XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 6 di Martedì 7 giugno 2016

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1063  BONAFEDE, RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Audizione di Antonella Di Florio, Presidente della 12a sezione civile del Tribunale di Roma.
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 ,
Di Florio Antonella , Presidente della 12a sezione civile del Tribunale di Roma ... 3 ,
Ferranti Donatella , Presidente ... 9 ,
Colletti Andrea (M5S)  ... 9 ,
Di Florio Antonella , Presidente della 12a sezione civile del Tribunale di Roma ... 9 ,
Colletti Andrea (M5S)  ... 10 ,
Di Florio Antonella , Presidente della 12a sezione civile del Tribunale di Roma ... 10 ,
Colletti Andrea (M5S)  ... 10 ,
Di Florio Antonella , Presidente della 12a sezione civile del Tribunale di Roma ... 10 ,
Colletti Andrea (M5S)  ... 10 ,
Di Florio Antonella , Presidente della 12a sezione civile del Tribunale di Roma ... 10 ,
Bonafede Alfonso (M5S)  ... 10 ,
Di Florio Antonella , Presidente della 12a sezione civile del Tribunale di Roma ... 11 ,
Ferranti Donatella , Presidente ... 11

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà- Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL;
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P;
Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;
Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA;
Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 11.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di Antonella Di Florio, Presidente della 12a sezione civile del Tribunale di Roma.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale, l'audizione di Antonella Di Florio, Presidente della 12a sezione civile del Tribunale di Roma.
  Antonella Di Florio è presidente di una delle due sezioni civili che a Roma si occupano della materia.
  Dovrà essere audito anche il consigliere Travaglino che oggi non è potuto venire perché sono state convocate le Sezioni unite civili. Abbiamo pensato, intanto, di acquisire le osservazioni della presidente Di Florio e di rinviare l'audizione del dottor Travaglino ad altra data.
  Nella lettera di invito abbiamo fatto presente che, rispetto alle audizioni iniziali, alle quali la presidente non ha partecipato perché a rappresentare Roma fu la presidente Mangano, è subentrato un ulteriore testo, quello che le è stato trasmesso, sul quale attualmente stiamo lavorando e dovremo fissare un termine per gli emendamenti. Le osservazioni richieste riguardano, dunque, questo ultimo testo.
  Do ora la parola ad Antonella Di Florio per lo svolgimento della relazione.

  ANTONELLA DI FLORIO, Presidente della 12a sezione civile del Tribunale di Roma. Vi ringrazio, anche a nome del presidente vicario del Tribunale di Roma, Fabrizio Gentile, per la cortese convocazione, segno che l'attività del legislatore non perde di vista quella svolta dai giudici di merito, che operano quotidianamente in trincea affrontando i numerosissimi e variegati casi che i cittadini sottopongono al loro vaglio.
  Porto anche i saluti del collega Francesco Oddi, che presiede attualmente la 13a sezione e che non è potuto venire perché coinvolto nelle operazioni elettorali. Ha predisposto un breve appunto che, se gradite, lascerò a vostra disposizione, unitamente al mio che vi trasmetterò, successivamente.
  Penso sia retorico e ridondante richiamare l'importanza che questa materia riveste all'interno del panorama gius-civilistico e lavoristico. Sfiora anche quello penalistico, visto che l'aspetto risarcitorio lambisce molti casi delle fattispecie penali. Basta pensare alla questione legata ai termini di prescrizione eccetera.
  La pluriennale elaborazione giurisprudenziale sul tema non ha forse ancora esaurito le complesse problematiche che emergono progressivamente e che sembrano non riuscire a chiudere la discussione. È un tema nel quale il caso concreto la fa da padrone. La chiusura della discussione non è forse possibile e non chiudibile all'interno di orientamenti rigidi. Ben venga, quindi, tutto quello che, entro un certo range, viene lasciato alla discrezionalità del giudice di merito. Pag. 4
  Segnalo un problema che noi tutti viviamo, sia come giudici, sia come dirigenti e semi-dirigenti, in termini di misure organizzative da assumere. Mi riferisco all'esigenza di uniformità, che non risulta ancora del tutto soddisfatta e si accompagna a un tema molto sentito, cioè la prevedibilità delle decisioni, sulle quali anche noi presidenti di sezione siamo chiamati ad assumere misure organizzative che cerchino di uniformare e rendere prevedibili orientamenti più o meno stabili, al fine anche di evitare il proliferare di casi e filoni giurisprudenziali che confliggono con la necessità deflattiva, ormai molto sentita anche per il grosso carico di lavoro che tutte le sezioni di tutti i tribunali e tutti gli uffici giudiziari ormai hanno.
  Ho letto con grande interesse le audizioni tenute negli scorsi anni e ho analizzato i lavori del 2013 e 2014 e le interessanti considerazioni che sono state formulate dai colleghi e dai docenti sentiti. Sottoscrivo tutto quello che è stato affermato dal presidente Bresciano, con il quale ho lavorato e collaborato fino a quando non è andato in pensione qualche mese fa, e dalla collega Franca Mangano, che è stata presidente fino a qualche mese fa della sezione 13a, gemella della 12a che presiedo io.
  Abbiamo lavorato molto al fine di garantire l'uniformità, soprattutto dopo la famosa «sentenza Amatucci», quella che ha eletto le tabelle del Tribunale di Milano come quelle a vocazione nazionale. Noi abbiamo preferito rimanere ancorati all'applicazione della tabella romana perché, a nostro avviso, garantisce sia l'uniformità delle liquidazioni sia una migliore e più precisa personalizzazione, secondo le insuperate prescrizioni delle sentenze di San Martino del 2008.
  Le tabelle milanesi vengono utilizzate da un vasto numero di uffici giudiziari, ma c'è ancora qualche resistenza. All'interno delle nostre sentenze abbiamo cercato di articolare una motivazione sul punto della quantificazione che, a quanto pare, regge anche al vaglio del giudice d'appello e dei giudici della Cassazione. Dopo la sentenza Amatucci, ci sono state aperture anche su altri tipi di valutazione purché garantiscano i principi di equità e uniformità, che sono i cardini sui quali devono fondarsi le nostre valutazioni.
  Fatta questa premessa, dopo aver esaminato il testo della proposta di legge C. 1063 del Comitato ristretto che ci è stata trasmessa, vorrei aggiungere qualche breve osservazione a quanto è stato già detto, aggiornandovi sugli eventi che possono avere, secondo me, una ripercussione sulla formulazione delle norme e di cui deve essere tenuto conto.
  La settimana scorsa sono stata all'annuale Assemblea nazionale degli Osservatori, che si è tenuta a Milano e dove un'intera sezione è stata dedicata al danno alla persona, anche nel confronto con alcuni colleghi di altri Paesi europei. Milano si è fatta anche portatrice di una interessantissima iniziativa di formazione decentrata. Sono stati, infatti, sentiti i rappresentanti di tutti e ventotto i Paesi dell'Unione e ognuno ha parlato di come si quantifica il danno. Va detto che il nostro sistema è un sistema di eccellenza, che garantisce la tutela della persona. Dobbiamo, quindi, salvaguardarlo, cercando di difenderlo da aggressioni al principio di uniformità.
  Le novità che ho rilevato rispetto al 2014, quando c'è stata l'ultima audizione, sono quattro. In primo luogo, le audizioni precedenti sono state effettuate alla luce della sentenza sul danno tanatologico che ha scardinato il sistema consolidato, cioè la sentenza n. 1361/2014, detta sentenza Scarano, della 3a sezione civile della Corte di Cassazione. Ne parlo perché ho visto che il danno tanatologico è stato richiamato all'articolo 2 della proposta di legge Bonafede. La prima novità è rappresentata dalla sentenza delle Sezioni unite n. 15350/2015, che ha escluso la configurabilità della fattispecie del danno tanatologico ove non sussista un apprezzabile tempo di agonia, del quale il defunto possa rendersi conto.
  Questa decisione può essere considerata umanamente crudele, e si è detto che veicola il messaggio che uccidere è meglio che ferire perché il risarcimento sarebbe meno costoso. In realtà si basa su una solida rielaborazione dell'impianto successorio, richiamato fin dal 1925 dalla Corte di cassazione. Pag. 5 L'articolo 84-bis, comma 2,delle disposizioni di attuazione del codice civile, introdotto dall'articolo 2 della proposta di legge, non può non tener conto, a mio avviso, del diritto giurisprudenziale che si è in tal modo formato.
  Dopo la sentenza n. 15350/2015, un'altra sentenza della 3a sezione della Cassazione, la n. 5684/2016, ha confermato, o non si è discostata, dall'orientamento delle sezioni unite, e forse non avrebbe potuto neanche farlo. Io consegno a voi questo messaggio, e magari lo riprenderemo dopo quando esaminerò le varie norme, ma di questo non si può non tenere conto, pena lo scardinamento di un intero impianto gius-civilistico, che non è soltanto quello del danno alla persona, ma anche quello successorio. Esistono principi per cui chi non è non può ereditare e non può trasmettere. È un fondamento per superare il quale c'è bisogno di una visione più ampia di quella sul danno alla persona. È il primo punto che vi volevo segnalare.
  In secondo luogo, come ha già segnalato la collega Mangano nella sua precedente audizione, nella tabella nazionale, che ho esaminato e mi sembra si fondi sui valori base della tabella del Tribunale di Milano, manca qualsiasi indicazione circa le ipotesi del danno per un sinistro causato a soggetto che decede, per altra ragione, prima del tempo considerato dalle tabelle come vita media. L'Osservatorio del Tribunale di Milano, nel gruppo di lavoro che si è occupato di questo nel corso dell'ultima Assemblea, lo ha chiamato «danno intermittente».
  Devo premettere che sul punto la tabella romana è andata più avanti di quella milanese perché ha tenuto conto della sentenza della Cassazione n. 2297/2011, che ha affermato che in questi casi la maggior parte del danno si deve considerare maturata al momento del sinistro e che il resto deve essere riproporzionato nel corso del residuo vita del soggetto. Nella tabella romana, in sede sperimentale nel 2012, rilevando questo problema di quantificazione, ha cercato di creare delle forchette di quantificazione.
  Vi dico subito che anche la tabella romana su questo si è rivelata insufficiente. Quando riprenderò il discorso, vi dirò che me ne sono dovuta discostare perché ho ritenuto, in alcuni casi concreti, che non si arrivasse a quel concetto di risarcimento giusto e pieno che ci chiedono la Corte di giustizia e le istituzione europea e dal quale non possiamo assolutamente prescindere. Questo è il secondo punto. Forse sarebbe opportuno che di questo teneste conto anche nella tabella a vocazione nazionale che viene introdotta all'articolo 84-bis delle disposizioni di attuazione.
  La terza novità che volevo segnalare e che merita un coordinamento è la recente riforma della magistratura onoraria che è entrata in vigore. È importante che tutte le modifiche normative siano inserite in modo estremamente chiaro e coordinato in quanto la competenza per valore della magistratura onoraria nella materia dei sinistri stradali sarà aumentata fino a 50.000 euro e ricomprenderà, quindi, una parte – seppur non grandissima – dei danni per lesioni macro-permanenti da sinistri stradali.
  Per quanto la magistratura onoraria stia svolgendo un lavoro per il quale bisogna assolutamente ringraziarla, anche per il grande supporto che offre alla magistratura togata, non possiamo dimenticare che la formazione professionale, sulla quale si sta molto lavorando, non è allineata a quella della magistratura togata. In termini di chiarezza dei provvedimenti normativi, questo deve essere tenuto in conto.
  Quarto punto che volevo segnalare, sempre in funzione della prevedibilità delle decisioni e che saluto con grande favore, è l'ottima previsione, al fine di favorire l'uniformità delle valutazioni, che il Ministero della giustizia provveda alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse l'anno precedente per quanto concerne la determinazione sia dei danni non patrimoniali sia del danno da perdita parentale. Volevo però segnalare, per evitare una duplicazione di fonti, che nel decreto ministeriale del 1° ottobre 2015, che ha per oggetto le misure attuative dell'Ufficio per il processo, all'articolo 7 è stata prevista la formazione Pag. 6di una banca dati della giurisprudenza di merito su base nazionale.
  Il problema della conoscibilità della giurisprudenza è un problema sentito in tutte le materie, non soltanto in quella risarcitoria. So che se ne sta occupando la Direzione per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) e credo che sarebbe importante un coordinamento volto sia a evitare la duplicazione dei prodotti, che sarebbe un dispendio di energie e di risorse, sia a potenziare l'iniziativa attraverso la previsione di un sistema – presso il Tribunale di Roma era già esistente il sistema SIRFIND, ma purtroppo da settembre è stato bloccato per mancanza di personale che lo potesse implementare – che dia conto, non soltanto della raccolta di giurisprudenza suddivisa per materie, ma anche della progressione degli arresti tra primo grado, appello e Cassazione, in modo da verificare le conferme e le riforme delle pronunce. È una cosa molto importante, che ci è stata molto utile, sia nelle valutazioni di professionalità sia nella valutazione dei nostri stessi orientamenti ,per vedere la loro tenuta al vaglio del giudice superiore.
  Vengo, se mi è consentito, all'esame del testo. Il novellato articolo 2059 del codice civile rivisita il concetto di danno non patrimoniale. Saluto con grande piacere e favore il fatto che venga introdotto e perfezionato il concetto, che nel codice vigente è molto sfumato. Concordo, però, con l'osservazione del professor Alpa, che ha ritenuto necessario aggiungere la lesione di diritti a quella di interessi e valori della persona. Visto che siamo giudici europei, ritengo doveroso, da parte di un moderno legislatore nazionale, richiamare, oltre alla tutela costituzionale, quella proveniente dal Trattato di Lisbona e dalla CEDU, cioè dalla Convenzione europea sui diritti umani, che rappresenta per noi un faro interpretativo.
  Concordo pienamente con le specificazioni contenute nel secondo comma volte a descrivere in modo onnicomprensivo il concetto di danno non patrimoniale.
  Per quanto riguarda l'articolo 2059-bis, che introdurrebbe nel codice civile il concetto di danno biologico come danno alla salute, concordo con questo riconoscimento sistematico. Osservo, però, che la liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale ulteriore rispetto al danno alla salute e riferibile alla sofferenza morale – quelli che adesso chiamiamo gli aspetti morali del danno e che le pronunce del 2008 ci hanno imposto di non classificare come voci specifiche e separate perché questo potrebbe determinare una duplicazione – senza parametri minimi e massimi determinerebbe il seguente computo, per il quale vi chiedo aiuto.
  Noi dovremmo quantificare un danno biologico secondo le tabelle dell'allegato A, che è parametrato sul punto pesante milanese, quello che ricomprende il danno base più il danno morale inglobato. A questo dovremmo aggiungere la personalizzazione in aumento o in diminuzione del 50 per cento, come ci indicano gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, e la sofferenza morale equitativamente liquidata dal giudice.
  Su questo credo che si possa rischiare di arrivare a duplicazioni risarcitorie, con un conflitto interpretativo che indurrebbe una iper-produzione giurisprudenziale. Lo vorrei segnalare in modo che possa essere contenuto e fatto oggetto di una rivisitazione che tenga conto dei calcoli e del quantum definitivo da liquidare.
  All'articolo 2059-ter si introduce un danno non patrimoniale derivante da lesione di altri diritti. Credo che sia un'ottima previsione il risarcimento del danno non patrimoniale per tutti gli aspetti che non sono danno alla salute e che sono, comunque, riferibili a lesione di interessi e valori. Aggiungerei, anche qui, i diritti, che devono essere il punto di riferimento principale, nonché il riferimento a Trattato di Lisbona e CEDU, come per il precedente articolo richiamato.
  L'articolo 84-bis si andrebbe ad aggiungere alle disposizioni di attuazione. Da molti anni si attende la tabella nazionale. Come ho detto, è stata adottata quella del Tribunale di Milano con il punto pesante, senza però la successiva griglia di personalizzazione, che tra l'altro aveva lasciato perplessi noi che applichiamo la tabella romana. Pag. 7 Quella tabella di personalizzazione è inversamente proporzionale alla percentuale di danno. Più si è danneggiati e meno si è personalizzabili e questo lo abbiamo ritenuto contrastante con i principi cardine, tant'è vero che ce ne siamo discostati e che abbiamo continuato ad applicare la nostra tabella romana.
  Riprendo, però, il discorso sul danno intermittente che ho lasciato prima. Sarebbe importante che nella tabella che avete adottato venisse inserita una ipotesi di quantificazione del danno con premorienza. Come vi ho detto, anche la tabella romana non mi è sembrata soddisfacente. Considerando che la Cassazione ci dice che la maggior parte del danno debba essere riferita al momento in cui si verifica il sinistro, credo che in un calcolo complessivo da riproporzionare non si possa andare in diminuzione di un 50 per cento, da ritenere maturato al momento dell'accadimento, per poi riproporzionare la successiva quantificazione rispetto al tempo di sopravvivenza del soggetto. Vi consegno queste riflessioni, che nei casi concreti mi hanno creato momenti di crisi nella decisione.
  Nutro molte perplessità sull'introduzione del danno tanatologico. Concordemente, il collega Oddi e io abbiamo rilevato, in primo luogo, che una fattispecie così contestata come il danno tanatologico si inserisce inevitabilmente nel sistema in modo dirompente, anche rispetto alla sentenza delle Sezioni unite del 2015 che vi ho segnalato. Ove il legislatore intenda farlo – io personalmente non sono contraria a priori – dovrà provvedere a introdurlo nel corpo di norme che disciplinano il danno non patrimoniale, ad esempio attraverso un articolo 2059-quater, ma non nelle disposizioni transitorie perché apparirebbe introdotto quasi per caso, di sfuggita.
  Il danno tanatologico è una fattispecie. Non può essere un'appendice delle tabelle. A meno che non abbiamo capito male il testo e questo lo chiedo a voi. Il testo dice che «in caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subito è stabilito nella misura dell'80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle tabelle di cui al primo comma». Noi abbiamo inteso, nella lettura del testo, che voi vi riferiate al danno tanatologico nell'accezione attualmente esclusa. Non vorrei che invece il riferimento fosse ai casi in cui attualmente lo si riconosce, cioè i casi in cui esiste un tempo apprezzabile di agonia.
  Se così fosse, vi chiederei e vi prospetterei di inserire l'inciso «ove ne ricorrano i presupposti». In questo modo, tutto il problema sarebbe sciolto e ci sarebbe un coordinamento con la sentenza delle Sezioni unite del 2015, che non lascia spazio ad altri dubbi interpretativi e ad altro filone e fiume di giurisprudenza che si andrebbe sicuramente a formare su questa apertura.
  Codificare questa fattispecie, se il significato è l'altro, significa sovvertire i principi su cui si basa il meccanismo successorio, con effetti destabilizzanti sulla compattezza di un sistema già messo duramente a prova nella sua organicità. È necessario, quindi, usare prudenza, coerenza e consapevolezza del fatto che abbiamo bisogno di strumenti che ci facciano recuperare certezza, per evitare il proliferare della giurisprudenza. È la bellezza del nostro lavoro, ma ultimamente lo ha messo a dura prova.
  Deve, inoltre, sottolinearsi sul punto che nel panorama europeo le uniche due isolate pronunce che riconoscono il danno tanatologico provengono dal Portogallo. Ho provato a esaminare una sentenza, ma non ho avuto la possibilità di farmela tradurre da un esperto giurista portoghese. Si tratta della sentenza n. 111/2007 della Suprema corte portoghese, che ha riconosciuto il risarcimento del danno da morte riformando solo sul quantum la quantificazione del danno che il giudice di prima istanza aveva liquidato in maniera irrisoria. Nella motivazione emerge, tuttavia, la consapevolezza dell'isolamento all'interno dei Paesi Ue di questo orientamento, che viene poggiato sull'applicazione dell'articolo 570 del codice civile portoghese, ma accompagnato dalla espressa consapevolezza, all'interno della motivazione della sentenza, di essere gli unici all'interno del sistema europeo a riconoscerlo. Pag. 8
  Passo all'esame dell'articolo 3 della proposta di legge dell'onorevole Bonafede, che prevede il riconoscimento del danno da perdita parentale, ed è accompagnato da una tabella che mi sembra si fermi al riconoscimento del danno per perdita parentale soltanto per i nonni. La tabella romana nel 2012 si è fatta carico di una più articolata tabellarizzazione, estendendo il danno, per esempio, anche ai nipoti nei confronti dei nonni e tenendo conto delle condizioni che caratterizzano il caso concreto e devono essere attentamente valutate, come, per esempio, la convivenza o la non convivenza.
  C'è un carico di oneri probatori che deve essere rigorosamente assolto e sul quale ci siamo basati per il riconoscimento. Tutto questo dovrà essere opportunamente coordinato con la legge sulle unioni civili di recente approvazione, in modo tale da aprire anche in questo senso agli aventi diritto.
  Passo, da ultimo, alle modifiche degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, che postulano l'eliminazione della differenza fra quantificazione delle lesioni micro-permanenti e quantificazione quelle delle lesioni macro-permanenti nei sinistri stradali, oltre che la possibilità per il giudice di aumentare o ridurre nella misura del 50 per cento sia l'invalidità temporanea, come detto prima, sia l'invalidità permanente.
  Dall'esame delle precedenti audizioni, ho visto che questo problema è stato già affrontato in termini di sostenibilità. Si è detto, infatti, che questa differenziazione delle micro-permanenti, la cui quantificazione è attualmente demandata a un decreto ministeriale, approvato annualmente, che prevede un quantum inferiore fino a 9 punti, è stata assolta come sistema sia dalla Corte di giustizia, che ha detto che i sistemi interni possono decidere in modo sovrano, sia dalla nostra Corte costituzionale.
  È stato anche detto che il sistema complessivo ha fornito una buona prova nella ripartizione sulla collettività dei costi e che il nuovo sistema, pur essendo in astratto condivisibile, imporrà certamente un innalzamento dei premi assicurativi tra tutta la collettività.
  Tuttavia, prima di formulare una diversa valutazione di queste due norme, vorrei chiedere a titolo informativo quanto questa disposizione abbia speranza di essere approvata. È, infatti, in corso di esame in Commissione giustizia al Senato, ed è stato già approvato dalla Camera, il disegno di legge per il mercato e la concorrenza del 2016 (S. 2085), che in relazione agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni prevede un impianto normativo completamente diverso.
  Mentre la proposta di legge Bonafede rafforza la tutela dei diritti fondamentali attraverso una aumentata valorizzazione della fattispecie del danno non patrimoniale, il testo del disegno di legge già approvato da un ramo del Parlamento mira, invece, ad accentuare la tutela del mercato e della concorrenza. Entrambi i testi prospettano una modifica degli articoli 138 e 139, ma presentano enormi differenze fra loro.
  Dall'esame del disegno di legge già approvato alla Camera e in corso di esame al Senato, emerge che: la tabella per le lesioni micro-permanenti viene proposta dal Ministero dello sviluppo economico e non dal Ministero della salute; viene mantenuta la distinzione, accompagnata da tabelle separate, tra il danno per lesioni micro e macro-permanenti; l'indennità temporanea per le micro-permanenti viene pesantemente calmierata; si prevede per le macro-permanenti un aumento fino al 30 per cento massimo per altri aspetti del danno incidenti sulla vita dinamico-relazionale del danneggiato, quelli che la scheda di accompagnamento predisposta dalla Camera descrive espressamente come danno esistenziale, con ciò dandoci l'indicazione che si tratta di una fattispecie che si vuole rivitalizzare – attenzione a quanto è stato detto sulla duplicazione; per le micro-permanenti gli altri aspetti morali consentono, come ci prescrive l'articolo 139 del codice delle assicurazioni nell'attualità, un aumento non superiore al 20 per cento.
  I due progetti di modifica sembrano tarati su differenti obiettivi. È auspicabile che il risultato finale non presenti contrasti perché questo scaricherebbe ancora una Pag. 9volta sul giudice difficili e insormontabili contrasti interpretativi che rendono il nostro compito sempre più arduo. Saluto con grande favore ciò che viene previsto dalla proposta di legge Bonafede, ma segnalo questi rischi. È necessario che ci arrivi un testo coordinato.
  Vi ringrazio molto per avermi ascoltato.

  PRESIDENTE. Grazie a lei, presidente.
  Do ora la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti e formulare osservazioni.

  ANDREA COLLETTI. Porrò alcune domande, ma vorrei anche interloquire, avendo di fronte una persona così esperta del tema.
  Lei ha posto il problema del danno intermittente, cioè della morte prematura per altra causa rispetto a quella del danno principale. Nella mia ottica, il diritto al risarcimento si esplica al momento del danno. Potrà essere un'ottica diversa da altre, ma so che la giurisprudenza della Cassazione e alcune sentenze di merito hanno modificato le cose. Se il diritto al risarcimento si esplica al momento del danno, qualora la morte avvenga, ad esempio, tre o quattro anni dopo per cause altre, teoricamente il diritto al risarcimento pieno dovrebbe spettare alla persona stessa.
  In base alle tabelle, il calcolo sulla durata della vita media è presuntivo. Il vero problema è che, essendo un calcolo presuntivo, per arrivare a un giusto ed equo risarcimento, qualora volessimo esplicitare il danno intermittente, bisognerebbe riparametrare ogni tabella sul valore dell'anno che si ha per quanto riguarda il danno alla vita futura. Faccio l'esempio di un danno da morte avvenuto dopo il termine della vita media previsto per ciascun genere.
  Come si valuta il danno per un soggetto maschio morto, per esempio, a 83 anni?

  ANTONELLA DI FLORIO, Presidente della 12a sezione civile del Tribunale di Roma. È proprio quello che cercavo di segnalare.
  La mia difficoltà nei casi concreti è stata proprio questa. Per quanto la tabella dia al giudice un range discrezionale, il sistema ha una rigidità. È un calcolo matematico che viene effettuato, come lei ha giustamente detto, sulla durata media della vita, che oltretutto non è stata ancora attualizzata. È calcolato sui 79 anni, quando adesso la vita media è 84. Per altro, non è differenziato nemmeno tra vita media di soggetto maschio e vita media di soggetto femmina.
  Il problema è che le forchette di personalizzazione che noi abbiamo creato restituivano un range percentuale da riconoscere come maturato subito al momento del sinistro a seconda della percentuale di danno biologico avuto. Questo poi veniva riparametrato sulla durata residua tra il momento del sinistro e il momento della morte per altra causa. Se la morte deriva dal sinistro, ovviamente il discorso è un altro.
  La grossa difficoltà è quella che lei ha segnalato. Quando c'è premorienza vicino al limite della speranza di vita media – nel mio caso il soggetto era morto, se non sbaglio, a 79 anni –, la riparametrazione comporta che la percentuale minima da liquidare come maturata al momento dell'accadimento del sinistro, che io ho ritenuto non sufficiente, sommata a quella successiva diano una cifra irrisoria.
  Un sistema tabellare postula una certa rigidità. Accanto alla fetta di rigidità che dobbiamo comunque mantenere, si potrebbe prevedere che un 50 per cento dell'intera quantificazione venga maturato, in ogni caso, al momento del sinistro. Nei casi in cui ci si avvicina abbastanza notevolmente alla durata della vita media, si potrebbe prescindere dal riproporzionamento o effettuare un riproporzionamento minimo.
  Consegno a voi, che siete gli autori della tabella, la ricerca di un calcolo che non sacrifichi i due principi fondamentali che ci chiede la Corte di giustizia europea e cioè un risarcimento giusto, equo e pieno e il non esporsi a vuoti risarcitori, che sono stati sanzionati anche dalla nostra Corte di cassazione. Non ci dimentichiamo che, dopo la sentenza Amatucci del 2011 che ha eletto le tabelle milanesi, ci sono state altre pronunce che hanno specificamente affermato Pag. 10che il risarcimento deve evitare le duplicazioni, ma anche i vuoti. Questi sono i due principi sui quali qualunque formulazione tabellare si deve, a mio avviso, basare, soprattutto, se viene modificato il sistema attuale al fine di garantire una maggiore uniformità.
  Lo sforzo deve essere fatto in questo senso.

  ANDREA COLLETTI. Le sottopongo altre due questioni.
  Quanto a danno morale o esistenziale, lei sa che una recente sentenza, cioè la n. 7766/2016, ha fatto tornare in auge il cosiddetto danno esistenziale. È vero che la Cassazione ha parlato di unitarietà del risarcimento, ma nell'ottica di un risarcimento più giusto, la legge può anche prevedere di disarticolare questa cosiddetta unitarietà per garantire che il risarcimento deciso dal giudice sia unitario, ma fondato su scale diverse in base al tipo di danno. La legge potrebbe contrastare con l'attuale giurisprudenza, ma essere formativa di una nuova giurisprudenza più aderente alla realtà.
  Le vorrei porre questo punto di vista.

  ANTONELLA DI FLORIO, Presidente della 12a sezione civile del Tribunale di Roma. È una scelta del legislatore.
  Se vuole essere fatta, serve la chiarezza di un inserimento nel sistema che non dia spazio a fiumi di giurisprudenza.

  ANDREA COLLETTI. La giurisprudenza ci sarà sempre.

  ANTONELLA DI FLORIO, Presidente della 12a sezione civile del Tribunale di Roma. Certo, ma più le leggi sono chiare, più la giurisprudenza è univoca.

  ANDREA COLLETTI. Da ultimo, vorrei parlare del danno tanatologico.
  Non le sembra che l'attuale giurisprudenza comprima il diritto al pieno risarcimento, anche a causa della recente sentenza delle Sezioni unite? Non è forse stata sacrificata la giustizia sostanziale alla giustizia formale? E la legge non farebbe meglio a prevedere un allargamento della possibilità di risarcire il danno tanatologico?
  Così come esplicitato dalla proposta di legge, io lo interpreto come un danno unitario da morte, dentro il quale vi è una divisione tra il danno tanatologico classico e il danno morale catastrofale. Si resta all'interno dell'unitarietà del cosiddetto danno da morte. Ritengo che questa visione sia più confacente sia a una sorta di giustizia sostanziale sia alla realtà sociale. In molte sentenze passate, ma anche in alcune recenti, la Cassazione ha aperto al danno tanatologico e io sono sicuro che prossimamente ci saranno sentenze contrarie alla sentenza delle Sezioni unite.
  Non ritiene che unificare nel concetto di danno tanatologico sia il danno classico sia il danno morale catastrofale, sebbene in contrasto con il diritto successorio, sia più confacente alla realtà e alla giustizia sostanziale che si ricerca nella legge?

  ANTONELLA DI FLORIO, Presidente della 12a sezione civile del Tribunale di Roma. La giustizia sostanziale deve essere tenuta in primo piano e ho detto che la pronuncia delle Sezioni unite può apparire crudele. Quello era un caso terribile dal punto di vista sostanziale, com'è terribile la maggior parte dei casi che noi affrontiamo in questa materia. Rimane il vulnus e cioè il fatto che chi non c'è non può essere destinatario di una successione e soprattutto non può trasmettere.
  È un principio che rimane sostanzialmente insuperato. Se lo si vuole superare in ragione dell'indicazione che lei sta dando, lo si deve fare modificando anche altro nel diritto delle successioni e nel libro del codice civile che questo riguarda.
  Altrimenti, si rischia di provocare un ritorno all'indietro, al solito principio riaffermato dalle Sezioni unite nel 2015.

  ALFONSO BONAFEDE. Sarò brevissimo, specificando che concordo.
  Se individuiamo l'ipotesi di danno da morte immediata nel classico sinistro stradale, l'accoglimento di una norma del genere introdurrebbe una sorta di danno Pag. 11punitivo. Una persona che uccide un'altra persona è chiamata nell'immediatezza a risarcirla. Non c'è differenza di opinioni nelle motivazioni. Per me il legislatore dovrebbe fare questo passo ulteriore.
  Detto ciò, lei osservava che c'è un possibile rischio di duplicazione nel caso di sofferenza morale a seguito di danno biologico personalizzato. Voglio chiarire che la norma tende a dare la possibilità al giudice di personalizzare il danno biologico nella maniera che ritiene più opportuna, partendo da un danno alla salute che è meglio quantificabile dal punto di vista ontologico.
  Non possiamo però togliere, ad esempio, il comma che si riferisce al danno morale e lasciare solo la personalizzazione. Nel secondo comma dell'articolo 2059-bis, infatti, è previsto che la sofferenza morale possa essere liquidata in una percentuale del danno biologico. La presidente Di Florio giustamente diceva che rischiamo di avere il danno personalizzato, il danno morale e così via. Questo rischio, tuttavia, nella realtà non c'è, se chiariamo che è facoltà del giudice valutare la situazione più aderente al caso concreto.
  Lo dico perché a volte una sofferenza morale particolarmente grave può non rientrare nella personalizzazione limitata attualmente prevista nelle tabelle di Milano. È sempre prevista la facoltà. È il giudice che ha la facoltà di farlo, laddove lo ritenga opportuno. Io ho preferito una norma che dia al giudice un ventaglio di opzioni più ampio per individuare come applicare la legge al singolo caso concreto, piuttosto che cercare di stringere e costringere il giudice a tirare da una parte o dall'altra voci di danno non relative.
  Credo che con una idea di questo tipo quella norma possa essere applicabile.

  ANTONELLA DI FLORIO, Presidente della 12a sezione civile del Tribunale di Roma. Si può specificare che ciò non deve comportare duplicazioni.
  Io condivido pienamente il suo discorso, ma le ripercussioni sono in termini di premi assicurativi. Non dimentichiamo che questa materia va in parallelo con la materia assicurativa. Dobbiamo cercare di tutelare al massimo il diritto della persona, non perdendo di vista quest'altro rischio, che è un rischio collaterale. Dobbiamo cercare di utilizzare un sistema tranquillizzante per le assicurazioni, che non porti a un aumento dei premi per tutta la collettività.
  La ripartizione non avviene sui singoli danneggiati, ma su tutti.

  PRESIDENTE. Ringraziamo la presidente Di Florio e restiamo in attesa del suo intervento scritto. Se il Tribunale di Roma ritiene, potrete inviarci anche suggerimenti di modifica del testo.
  Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 12.30.

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