolazione residente di ottanta abitanti per chilometro quadrato.
   all'articolo 8, sostituire il comma 3, con il seguente:
  «3. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, lettera g), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 si applicano anche ai comuni con densità della popolazione residente di ottanta abitanti per chilometro quadrato.».
   sostituire il titolo con il seguente: Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni a bassa densità abitativa e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.
1. 18. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:
   g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;.
1. 18. (Nuova formulazione) Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 5.000 abitanti, inserire le seguenti: anche facenti parte di unioni, convenzioni o associazioni di comuni,.
1. 22. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Pag. 35

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: storico-culturale inserire le seguenti:, paesaggistico, artistico, archeologico e delle tradizioni popolari locali.
1. 29. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: servizi territoriali con le seguenti: servizi pubblici locali.
1. 7. De Mita.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: servizi territoriali con le seguenti: servizi essenziali.
1. 8. De Mita.
(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: servizi territoriali, aggiungere le seguenti: alla gestione attiva attraverso l'uso sostenibile del bosco che valorizzi le filiere del legno e ne esalti la capacità di assolvere alle molteplici funzioni,.
1. 20. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: servizi territoriali, inserire le seguenti: con particolare riferimento ai servizi di prima necessità e di base.
1. 30. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da contrastarne lo spopolamento, inserire le seguenti: favorendone contestualmente il ripopolamento.
1. 28. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: soprattutto aggiungere le seguenti: per le attività di tutela contro il fenomeno di dissesto idrogeologico e.
1. 11. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: soprattutto aggiungere le seguenti: per le attività di contrasto al dissesto idrogeologico e.
1. 11. (Nuova formulazione) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. La presente legge prevede interventi finalizzati al recupero urbanistico e degli aggregati storici italiani da perseguire attraverso un insieme sistematico di azioni pubbliche.
  1-ter. Le disposizioni della presente legge sono altresì finalizzate al recupero sociale e alla rivitalizzazione abitativa degli aggregati storici.
1. 31. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Ai fini della presente legge per piccolo comune si intende il comune con popolazione residente fino a 5.000 abitanti Pag. 36e il comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione residente fino a 5.000 abitanti.
1. 6. Guerra, Marchi, Braga, De Menech, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Ginato, Giulietti, Marchetti, Melilli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in ogni caso, anche ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione residente fino a 5.000 abitanti.
1. 6. (Nuova formulazione) Guerra, Marchi, Braga, De Menech, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Ginato, Giulietti, Marchetti, Melilli.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: attuano con le seguenti: possono attuare.
1. 36. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge che prevedano il coinvolgimento dei comuni limitrofi, mediante intese, convenzioni e piani intercomunali, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
1. 37. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: aventi ciascuno con le seguenti: che complessivamente raggiungono una.
1. 9. Giovanna Sanna.

  Al comma 3, alinea, sostituire la parola: ciascuno con la seguente: complessivamente.
1. 23. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, aggiungere le seguenti: nonché i comuni aventi popolazione fino a 10.000 abitanti ubicati in fascia climatica E-F,.
1. 21. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) comuni nei quali si è verificato un decremento della popolazione residente, rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981, pari ad almeno il 30 per cento;
1. 12. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 3 dopo la lettera f) inserire la seguente:
  f-bis) comuni che abbiano nel territorio la presenza di aree urbane degradate, intendendosi per area urbana degradata quella che presenta un indice di disagio sociale (IDS) pari o superiore all'unità.
1. 10. Culotta.

Pag. 37

  Al comma 3, lettera g) sostituire la parola: industriali con la seguente: produttivi.
1. 32. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 3, sopprimere la lettera h).

  Conseguentemente, dopo il medesimo comma, inserire il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai comuni con popolazione residente fino a 50.000 abitanti comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g), limitando gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni.
1. 24. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 3, lettera h), dopo la parola: comuni inserire le seguenti:, anche con popolazione residente fino a 50.000 abitanti,.
1. 25. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 3, lettera h), dopo la parola: comuni inserire le seguenti:, anche con popolazione superiore ai 5.000 abitanti,.
1. 33. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 3, lettera i), dopo le parole: unioni inserire le seguenti: o convenzioni.
1. 26. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 3, lettera i), dopo le parole: comuni montani inserire le seguenti: o alle convenzioni di comuni montani.
1. 39. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che rientrino in almeno una delle ulteriori tipologie previste nel presente comma.
1. 38. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che rientrino in almeno una delle ulteriori tipologie previste nel presente comma.
1. 40. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di un sito della rete natura 2000.
1. 34. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 3, sopprimere la lettera m).
1. 35. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Pag. 38

  Al comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente:
   m-bis) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
*1. 1. Melilla, Pellegrino, Marcon, Zaratti.

  Al comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente:
   m-bis) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
*1. 4. Librandi, Matarrese.

  Al comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente:
   m-bis) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
*1. 19. Giovanna Sanna, Carrescia.

  Al comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente:
   m-bis) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
*1. 13. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente:
   m-bis) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
*1. 42. Castiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I finanziamenti di cui al comma 3 sono assegnati prioritariamente a quei comuni che rientrano in più di una delle tipologie indicate al medesimo comma 3.
1. 5. Marcon, Zaratti, Melilla, Pellegrino.

  Al comma 4, dopo le parole Le Regioni aggiungere le seguenti:, sentite le rispettive Anci regionali,.
*1. 2. Melilla, Zaratti, Pellegrino, Marcon.

  Al comma 4, dopo le parole Le Regioni aggiungere le seguenti:, sentite le rispettive Anci regionali,.
*1. 14. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 4, dopo le parole: Le Regioni aggiungere le seguenti:, sentite le rispettive Anci regionali,.
*1. 43. Castiello.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua, nell'ambito della organizzazione e delle risorse disponibili del Ministero a legislazione vigente, la struttura competente per il monitoraggio sullo spopolamento dei piccoli Comuni così come definiti nel presente articolo, a tal fine utilizzando anche i dati e le informazioni dell'UPI, dell'UNCEM, delle Province, nonché delle Regioni maggiormente coinvolte nel fenomeno, nonché il materiale scientifico proveniente dalle Università e dagli istituti e centri di ricerca pubblici
1. 27. D'Incà, Terzoni, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Pag. 39

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: periodicamente aggiornati inserire le parole: e resi pubblici,.
1. 15. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: dall'ultimo censimento ISTAT con le seguenti: dal censimento ISTAT del 2001.
1. 41. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 6, dopo le parole: è definito aggiungere le seguenti: e reso pubblico.
1. 16. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 6, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro centoventi giorni.
1. 44. I Relatori.
(Approvato)

  Al comma 7, dopo le parole: previste dal medesimo comma 6 inserire le seguenti: e immediatamente reso pubblico,.
1. 17. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: le province con le seguenti: i liberi consorzi.
2. 11. Culotta.

  Al comma 1, dopo le parole: le province, inserire le seguenti: i comuni, le convenzioni di comuni.
2. 14. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 1, sostituire le parole: le unioni di comuni con le seguenti: le forme associate dei comuni.
2. 17. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 1, sostituire le parole: le unioni di comuni con le seguenti: i comuni, anche in forma associata. 
2. 18. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 1, dopo le parole: le unioni di comuni, inserire le seguenti: i comuni, anche in forma associata,.
2. 18. (Nuova formulazione) Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: le unioni di comuni, inserire le seguenti: le convenzioni di comuni.
2. 16. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Pag. 40

  Al comma 1, sostituire le parole: comunità montane con le parole: unioni di comuni montani.
*2. 1. Melilla, Zaratti, Pellegrino, Marcon.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: comunità montane, con le seguenti: unioni di comuni montani.
*2. 3. Librandi.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: comunità montane con le seguenti: unioni di comuni montani.
*2. 10. Giovanna Sanna, Carrescia.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: comunità montane con le seguenti: unioni di comuni montani.
*2. 12. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: comunità montane con le seguenti: unioni di comuni montani.
*2. 20. De Menech.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: comunità montane con le seguenti: unioni di comuni montani.
*2. 22. Grimoldi, Guidesi, Caparini.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: comunità montane con le seguenti: unioni di comuni montani.
*2. 26. Castiello.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: possono promuovere con le seguenti: promuovono;

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
possono istituire, con le seguenti: istituiscono;
   al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere, con le seguenti: concorrono.
2. 7. Marcon, Zaratti, Melilla, Pellegrino.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono promuovere con le seguenti: promuovono.
2. 23. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 1, dopo le parole: possono promuovere nei piccoli comuni, inserire le seguenti: iniziative volte a realizzare, migliorare, ottimizzare anche attraverso processi e modelli innovativi.
2. 8. De Mita.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: istituire aggiungere le seguenti: nell'ambito di apposite convenzioni con i concessionari dei servizi essenziali di cui al comma 1.
2. 6. Tancredi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: centri multifunzionali con le seguenti: sportelli unici multidisciplinari e intercomunali.
2. 15. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Pag. 41

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere con le seguenti: concorrono.
*2. 2. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere con le seguenti: concorrono.
*2. 4. Librandi, Matarrese.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere con le seguenti: concorrono.
*2. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere con le seguenti: concorrono.
*2. 9. Giovanna Sanna, Carrescia.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere con le seguenti: concorrono.
*2. 13. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere con le seguenti: concorrono.
*2. 21. De Menech.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere con le seguenti: concorrono.
*2. 27. Castiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano alle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli enti pubblici situati nelle zone montane per importi inferiori a 20 mila euro.
2. 19. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Ai piccoli comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. 24. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. I piccoli comuni hanno la facoltà e non l'obbligo di dotarsi di un segretario comunale ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. 25. Guidesi, Grimoldi, Caparini.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: del Ministero dell'interno.
3. 31. I Relatori.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 con le seguenti: con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2017.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: pari a 10 milioni di euro Pag. 42per il 2017 con le seguenti: pari a 20 milioni di euro per il 2017.
3. 12. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, dopo le parole: destinato al finanziamento di investimenti diretti inserire le parole: in primo luogo al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.
3. 10. De Mita.

  Al comma 1, dopo le parole: tutela dell'ambiente e dei beni culturali, inserire le seguenti: alla mitigazione del rischio idrogeologico.
3. 13. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con aggiungere le seguenti: il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,.
3. 2. Zaratti, Melilla, Pellegrino, Marcon.

  Al comma 2, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. 27. Grimoldi, Guidesi, Caparini, Manfredi.

  Al comma 2, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
* 3. 1. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 2, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
* 3. 11. Giovanna Sanna, Carrescia.

  Al comma 2, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
* 3. 14. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
* 3. 26. De Menech.

  Al comma 2, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
* 3. 30. Castiello.

  Al comma 2, dopo le parole: tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Pag. 43legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

  Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. 4. Marcon, Zaratti, Melilla, Pellegrino.

  Al comma 2, dopo le parole: tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
**3. 27. (Nuova formulazione) Grimoldi, Guidesi, Caparini, Manfredi.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
**3. 1. (Nuova formulazione) Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
**3. 11. (Nuova formulazione) Giovanna Sanna, Carrescia.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
**3. 14. (Nuova formulazione) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
**3. 26. (Nuova formulazione) De Menech.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
**3. 30. (Nuova formulazione) Castiello.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
**3. 4. (Nuova formulazione) Marcon, Zaratti, Melilla, Pellegrino.
(Approvato)

Pag. 44

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da attuarsi attraverso un insieme sistematico e integrato di azioni pubbliche.
3. 20. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e alla messa in sicurezza e/o bonifica dei siti inquinati.
3. 28. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: a quelli scolastici inserire le seguenti: e per la prima infanzia.
3. 29. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale con le seguenti: alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali.
3. 15. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto degli impatti di tali impianti sulla qualità dell'aria.
3. 7. Carrescia.

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 3-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Efficienza energetica degli edifici pubblici).

  1. I comuni redigono il piano di efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica.
  2. I comuni redigono, altresì, il piano di localizzazione degli impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili in immobili di proprietà pubblica privilegiando prioritariamente gli edifici esistenti.
  3. I comuni possono stipulare convenzioni con i proprietari di immobili localizzati nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera d) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, al fine di garantire la fornitura di energia per la pubblica illuminazione e per i consumi degli immobili pubblici.
  4. Sono escluse le localizzazioni degli impianti in terreni classificati agricoli, nelle aree ricadenti nei perimetri dei nuclei storici e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legislazione vigente.
3. 21. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) rivitalizzazione del territorio, attraverso il sostegno dell'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali finalizzata alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti, nonché di attività finalizzate al recupero e alla destinazione ad uso recettivo di immobili abbandonati.
3. 25. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Pag. 45

  Al comma 4, alinea, sostituire le parole: nonché di selezione dei progetti con le seguenti: nonché di selezione, attraverso bandi e concorsi pubblici, dei progetti.
3. 3. Pellegrino, Marcon, Zaratti, Melilla.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: selezione dei progetti medesimi inserire le seguenti: da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. 32. I Relatori.
(Approvato)

  Al comma 4, lettera a), alla parola: tempi premettere le seguenti: modalità, strategia e.
3. 16. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) coinvolgimento dei comuni limitrofi attraverso un insieme sistematico e integrato di azioni pubbliche;.
3. 22. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 4, lettera c), dopo le parole: criteri di sostenibilità ambientale aggiungere le seguenti: che garantiscano il minor consumo di suolo.
3. 17. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei prodotti biologici agro pastorali locali.
3. 18. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 4, lettera e), dopo la parola: miglioramento inserire le seguenti: della qualità di vita dei cittadini, nonché.
3. 19. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) coinvolgimento delle comunità locali interessate anche indirettamente dal progetto attraverso consultazioni pubbliche preventive.
3. 23. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) espressa indicazione del modello di gestione e della relativa sostenibilità, qualora il bene oggetto dell'intervento possa essere affidato in gestione.
3. 9. De Mita.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Piano è aggiornato annualmente sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano nazionale e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, una equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale. Le risorse del Fondo sono ripartite con decreti del Ministro Pag. 46dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. 33. I Relatori.
(Approvato)

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e garantendo priorità al finanziamento degli interventi proposti, nell'ordine, da comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti e da comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti appartenenti ad unioni di comuni.
3. 8. Guerra, Marchi, Braga, Cenni, De Menech, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Ginato, Giulietti, Marchetti, Melilli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono avvenire senza consumo di suolo inedificato, non comportare l'impermeabilizzazione di porzioni libere di suolo, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. 5. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.
3. 6. Marcon, Zaratti, Pellegrino, Melilla.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le risorse erogate ai sensi del comma 5 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.
3. 6. (Nuova formulazione) Marcon, Zaratti, Pellegrino, Melilla.
(Approvato)

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai piccoli comuni e alle loro forme associative non si applica la normativa in materia di patto di stabilità, mentre in ordine alla programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, alla normativa, in materia di centrale unica di committenza, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi e al loro funzionamento, nonché in materia di bilancio e contabilità, spesa di personale, controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i comuni di maggiori dimensioni. Il Governo provvede ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente comma.
3. 24. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di finanza locale).

  1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I comuni istituiti in seguito a tutti i processi di fusione previsti dalla legge che hanno concluso tali processi a decorrere dall'anno 2011 sono tenuti al rispetto degli equilibri di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dal quinto anno successivo a quello della realizzazione della fusione. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di Pag. 47cui al periodo precedente, pari a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 14,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a 10,6 milioni di euro per il 2016 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni;
   b) quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 14,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
3. 01. Fanucci, Guerra, Parrini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di finanza locale).

  1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I comuni istituiti in seguito a tutti i processi di fusione previsti dalla legge che hanno concluso tali processi a decorrere dall'anno 2011 sono tenuti al rispetto degli equilibri di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dal quinto anno successivo a quello della realizzazione della fusione. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 14,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
3. 02. Fanucci, Guerra, Parrini.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Ripristino incentivi per il teleriscaldamento nelle zone climatiche D, E ed F).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998, n. 448. 519-ter. All'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica» sono inserite le seguenti: «, nonché per gli impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa nei comuni ricadenti nella zona climatica D,».
  2. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppressa la voce: «Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 – Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento».
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in Pag. 48vigore della presente legge, sono rideterminate le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione dei restanti crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 700 mila euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 638, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. 03. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Agevolazioni piccola proprietà contadina).

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  «4-ter. Le agevolazioni previste dal comma precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di un titolare di impresa agricola qualora un suo familiare coadiuvante sia iscritto nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti e IAP.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 04. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sicurezza).

  Nell'ambito delle misure previste dall'articolo 3 al fine di promuovere interventi in materia di politica per la sicurezza in favore degli abitanti dei comuni con meno di 5.000 abitanti è previsto un piano finalizzato alla installazione di sistemi di video sorveglianza a supporto delle attività di controllo da parte delle forze dell'ordine per prevenire e contrastare fenomeni di microcriminalità.
3. 05. Burtone.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Ripristino agevolazione territori montani).

  1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 06. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 49

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: e culturali con le seguenti: , culturali e ambientali, nonché delle funzioni caratteristiche locali.
4. 9. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, con le seguenti: rispetto delle tipologie, delle volumetrie e delle strutture originarie,.
4. 1. Zaratti, Melilla, Pellegrino, Marcon.

  Al comma 1, dopo le parole: strutture originarie inserire le seguenti: attribuendo priorità a quei progetti che rispettano le tecniche tradizionali e le implementano con la bioedilizia, la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica.
4. 3. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono, altresì, promuovere la valorizzazione dei «centri commerciali naturali» e la rivitalizzazione economica degli «aggregati commerciali urbani». La valorizzazione dei «centri commerciali naturali» e la rivitalizzazione economica degli «aggregati commerciali urbani» consistono nel favorire, anche mediante gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, la costituzione di uno o più insiemi organizzati, pure informe societarie, di esercizi commerciali, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, che insistono nei centri storici di cui al comma 1, in cui si concentra un'offerta di prodotti, servizi ed attività da parte di una pluralità di soggetti, con particolare riferimento alla valorizzazione, la distribuzione, la commercializzazione delle produzioni tipiche locali, nonché allo svolgimento di funzioni informative per la promozione turistica e culturale del territorio.
4. 5. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 2, sostituire le parole: dal comune con propria deliberazione con le seguenti: con deliberazione del consiglio comunale.
4. 8. Culotta.

  Al comma 2, dopo le parole: e il recupero del patrimonio edilizio inserire le seguenti: e delle aree dismesse.
4. 10. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 2, dopo le parole: la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale inserire le seguenti: e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato;.
4. 11. Grimoldi, Guidesi, Caparini.
(Approvato)

  Al comma 2 sostituire le parole da: il miglioramento dei servizi fino alla fine con le seguenti: il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
4. 7. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Pag. 50

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli interventi integrati di cui ai precedenti commi, devono comportare la massima prestazione energetica compatibilmente con i vincoli di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. 2. Zaratti, Melilla, Pellegrino, Marcon.

  Al comma 4, sostituire le parole da: con ufficio fino a: centro storico con le seguenti: con una struttura ricettiva a gestione unitaria caratterizzata dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni quali l'ufficio di ricevimento e gli altri servizi principali e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati situati nel borgo o nel centro storico. Il centro storico è la zona territoriale omogenea, zona A, identificata nel piano urbanistico comunale ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.
4. 4. Fantinati, Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
4. 6. Terzoni, Fantinati, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Perimetrazione e tutela degli aggregati storici).

  1. I comuni provvedono alla perimetrazione degli aggregati storici presenti nel proprio territorio.
  2. Le perimetrazioni di cui al comma 1 sono approvate di concerto con le soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici e con la regione.
  3. Le perimetrazioni degli aggregati storici approvate ai sensi del comma 2 del presente articolo sono sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
  4. Nelle aree esterne alle perimetrazioni di cui al presente articolo non è consentito nuovo consumo di suolo agricolo e forestale.
4. 01. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Classificazione catastale agriturismo).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la lettera i) del comma 1, dell'articolo 19-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi che non vanno considerati fabbricati a destinazione abitativa quelli utilizzati per l'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 20 febbraio 2006 n. 96.
4. 02. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica dell'articolo 9 comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 in materia di fabbricati rurali).

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito Pag. 51dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».
4. 03. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 5.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: possono adottare misure con le seguenti: adottano misure.
5. 1. Melilla, Pellegrino, Marcon, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: , per bonificare fino alla fine con le seguenti: e la perdita di biodiversità ed assicurare le operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimentazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale.
5. 4. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'occorrenza affidando in comodato d'uso gratuito tali terreni utilizzabili a pascolo.
5. 5. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche prevedendo misure di acquisizione al patrimonio comunale previo accertamento della scomparsa o accertata irreperibilità dei proprietari ed eventuale concessione anche a titolo oneroso a soggetti privati, che si dichiarano disponibili al recupero e alla ristrutturazione dell'immobile.
5. 2. Giovanna Sanna.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Allo scopo di consentire la piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche ai fini del risparmio dei cespiti passivi, i comuni redigono l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare comunale e degli immobili appartenenti al demanio collettivo presenti nel territorio.
  1-ter. I comuni redigono altresì l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare pubblico appartenente allo Stato o ad altri enti pubblici, compreso il patrimonio immobiliare sequestrato alle organizzazioni criminali.
  1-quater. Sulla base degli elenchi di cui ai commi 1-bis e 1-ter, i comuni redigono il piano di piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo, indicando gli usi necessari per soddisfare le esigenze di interesse pubblico, per la soluzione dei casi di disagio abitativo o per il sostegno delle attività imprenditoriali giovanili che operino per la valorizzazione e la promozione del territorio e dei suoi prodotti. Ai fini del presente comma, gli immobili da destinare alle attività produttive devono essere assegnati con bando di evidenza pubblica a imprese giovanili, anche di nuova costituzione, operanti nel territorio comunale o nei territori limitrofi.
  1-quinquies. I comuni redigono un piano di riordino fondiario relativo ai terreni agricoli di proprietà pubblica incolti al fine di stipulare convenzioni con le imprese agricole locali al fine di contrastare l'abbandono dei medesimi.
5. 3. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Pag. 52

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire la coesione sociale nelle frazioni periferiche tramite la creazione di spazi di aggregazione, e di contrastare l'abbandono di immobili tutti i comuni sono obbligati a concedere l'usufrutto di edifici inutilizzati di propria proprietà ubicati in frazioni periferiche ad associazioni culturali o ricreative prive di scopi di lucro che ne facciano richiesta, a fronte di canoni d'affitto simbolici o ricorrendo al cosiddetto baratto amministrativo.
5. 6. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La gestione dei terreni di cui al comma 1, lettera a), può essere affidata, anche attraverso l'istituto del comodato, ad aziende agricole sociali o biologiche.
5. 7. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Piano nazionale per i territori rurali).

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un Piano nazionale per i territori rurali, dedicato alla riqualificazione di aree con particolare riferimento a quelle degradate. Con tale decreto sono stabilite le modalità di attuazione del Piano.
  2. Ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1, i piccoli comuni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite delle unioni dei comuni e delle unioni dei comuni montani, proposte di contratti di valorizzazione rurale costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento alle aree rurali da recuperare e valorizzare, indicando:
   a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito rurale oggetto di trasformazione, recupero e valorizzazione;
   b) gli investimenti e i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune o dell'unione proponente;
   c) i soggetti interessati;
   d) le eventuali premialità;
   e) il programma temporale degli interventi da attivare;
   f) la fattibilità tecnico-amministrativa.

  3. Le proposte sono selezionate sulla base dei seguenti criteri:
   a) immediata realizzabilità degli interventi;
   b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
   c) valorizzazione delle filiere della green economy locale;
   d) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;
   e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
   f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

  4. All'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla rimodulazione dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea nel quadro del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, nonché sulle ulteriori risorse che si renderanno disponibili durante il periodo di programmazione Pag. 53PAC 2014-2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è tenuto a dare attuazione ai contenuti del presente articolo.
  5. Ciascuna Regione esprime, sulla parte del Piano di propria pertinenza, l'intesa territoriale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata.
5. 01. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Indivisibilità dei terreni agricoli).

  1. Al fine di ridurre la frammentazione delle proprietà fondiarie destinate ad uso agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni generali sulle successioni, stabilite dal libro secondo del codice civile, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere l'indivisibilità dei terreni agricoli la cui estensione è inferiore o uguale al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale;
   b) stabilire i criteri di assegnazione dei terreni agricoli indivisibili e le modalità di indennizzo dei coeredi esclusi.
5. 02. Terzoni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Provvedimenti per il contrasto all'abbandono dei terreni montani).

  1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e la perdita di biodiversità ed assicurare le operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale.
  2. Gli enti di cui al comma precedente, con specifico provvedimento, danno attuazione all'articolo 2028 del codice civile («Gestione della cosa altrui»), stabilendo che chi ne faccia richiesta possa subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi, in quanto assente o altrimenti impedito ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale, senza ulteriore consumo di suolo e senza cambio di destinazione d'uso, finché l'interessato o suo erede non sia in grado di provvedervi da se stesso.
  3. Il provvedimento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente, imprenditore singolo o in forma associata (associazione, ente no profit o consorzio forestale), segnala all'amministrazione la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali dei terreni, da perizie che attestano lo stato di non coltivazione del terreno asseverate da testimoni, nonché da una relazione che attesta le ricerche effettuate per rintracciare i proprietari e gli eventuali eredi.
  4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato la volontà di avvalersi della facoltà di cui agli articoli 2028 e successivi del codice civile, al fine di assumersi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi, in quanto assente o altrimenti impedito, ed impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 3 maggio 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel provvedimento di cui al comma 2.
  5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal Pag. 54richiedente, si impegna a darne pubblicità anche attraverso la sua pubblicazione sul sito internet comunale.
  6. Il provvedimento di cui al comma 2 definisce l'entità del canone di affitto annuale, da calcolare comunque in base al prezzo di mercato, del deposito cauzionale e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle sue competenze. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché siano verificati i requisiti stabiliti dal codice, nonché assicura che le attività di gestione dei terreni incolti, qualora possano incidere direttamente o indirettamente sulla qualità naturalistica di siti della Rete Natura 2000, tenga conto delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, e, se vigenti, dei piani di cui all'articolo 4 del decreto medesimo.
  7. I comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo al comune capo convenzione o alle unioni di comuni montani delle quali fanno parte; qualora sono compresi (in tutto o in parte) in aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.
5. 03. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incentivi alla produzione agricola e zootecnica).

  1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato all'acquisizione di terreni e dei relativi manufatti aziendali abbandonati o non utilizzati presenti nel territorio comunale.
  2. Le regioni, anche avvalendosi dei fondi dell'Unione europea, definiscono nei bilanci annuali e pluriennali le agevolazioni fiscali e le somme da destinare all'incentivazione delle produzioni agricole locali.
  3. Al fine di cui al comma 2, le regioni individuano appositi distretti per lo sviluppo della produzione agricola e zootecnica locale e al recupero dei terreni agricoli incolti o non produttivi.
5. 04. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  Al fine di favorire il ripopolamento dei centri urbani, i comuni di cui alla presente legge possono procedere, con le risorse di cui all'articolo 3 comma 4, ovvero con eventuali risorse ulteriori, di intesa con gli I.A.C.P., all'acquisizione di immobili siti nei centri storici, per procedere alla loro assegnazione a nuclei familiari, o unioni civili o di fatto, costituiti da coppie di età inferiore agli anni 35 ovvero di età superiore agli anni 65 ovvero ad artigiani e piccoli imprenditori nei settori culturale, turistico, sociale, ambientale, dei beni culturali, che intendano insediare o abbiano insediato in quell'area geografica la propria attività.
5. 05. De Mita.

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: I piccoli comuni, inserire le seguenti: anche in forma associata,.
6. 5. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.
(Approvato)

Pag. 55

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche attraverso l'istituto del comodato e sostituire le parole: e per altre attività comunali con le seguenti: o per attività comunali.
6. 1. Carrescia.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: anche attraverso l'istituto del comodato inserire le seguenti: d'uso gratuito.
6. 6. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche d'intesa con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A e le parole: ed eventuale vendita.
6. 3. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: e per altre attività comunali.
6. 4. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le seguenti parole: e per altre attività con le seguenti: nonché per attività ricettive, turistiche e ristorative, promosse e gestite da società e cooperative giovanili o cooperative di comunità, attività di start-up e formazione di microimprese giovanili finalizzate a sviluppare percorsi imprenditoriali innovativi, sostenibili e concreti, con il sistema delle risorse produttive locali.
6. 8. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: qualora alla data di entrata in vigore della presente legge i percorsi ferroviari risultino già smantellati o non più armati.
6. 7. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. Gli atti di acquisizione di cui al comma 1 sono assoggettati all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti da imposta ipotecaria, catastale e di bollo.
  1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.
6. 2. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure di semplificazione in materia di acquisizione al patrimonio comunale).

  1. Per le acquisizioni di cui agli articoli 3, comma 3, lettere d) ed e), 5 e 6 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La registrazione, trascrizione e voltura catastale del provvedimento di acquisizione al demanio comunale avvengono a titolo gratuito.
6. 01. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Pag. 56

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Recupero e valorizzazione dei cammini storici).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono il valore storico, culturale o testimoniale dei cammini storici integrati nel territorio e nel paesaggio e, al fine di provvedere alle loro tutela e conservazione, emanano norme preordinate alle loro individuazione e disciplina d'uso.
  2. I percorsi viari individuati ai sensi del presente articolo sono organizzati in percorsi a rete destinati ad accogliere il flusso di traffico turistico, ad uso esclusivo o prevalente a piedi, in bicicletta o, in ogni caso, con modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
  3. I percorsi viari sono ristrutturati al fine di consentire la continuità anche mediante la realizzazione di varianti nei casi di incompatibilità della tutela con le funzioni di traffico.
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, il catasto regionale dei cammini storici di interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale che raccoglie la documentazione ottenuta da tutti gli strumenti di ricognizione utili alla mappatura della rete viaria. La documentazione è acquisita per tutte le strade del territorio regionale o delle province autonome, è referenziata geograficamente con riferimento alla carta tecnica regionale e della provincia autonoma ed è integralmente informatizzata.
  5. la documentazione di cui al comma 4 è utilizzata per la predisposizione di strumenti informativi di carattere turistico-promozionale, cartacei quali cartine sentieristiche oppure informatici.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. 02. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

ART. 7.

  Dopo le parole: di cui all'articolo 3, comma 1, inserire le seguenti: entro una quota comunque non superiore al quindici per cento,.
7. 1. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

ART. 8.

  Al comma 2 sostituire le parole: l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili. con le seguenti: l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione satellitari, a banda larga o senza fili.
8. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 3, dopo le parole: 5.000 abitanti inserire le seguenti: e per le isole minori e sostituire le parole: piccoli comuni, anche in forma associata con le seguenti: comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti e i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti appartenenti ad unioni di comuni che gestiscano in forma associata i servizi informatici.
8. 1. Guerra, Marchi, Braga, Cenni, De Menech, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Ginato, Giulietti, Marchetti, Melilli.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Incentivi al telelavoro).

  1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle zone di cui alla presente legge.Pag. 57
  2. Ai sensi della presente legge, per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza.
8. 01. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

ART. 9.

  Al comma 1, dopo le parole: ogni altro servizio inserire le seguenti: di utilità per il cittadino.
9. 1. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nazionale, inserire le seguenti: e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore,.

  Conseguentemente al medesimo comma:
   primo periodo, sostituire la parola:
assumere con la seguente: proporre;
   sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Delle iniziative valutate favorevolmente da parte del fornitore del servizio universale postale è data informazione, a cura dello stesso fornitore del servizio universale, al Ministero dello Sviluppo economico e all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.
9. 2. Tancredi.
(Approvato)

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: I piccoli comuni aggiungere le seguenti: , anche in forma associata,.
9. 6. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: non serviti dal servizio postale aggiungere le seguenti:, soprattutto dove è prevista la chiusura dell'ufficio postale a seguito della riorganizzazione degli uffici periferici attuata da Poste Italiane,.
9. 4. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Nei piccoli comuni in cui è previsto il recapito postale a giorni alterni il servizio di distribuzione dei giornali e dei periodici è comunque garantito per almeno cinque giorni a settimana.
9. 3. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:
  3-bis. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie situate nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: servizi postali, aggiungere le seguenti: e sanitari.
9. 5. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Pag. 58

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Sanità nelle aree rurali e montane).

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un Piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo all'introduzione di metodi e strumenti innovativi tali da compensare la rarefazione della presenza dei presìdi ospedalieri nei suddetti territori a seguito dei programmi di riordino e riorganizzazione disposti dalle regioni, garantendo in ogni caso i livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in tali territori. Il Piano è approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, e tiene conto del servizio prestato dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Il finanziamento per la realizzazione del Piano è definito, nell'ambito dell'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano deve altresì contenere specifici interventi finalizzati alla riorganizzazione della rete territoriale della medicina di base.
  2. La Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto delle proprie particolarità culturali ed orografiche, predispone un Piano di salvaguardia per i servizi sanitari delle proprie aree rurali e montane.
  3. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali, lo Stato tiene conto della necessità di adeguamento del riparto del Fondo sanitario nazionale in favore delle aziende sanitarie locali situate nelle aree montane e rurali, al fine di assicurare la continuità assistenziale in tali aree. A tale fine, nell'ambito dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto del Fondo sanitario nazionale, le quote di finanziamento pro-capite delle aziende sanitarie locali operanti nei comuni montani sono incrementate del 25 per cento, qualora non comporti un maggior fabbisogno sanitario complessivo a livello nazionale, secondo criteri che tengono conto del contesto di dispersione territoriale della popolazione, della sua composizione per classi di età, nonché della rete delle strutture ospedaliere e dei servizi distrettuali presenti nel territorio. La congruità del differenziale accordato in sede di bilancio preventivo è verificata, secondo indicatori di efficienza ed efficacia, anche in sede di consuntivo.
  4. Il servizio prestato dal personale medico nelle strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, nell'ambito degli stanziamenti annuali di bilancio relativi alle proprie attività istituzionali, assegni e borse di studio in favore di giovani laureandi e laureati che si iscrivono a scuole di specializzazione impegnandosi, pena la restituzione delle risorse pubbliche assegnate, ad esercitare la professione, per almeno cinque anni, in strutture sanitarie ubicate nelle zone montane e rurali.
  6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono, con misure economiche specifiche e altre provvidenze, i laureati che intendono specializzarsi e perfezionare la propria formazione presso strutture ed enti situati nelle zone montane e rurali.
9. 01. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Pag. 59

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Istituti scolastici).

  1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, le regioni o gli enti locali, d'intesa con le regioni interessate, per far fronte a condizioni di disagio, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Lo Stato assicura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno la dotazione organica del personale docente e ATA necessaria. L'organico delle scuole site nei comuni montani e disagiati è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nei comuni delle aree interne rurali con evidente spopolamento, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.
  2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane o svantaggiate. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.
  3. Lo Stato, con appositi contributi, copre i costi aggiuntivi per gli studenti dei comuni montani legati all'accesso agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, quando le relative sedi non sono collegate da servizi pubblici con il comune di residenza o sono necessari tempi di viaggio molto rilevanti.
9. 02. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Servizio idrico nei piccoli comuni).

  1. All'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane o delle unioni di comuni, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi del quarto periodo.
  2. I proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico sono introitati, Pag. 60come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalle regioni, che, con appositi provvedimenti legislativi, possono trasferirli agli enti locali interessati e destinarli al finanziamento di interventi atti alla tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bacino.
  3. Nelle province di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono il trasferimento del demanio idrico alle province medesime.
  4. Le derivazioni di acqua pubblica per usi idroelettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono concesse in via prioritaria per impianti di produzione non superiori ai 200 kw di potenza, alle unioni di comuni esistenti sul territorio nel quale si prevede l'installazione.
9. 03. Daga, Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge è adottata una intesa tra Governo, Anci, Fieg e rappresentanti delle aziende di distribuzione, al fine di assicurare anche nei piccoli comuni la vendita dei quotidiani e stampa periodica.
9. 013. Burtone.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo le parole: possono promuovere aggiungere le seguenti:, anche in forma associata,.
10. 7. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.
(Approvato)

  Ai commi 1, 2 e 3, dopo le parole: prodotti agroalimentari, ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: e agroforestali.

  Conseguentemente, all'articolo 11, alla rubrica, dopo le parole: prodotti agroalimentari aggiungere le seguenti: e agroforestali.
10. 9. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) filiera corta: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;
10. 2. Carrescia.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo articolo sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: a chilometro utile.
10. 3. Carrescia.

  Al comma 2, lettera b) dopo le parole: prodotti agroalimentari aggiungere le seguenti: e agropastorali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), dopo le parole: prodotti agroalimentari aggiungere le seguenti: e agropastorali e dopo le parole: i prodotti di cui alla lettera b) provenienti aggiungere le seguenti: da pastorizie biologiche.
10. 6. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Pag. 61

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 50 chilometri con le seguenti: 100 chilometri.
10. 8. Giovanna Sanna.

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: ecologici con la seguente: biologici.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: o equivalenti e a basso impatto ambientale e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati.
10. 4. Carrescia.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
10. 5. Carrescia.

  Al comma 4, sostituire le parole: le indicazioni relative all'origine, la natura con le seguenti: le indicazioni relative alla natura.
10. 1. Carrescia.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Valorizzazione della filiera del legno e dei suoi cascami).

  1. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali in materia di lotta al cambiamento climatico, conservazione della biodiversità, tutela del paesaggio e dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, sostengono le attività selvicolturali quale strumento fondamentale per la tutela, salvaguardia e gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale e del territorio, nonché quale fattore di sviluppo economico e sociale dei comuni montani di cui al comma 1 dell'articolo 3.
  2. Sulla base del "principio dell'uso a cascata del legno", i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 favoriscono sul territorio la creazione e il consolidamento delle centrali di teleriscaldamento a biomassa, promuovendo la gestione attiva del patrimonio forestale locale e la concertazione tra i diversi utilizzatori di legname e dei sottoprodotti da esso derivati.
  3. Per gli utenti che si allacciano a reti di teleriscaldamento alimentato a biomassa legnosa vergine nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, viene riconosciuto un credito d'imposta pari a euro 0,0258228 per ogni chilowattora (kWh) di energia termica fornita.
  4. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono indicare nella cartellonistica ufficiale la dizione: «Comune teleriscaldato a biomassa legnosa vergine» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.
  5. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, il Ministero dello Sviluppo Economico tenendo conto della segnalazione S1820 del 10/06/2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adotta specifici provvedimenti per la rimodulazione del coefficiente di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra la produzione termica ed elettrica.
  6. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, è soppressa la voce «Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento» di cui all'elenco 2 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  7. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, per i residenti dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3, viene applicata una detrazione fiscale del 19 per cento sull'acquisto della legna da ardere.
  8. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo viene istituito il «Fondo nazionale per la gestione forestale» presso la Cassa Depositi e Prestiti a valere sui proventi annui Pag. 62delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti ambientali cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Il fondo è altresì alimentato da una quota parte di 0,1 per cento del canone annuo versato da parte degli enti concessionari di autostrade ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dalla quota pari allo 0,9 per cento dai concessionari di derivazioni idroelettriche ai sensi del regio decreto 11 dicembre, 1933, n. 1775.
  9. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di accesso al fondo di cui al comma 8 nonché le modalità di attuazione.
10. 01. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire la parola: apertura con le seguenti: istituzione o autorizzazione;

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: strutture commerciali inserire le seguenti: ubicate nei piccoli comuni.
11. 7. Oliverio, Venittelli, Lavagno, Taricco, Mongiello, Antezza, Luciano Agostini, Romanini, De Menech, Manfredi.

  Al comma 2, dopo le parole: strutture commerciali inserire le seguenti: ubicate nei piccoli comuni.
11. 7. (Nuova formulazione) Oliverio, Venittelli, Lavagno, Taricco, Mongiello, Antezza, Luciano Agostini, Romanini, De Menech, Manfredi.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la parola: apertura con le seguenti: istituzione o autorizzazione.
* 11. 1. Marcon, Zaratti, Melilla, Pellegrino.

  Al comma 1, sostituire la parola: apertura con le seguenti: istituzione o autorizzazione.
* 11. 2. Librandi.

  Al comma 1, sostituire la parola: apertura con le seguenti: istituzione o autorizzazione.
* 11. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, sostituire la parola: apertura con le seguenti: istituzione o autorizzazione.
* 11. 6. Giovanna Sanna, Carrescia.

  Al comma 1, sostituire la parola: apertura con le seguenti: istituzione o autorizzazione.
* 11. 8. Guidesi, Grimoldi, Caparini.

  Al comma 1, sostituire la parola: apertura con le seguenti: istituzione o autorizzazione.
* 11. 9. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, sostituire la parola: apertura con le seguenti: istituzione o autorizzazione.
* 11. 10. Castiello.

Pag. 63

  Al comma 1, sostituire le parole: almeno il 25 per cento con le seguenti: non più del 10 per cento.
11. 4. Carrescia.

  Alla rubrica, sopprimere le parole: a chilometro utile.
11. 3. Carrescia.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali nei comuni di montagna).

  1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è sostituito dal seguente: Art. 16 – 1. Imprenditori agricoli che svolgono un'attività commerciale, di servizio, artigianale o professionale in zone montane, con un volume d'affari inferiore a euro 60.000, possono determinare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento a ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono determinare l'imposta riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
  2. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario.
11. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 12.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di vendita diretta inserire le seguenti: su aree pubbliche;

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera
a) sopprimere le parole da: o negli ambiti fino alla fine.
   al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, comma 6;
   al comma 2, dopo le parole: di vendita diretta inserire le seguenti: su aree pubbliche;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ed è fatta salva, in ogni caso, la possibilità per le imprese agricole di esercitare la vendita diretta a norma del citato articolo 4.
* 12. 1. Zaratti, Melilla, Pellegrino, Marcon.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di vendita diretta inserire le seguenti: su aree pubbliche;

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera
a), sopprimere le parole da: o negli ambiti fino alla fine;
   al comma 1, lettera
b), sopprimere le parole:, comma 6;
   al comma 2, dopo le parole: di vendita diretta inserire le seguenti: su aree pubbliche;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ed è fatta salva, in ogni caso, la possibilità per le imprese agricole di esercitare la vendita diretta a norma del citato articolo 4.
* 12. 2. Giovanna Sanna, Carrescia.

Pag. 64

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di vendita diretta inserire le seguenti: su aree pubbliche;

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera
a), sopprimere le parole da: o negli ambiti fino alla fine.
   al comma 1, lettera b) sopprimere le parole:, comma 6;
   al comma 2, dopo le parole: di vendita diretta inserire le seguenti: su aree pubbliche;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ed è fatta salva, in ogni caso, la possibilità per le imprese agricole di esercitare la vendita diretta a norma del citato articolo 4.
* 12. 3. Oliverio, Venittelli, Lavagno, Taricco, Mongiello, Antezza, Luciano Agostini, Romanini, De Menech.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di vendita diretta inserire le seguenti: su aree pubbliche;

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera
a), sopprimere le parole da: o negli ambiti fino alla fine;
   al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, comma 6;
   al comma 2, dopo le parole: di vendita diretta inserire le seguenti: su aree pubbliche;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ed è fatta salva, in ogni caso, la possibilità per le imprese agricole di esercitare la vendita diretta a norma del citato articolo 4.
* 12. 8. Castiello.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;.
12. 6. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ed è fatta salva, in ogni caso, la possibilità per le imprese agricole di esercitare la vendita diretta a norma del citato articolo 4.
* 12. 4. Guidesi, Grimoldi, Caparini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ed è fatta salva, in ogni caso, la possibilità per le imprese agricole di esercitare la vendita diretta a norma del citato articolo 4.
* 12. 7. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Alla rubrica, sopprimere le parole: a chilometro utile.
12. 5. Carrescia.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Accesso dei giovani alle attività agricole).

  1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'istituto di Pag. 65servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti nelle unioni dei comuni montani.
  2. La priorità di cui al comma 1 del presente articolo è applicabile anche alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nelle unioni dei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci è composta per almeno il 40 per cento da giovani di età inferiore ai quaranta anni, residenti nelle unioni dei comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori è composta per almeno il 50 per cento da donne.
12. 01. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Agevolazioni fiscali).

  1. Le attività agricole, artigianali e commerciali situate nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 1 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2. Per gli immobili di proprietà privata situati nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2 e destinati ad attività artigianali e commerciali si applicano le seguenti agevolazioni:
   a) la riduzione del 50 per cento della normale aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari;
   b) la deducibilità dall'IRPEF e dall'IRES delle spese sostenute per le opere di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione.
12. 02. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

ART. 13.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: obbligatoriamente e sostituire le parole: unione di comuni o unione di comuni montani con le seguenti: convenzioni o unioni di comuni o convenzioni o unioni di comuni montani.
13. 5. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: mediante unione di comuni o unione di comuni montani.
13. 7. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: nonché quelli istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.
13. 3. Guerra, Marchi, Braga, Cenni, De Menech, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Ginato, Giulietti, Marchetti, Melilli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché i Gruppi di Azione Locale (GAL), come previsti nell'ambito del quadro comunitario.
13. 9. Giovanna Sanna.

Pag. 66

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: svolgono con le seguenti: possono svolgere.
*13. 1. Pellegrino, Marcon, Melilla, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: svolgono con le seguenti: possono svolgere.
*13. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: svolgono con le seguenti: possono svolgere.
*13. 8. Giovanna Sanna, Carrescia.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: svolgono con le seguenti: possono svolgere.
*13. 12. De Menech.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: svolgono con le seguenti: possono svolgere.
*13. 13. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: svolgono con le seguenti: possono svolgere.
*13. 16. Castiello.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
13. 10. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: fatti salvi gli enti già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. 11. Culotta.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative, a favore di giovani imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, come definiti dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, e successive modificazioni, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei territori montani e dei comuni di cui alla presente legge.
  2-ter. Al finanziamento delle disposizioni di cui al precedente comma si provvede nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 2. Melilla, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Zaccagnini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai piccoli comuni sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in relazione al divieto all'abbandono di rifiuti, di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, per essere destinati alla tutela e alla valorizzazione ambientale del proprio territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al precedente Pag. 67periodo, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma, sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 80 milioni annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 3 inserire le seguenti: e dall'articolo 13, comma 2-bis.
13. 15. Guidesi, Grimoldi, Caparini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le spese dei piccoli comuni in materia di pubblica sicurezza e di vigilanza urbana sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 50 milioni annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 3 inserire la seguenti: e dall'articolo 13, comma 2-bis.
13. 14. Guidesi, Grimoldi, Caparini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.
13. 6. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Servizi idrici nelle aree montane).

  1. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 2-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e nei comuni Pag. 68con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nella delimitazione territoriale delle comunità montane; per tali comuni l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».

  2. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. Sulle gestioni di cui al comma 2-bis i soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio».

  3. Nell'ambito della modulazione della tariffa dell'ambito territoriale ottimale, sono previste specifiche agevolazioni per i comuni inclusi nella delimitazione territoriale delle comunità montane, mediante l'applicazione di riduzioni tariffarie nelle misure di seguito indicate:
   a) comunità fino a 1.500 abitanti, 60 per cento;
   b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 50 per cento;
   c) comunità con oltre 5.000 abitanti, 40 per cento.

  4. I comuni di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, applicano le riduzioni previste dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo qualora aderiscano al servizio idrico integrato.
13. 01. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito degli stanziamenti annuali di bilancio relativi alle proprie attività, d'intesa con Anci, Regioni e le Film Commission, predispone un bando finalizzato alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche valorizzandoli quali location per produzioni di film, fiction e lavori cinematografici.
13. 02. Burtone.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifica legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di organizzazioni di volontariato nei territori montani).

  1. Il comma 313 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «313. Una quota del Fondo di cui al comma 312 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, anche se utilizzano soggetti diversi da quelli individuati al comma 312, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani».
13. 03. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 69

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Semplificazione per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico).

  1. La sottoscrizione di contratti a titolo oneroso fra privati che hanno per oggetto esclusivamente fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati e con un valore economico inferiore a cinquemila euro può essere autenticata anche dal Conservatore dei registri immobiliari che provvede gratuitamente su richiesta delle parti.
13. 04. Pastorelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Semplificazione per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico).

  1. La sottoscrizione di contratti a titolo oneroso fra privati che hanno per oggetto esclusivamente fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati e con un valore economico inferiore a cinquemila euro può essere autenticata anche dal dirigente apicale del comune di ubicazione dei fondi o, nel caso di contratti aventi ad oggetto appezzamenti di terreno agricolo che insistono sul territorio di più comuni, dal dirigente apicale del comune nel quale insiste la porzione maggiore del fondo. Il dirigente apicale del comune provvede gratuitamente su richiesta delle parti.
13. 05. Pastorelli.

ART. 14.

  Al comma 1, lettera a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti: montane e collinari;.

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera
b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti: montane e collinari;
   al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata.
   sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Trasporti e istruzione nelle aree rurali, montane e collinari.
*14. 1. Melilla, Pellegrino, Marcon, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti: montane e collinari;

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera
b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti: montane e collinari;
   al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata.
   sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Trasporti e istruzione nelle aree rurali, montane e collinari.
*14. 3. Librandi.

  Al comma 1, lettera a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti: montane e collinari;

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera
b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti: montane e collinari;
   al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Pag. 70Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata.
   sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Trasporti e istruzione nelle aree rurali, montane e collinari.
*14. 8. Giovanna Sanna, Carrescia.

  Al comma 1, lettera a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti: montane e collinari;

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera
b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti: montane e collinari;
   al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata.
   sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Trasporti e istruzione nelle aree rurali, montane e collinari.
*14. 9. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti: montane e collinari;

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera
b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti: montane e collinari;
   al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata.
   sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Trasporti e istruzione nelle aree rurali, montane e collinari.
*14. 13. Castiello.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riguardo al inserire le seguenti: ripristino e.
14. 6. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: reti infrastrutturali aggiungere le seguenti:, alla disciplina delle fasce di rispetto in riferimento alle sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie, o in particolari condizioni orografiche.
14. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo: È prevista la possibilità di deroghe alle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento e di formazione delle classi ed è favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.
14. 11. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

  Al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata.
*14. 10. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata.
*14. 7. Giovanna Sanna, Carrescia.

Pag. 71

  Al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata.
*14. 14. Castiello.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano di cui al comma 1, lettere a) è predisposto, altresì, dopo aver sentito le associazioni ovvero i comitati di pendolari maggiormente rappresentativi.
14. 5. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, le regioni d'intesa con gli enti locali interessati, per far fronte a condizioni di disagio, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.
  2-ter. In deroga alla procedura di cui all'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane o svantaggiate. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.
  2-quater. Lo Stato, con appositi contributi, copre i costi aggiuntivi per gli studenti dei comuni montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), legati all'accesso agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, quando le relative sedi non sono collegate da servizi pubblici con il comune di residenza o sono necessari tempi di viaggio molto rilevanti.
  2-quinquies. Al finanziamento delle disposizioni di cui commi da 2-bis a 2-quater si provvede nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 2. Marcon, Pellegrino, Melilla, Zaratti, Pannarale.

Pag. 72

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nei piccoli comuni caratterizzati da alta specificità montana, sono individuate idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio di emergenza, al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche in tali comuni. Ai fini dell'equipaggiamento delle aree sono utilizzate le risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
14. 12. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi in favore dell'associazionismo sociale).

  1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;
   b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale.».

  2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.
14. 01. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo l'articolo 14 inserire i seguenti:

Art. 14-bis.
(Utilizzo dei terreni abbandonati o incolti).

  1. Al fine di favorire il recupero delle aree rurali, interne e montane abbandonate, contenerne il degrado ambientale, Pag. 73salvaguardarne il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, le regioni, in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, assumono iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte.
  2. I comuni interessati ad attuare le iniziative di cui al comma 1 possono predisporre un «piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti» della validità massima di dieci anni, rinnovabile.
  3. Si considerano abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea, ed i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi. Sono altresì, considerati terreni abbandonati quelli rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati negli ultimi quindici anni interventi colturali di sfoltimento o di diradamento.
  4. Il piano è costituito da una relazione generale di inquadramento comprendente anche le tipologie degli interventi idonei al recupero dei terreni abbandonati o incolti, da cartografie su base catastale e dall'elenco dei proprietari dei terreni individuati come abbandonati o incolti.
  5. Il piano adottato ai sensi del comma 2 è depositato presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi. Del deposito è data notizia con avviso pubblicato all'albo pretorio comunale e mediante ampia diffusione per il tramite del sito internet comunale.
  6. Entro il periodo del deposito i proprietari dei terreni o gli altri aventi diritto possono presentare opposizione o assumere l'impegno a realizzare gli interventi previsti dal piano.
  7. Sulla base delle opposizioni o degli impegni assunti dai proprietari o dagli altri aventi diritto il comune si pronuncia definitivamente e con deliberazione del Consiglio comunale approva il piano.
  8. L'approvazione del piano consente al comune l'occupazione temporanea e non onerosa dei terreni per il periodo di validità del piano.
  9. Il comune provvede all'effettuazione degli interventi di recupero dei terreni abbandonati o incolti assegnandoli, per il periodo di validità del piano, in ordine prioritario ai seguenti soggetti che ne facciano richiesta:
   a) agli imprenditori agricoli singoli o associati e alle imprese boschive;
   b) alle associazioni fondiarie di cui alla presente legge, anche temporanee, tra proprietari o ai consorzi forestali privati;
   c) ai confinanti;
   d) ad altri richiedenti singoli o associati, con priorità ai residenti nel territorio comunale.
  10. Il Comune può realizzare direttamente gli interventi sulle aree non richieste.
  11. Gli interventi devono essere eseguiti secondo la buona pratica agricola o forestale nel rispetto della vocazione produttiva del fondo. Spetta al comune, o all'unione dei comuni montani delegata, il compito di vigilanza sul corretto adempimento del piano. Qualora l'assegnatario non utilizzi i terreni concessi nei tempi previsti o attui modalità di coltivazione non conformi alla corretta tecnica agraria e forestale, il comune provvede alla revoca dell'assegnazione entro quindici giorni dall'accertamento.
  12. Il comune e gli assegnatari dei fondi possono beneficiare dei contributi previsti dalle norme regionali, nazionali ed europee relative alle misure agro-ambientali e forestali.
  13. Sulle aree agricole, inserite nei «piani di recupero di terreni abbandonati o incolti» possono essere finanziati progetti di ricomposizione fondiaria attuati su iniziativa degli enti pubblici, di altri soggetti pubblici e privati o dei consorzi privati.
  14. Le regioni possono finanziare, con appositi provvedimenti, la redazione del piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti.

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Art. 14-ter.
(Promozione del razionale utilizzo del suolo agricolo montano).

  1. I piccoli comuni dei territori delle aree rurali, interne e montane promuovono il razionale utilizzo del suolo agricolo attraverso il rilancio delle attività agrosilvo-pastorali, il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli abbandonati o incolti.
  2. Le regioni riconoscono nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili che possono favorire l'occupazione, il consolidamento e la costituzione di nuove imprese agricole.
  3. La gestione associata di piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole ha lo scopo di consentire ai proprietari di valorizzare il loro patrimonio, di contribuire alla tutela ambientale e paesaggistica, di concorrere alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi ai vegetali e alla prevenzione dei rischi idrogeologici e degli incendi.

Art. 14-quater.
(Associazioni fondiarie).

  1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano l'istituzione e il funzionamento delle associazioni fondiarie, alle quali, nel rispetto ed in attuazione del principio di sussidiarietà, riconoscono un ruolo prevalente sul territorio ai fini della gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.
  2. L'associazione fondiaria è costituita tra i proprietari dei terreni pubblici o privati che conferiscono terreni agricoli e boschi, coltivati, abbandonati o incolti, con lo scopo di raggrupparli per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
  3. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti ai sensi di quanto previsto dal comma 9.
  4. Le attività di gestione dei terreni conferiti all'associazione fondiaria devono essere effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e della economicità ed efficienza della gestione stessa.
  5. Le associazioni fondiarie possono avvalersi per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite di uno o più gestori.
  6. Ogni associato conserva la proprietà dei suoi beni che non sono usucapibili e può recedere dall'adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori di cui al comma 5 e fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.
  7. Ciascuna associazione fondiaria istituisce un elenco dei terreni degli associati e le informazioni relative ai titolari di diritti reali di godimento e di rapporti contrattuali sui terreni stessi.
  8. I terreni inseriti nell'elenco di cui al comma 7 sono classificati in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo e dell'eventuale presenza di opere di miglioramento fondiario e della redditività del terreno al momento dell'adesione all'associazione fondiaria, per stabilire l'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni conferiti ai sensi del comma 2.
  9. Le associazioni fondiarie possono acquisire personalità giuridica mediante riconoscimento con delibera della Giunta regionale che, verificata la conformità degli statuti e delle loro modifiche con le disposizioni della presente legge, li approva e ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.
  10. Le associazioni fondiarie riconosciute ai sensi del comma 9 hanno natura giuridica di ente privato di interesse pubblico.
  11. I comuni, ai fini della presente legge promuovono ogni idonea iniziativa volta a suscitare fra i proprietari dei terreni una cultura associativa, offrendo adeguato supporto informativo e tecnico.
  12. Alle associazioni fondiarie di cui al comma 9, competono le seguenti funzioni:
   a) gestione associata delle proprietà conferite dai soci;Pag. 75
   b) redazione e attuazione del piano di gestione al fine di individuare le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale, di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
   c) partecipazione in accordo con le unioni dei comuni o i comuni, all'individuazione dei terreni silenti e al loro recupero produttivo ai sensi della legge del 4 agosto 1978, n. 440;
   d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi e delle opere di miglioramento fondiario.
14. 02. Cominelli, Carrescia, Zardini, De Menech, Mazzoli, Giovanna Sanna, Gribaudo.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Recupero delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate).

  1. Le regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n. 440, ai fini del recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate e della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente, emanano le norme di attuazione previste dal medesimo articolo 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
14. 03. Giovanna Sanna.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Spese per il personale delle unioni di comuni).

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente:
  «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione».

  2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».
  3. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
* 14. 04. Guidesi, Grimoldi, Caparini.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Spese per il personale delle unioni di comuni).

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente:
  «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno Pag. 76degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione».

  2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».
  3. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
* 14. 028. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Spese per il personale delle unioni di comuni).

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente:
  «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione».

  2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».
  3. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
* 14. 029. Giovanna Sanna, Carrescia.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Spese per il personale delle unioni di comuni).

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente:
  «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione».

  2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».
  3. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
* 14. 044. Castiello.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Spese per il personale delle unioni di comuni).

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente:
  «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno Pag. 77degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione».

  2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».
  3. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
* 14. 048. De Menech.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni).

  1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2016 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».
** 14. 05. Guidesi, Grimoldi, Caparini.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni).

  1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2016 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».
** 14. 020. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni).

  1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2016 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».
** 14. 030. Giovanna Sanna, Carrescia.

Pag. 78

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni).

  1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2016 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».
** 14. 045. Castiello.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni).

  1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2016 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».
** 14. 049. De Menech.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Libera esecuzione di opere a fini di beneficenza).

  1. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Alle associazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, esclusivamente per gli spettacoli finalizzati alla raccolta fondi per beneficenza nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, la libera diffusione delle opere senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore».

  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, quantificati in 6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:
   a) per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   c) per un ammontare pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Pag. 79

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. 013. D'Incà, Terzoni, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Libera esecuzione di opere a fini di beneficenza).

  1. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Alle associazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, esclusivamente per gli spettacoli finalizzati alla raccolta fondi per beneficenza nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, la libera diffusione delle opere senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore.».
14. 014. D'Incà, Terzoni, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).

  1. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione.».

  2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.».
*14. 07. Guidesi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).

  1. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione.».

  2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.».
*14. 022. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti.

Pag. 80

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).

  1. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione.».

  2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.».
*14. 033. Giovanna Sanna, Carrescia.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).

  1. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione.».

  2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.».
*14. 039. Castiello.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).

  1. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione.».

  2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.».
*14. 051. De Menech.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere, il seguente:

Art. 14-bis.
(Norme di semplificazione).

  1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere Pag. 81periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.
  2. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
14. 047. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Norme di semplificazione).

  1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.
*14. 06. Guidesi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Norme di semplificazione).

  1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.
*14. 021. Melilla, Pellegrino, Marcon, Zaratti.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Norme di semplificazione).

  1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione Pag. 82del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.
*14. 031. Giovanna Sanna, Carrescia.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Norme di semplificazione).

  1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.
*14. 038. Castiello.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Norme di semplificazione).

  1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.
*14. 050. De Menech.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazione per la redazione dei bilanci).

  1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli Pag. 83semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
**14. 08. Guidesi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazione per la redazione dei bilanci).

  1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
**14. 018. Librandi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazione per la redazione dei bilanci).

  1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
**14. 023. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazione per la redazione dei bilanci).

  1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
**14. 032. Giovanna Sanna, Carrescia.

Pag. 84

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazione per la redazione dei bilanci).

  1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
**14. 040. Castiello.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazione per la redazione dei bilanci).

  1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
**14. 052. De Menech.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati).

  1. Al comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la particolare disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie, o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti.».
14. 015. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
  «1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui Pag. 85nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».
* 14. 011. Guidesi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
  «1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».
* 14. 019. Librandi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
  «1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».
* 14. 026. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
  «1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».
* 14. 035. Giovanna Sanna, Carrescia.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
  «1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».
* 14. 043. Castiello.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
  «1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria Pag. 86può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».
* 14. 055. De Menech.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Vincoli all'acquisto di immobili).

  1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse.
** 14. 012. Guidesi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Vincoli all'acquisto di immobili).

  1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse.
** 14. 027. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Vincoli all'acquisto di immobili).

  1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse.
** 14. 036. Giovanna Sanna, Carrescia.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Vincoli all'acquisto di immobili).

  1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse.
** 14. 046. Castiello.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Vincoli all'acquisto di immobili).

  1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse.
** 14. 056. De Menech.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Soppressione aumento aliquota IVA sui pellet).

  1. Il comma 711, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota Pag. 87integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
14. 016. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio).

  1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo le parole: «gli enti locali» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».
  2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non si applicano Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
*14. 09. Guidesi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio).

  1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo le parole: «gli enti locali» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».
  2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non si applicano Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
*14. 024. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio).

  1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo le parole: «gli enti locali» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».
  2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non si applicano Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
*14. 037. Giovanna Sanna, Carrescia.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio).

  1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Pag. 88recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo le parole: «gli enti locali» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».
  2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non si applicano Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
*14. 041. Castiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio).

  1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo le parole: «gli enti locali» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».
  2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non si applicano Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
*14. 053. De Menech.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio).

  1. Per il triennio 2016-18, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.
**14. 010. Guidesi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio).

  1. Per il triennio 2016-18, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a Pag. 89quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.
**14. 025. Marcon, Zaratti, Melilla, Pellegrino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio).

  1. Per il triennio 2016-18, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.
**14. 042. Castiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio).

  1. Per il triennio 2016-18, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.
**14. 054. De Menech.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 91, in materia di assunzioni a tempo parziale nei comuni di montagna).

  1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,» sono inserite le seguenti: «in forma intermittente, Pag. 90ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista del relativo contratto collettivo applicato in azienda.».
14. 017. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 1, comma 711, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «Limitatamente all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2016, 2017 e 2018».
15. 01. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
16. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.