CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2016
737.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Atto n. 337).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
   ricordato che con legge di delegazione europea 2014 (articolo 1, All. B della legge 9 luglio 2015, n. 114) è stata conferita al Governo la delega per il recepimento della direttiva senza fissare principi e criteri specifici di delega;
   rilevato che il pronto recepimento della direttiva, il cui termine è scaduto il 18 novembre 2016, si rende necessario al fine di prevenire l'apertura di una procedura di infrazione a carico dell'Italia;
   richiamato l'obiettivo della direttiva volta a ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e ad attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, attraverso l'adozione di un quadro comune di misure per lo sviluppo di un mercato ampio di combustibili alternativi, individuati in elettricità, gas naturale e idrogeno;
   ricordato che la direttiva impone a ciascuno Stato membro di adottare (entro il 18 novembre 2016) un Quadro Strategico Nazionale per la realizzazione dell'infrastruttura nel rispetto dei requisiti minimi per la costruzione, inclusi i punti di ricarica e i punti di rifornimento, delle specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e dei requisiti concernenti le informazioni agli utenti, fissati dalla direttiva medesima;
   preso atto che lo schema di decreto reca disposizioni specifiche per la fornitura di elettricità per il trasporto, di idrogeno per il trasporto stradale, di gas naturale per trasporto, dando diretta e completa attuazione alla direttiva, nonché norme sulla fornitura di gas di petrolio liquefatto, che la direttiva medesima include tra i combustibili alternativi;
   tenuto conto altresì che allo schema di decreto legislativo risulta allegato il Quadro strategico nazionale da inviare alla Commissione europea;
   osservato come le esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi sottese alla direttiva richiedano di adottare, a livello nazionale, un approccio tecnologicamente neutrale (Considerando n. 22), prevedendo disposizioni e politiche di promozione rivolte a tutti i prodotti alternativi, al fine di favorire una diffusione su larga scala dei veicoli a motore alimentati da fonti alternative;
   segnalata, sul punto, l'opportunità di adattare alcune disposizione dello schema di decreto a tale principio, estendendo, all'articolo 2, le opzioni di alimentazione di un generatore elettrico isolato a tutti i combustibili alternativi senza alcuna prerogativa o distinzione, e includendo, all'articolo 18, tutti i carburanti alternativi nell'obbligo di acquisto di veicoli, nella percentuale prevista, da parte delle pubbliche amministrazioni;
   evidenziato inoltre come la direttiva, nella definizione dei combustibili alternativi, faccia riferimento alla fornitura di Pag. 365energia per il trasporto, senza fornire ulteriori specificazioni in merito alla tipologia o settore (stradale, ferroviario, marittimo, ecc.);
   ritenuto al riguardo che la direttiva, fissando i requisiti minimi dell'infrastruttura relativa alla fornitura di idrogeno per il trasporto stradale (articolo 5), non sembra con ciò precludere agli Stati membri la possibilità di favorire le possibilità di utilizzo dell'idrogeno, agevolandone gli sviluppi in tutte le tipologie di trasporto;
   valutata pertanto l'esigenza, con specifico riferimento all'idrogeno, di estendere al trasporto genericamente inteso le disposizioni dello schema di decreto legislativo riguardanti la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modifiche allo schema di decreto legislativo:
    a) all'articolo 2, comma 1, lettera f), estendere le opzioni di alimentazione di un generatore elettrico isolato a tutti i combustibili alternativi;
    b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 2, e all'articolo 5, relativi alla fornitura di idrogeno, eliminare il riferimento esclusivo al trasporto stradale;
    c) all'articolo 18, comma 9, riferire l'obbligo di acquisto di veicoli da parte delle pubbliche amministrazioni a tutti i carburanti alternativi.