CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 luglio 2016
669.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (C. 3886 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 3886 Governo, di conversione in legge del DL 98/2016 recante: «Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA»;
   evidenziato che il provvedimento interviene sulle procedure di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, modificando alcune disposizioni riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti, o affittuari, del complesso aziendale; sono inoltre previste disposizioni in tema di finanziamenti ad imprese strategiche;
   ricordato che il 20 gennaio 2016 la Commissione europea – ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2 del TFUE – ha avviato un'investigazione formale per accertare l'esistenza di possibili aiuti di Stato a favore dell'acciaieria Ilva spa in amministrazione straordinaria e che tale procedimento è stato esteso, il 13 maggio 2016, anche al prestito di 300 milioni di euro concesso ai sensi del decreto-legge n. 191 del 2015;
   ricordato altresì che in relazione allo Stabilimento Ilva di Taranto la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (n. 2013/2177) contestando la violazione della direttiva 2008/1/UE (cd. Direttiva IPPC, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento fino al 7 gennaio 2014), e della direttiva 2010/75/UE (relativa alle emissioni industriali, a decorrere dal 7 gennaio 2014);
   preso atto che il provvedimento interviene con specifiche disposizioni (articolo 1, comma 1, lettera a) e articolo 2, comma 1) sulle modalità e i tempi della restituzione dei finanziamenti statali erogati ai sensi del decreto-legge n. 191 del 2015;
   richiamate inoltre le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 1, comma 4, che intervengono espressamente a modifica ed integrazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. Piano ambientale), definendo una più cogente ed efficace procedura e prorogando di diciotto mesi il termine ultimo per la sua attuazione;
   considerato che le disposizioni citate, sono volte a facilitare il completamento della procedura di cessione del gruppo Ilva, e hanno una stretta correlazione con le questioni oggetto dei rilievi avanzati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;
   sottolineato, in particolare, che le misure finanziarie previste dallo Stato italiano – ivi compresa l'autorizzazione concessa dal decreto-legge n. 191 del 2015 Pag. 197agli amministratori straordinari a contrarre finanziamenti statali fino a 800 milioni di euro – sono finalizzate ad assicurare all'organo commissariale del Gruppo Ilva i mezzi necessari per dare attuazione in via d'urgenza agli interventi di risanamento ambientale, indispensabili per sanare la citata procedura di infrazione;
   evidenziato pertanto che le misure recate dal provvedimento in esame possono contribuire al percorso già avviato dall'Italia per il risanamento ambientale dell'area di Taranto, nonché alla definizione positiva delle procedure avviate dalle Istituzioni europee;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si adoperi la Commissione di merito affinché, nell'iter di conversione del decreto-legge in esame, l'impegno del Governo per una concreta e definitiva soluzione delle criticità emerse a livello europeo nel caso Ilva sia sostenuto mediante previsioni normative che garantiscano allo stesso tempo il pieno rispetto della disciplina europea e la risoluzione del contenzioso in atto.

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ALLEGATO 2

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (C. 3886 Governo)

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE FORMULATA DAL GRUPPO M5S

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, che modifica alcune disposizioni riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;
   considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera a), dispone che sia l'amministrazione straordinaria a dover rimborsare i 300 milioni di euro erogati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015 e non l'acquirente o affittuario aggiudicatario della procedura di cessione come precedentemente stabilito. Ciò comporta che la predetta somma di 300 milioni di euro erogati dal Ministero delle Finanze sarà restituita dalla amministrazione straordinaria di ILVA, ovvero andrà a valere su risorse statali pubbliche, facendo peraltro divenire questo debito prioritario rispetto gli altri da questa contratti. Una siffatta modifica si può certamente ritenere contraria alla normativa europea sugli aiuti di Stato. Si ricordi infatti che con decisione n. 2496/96/CECA della Commissione l'erogazione di sostegno pubblico per soccorrere e ristrutturare le imprese in difficoltà nel settore siderurgico è stato escluso. In tale contesto, inoltre, il 20 gennaio 2016 la Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita per aiuti di Stato riguardante l'ILVA di Taranto ed in particolare per: il trasferimento dei fondi oggetto di sequestro; la legge sui prestiti prededucibili; la garanzia statale ed infine il pagamento di Fintecna. Il 13 maggio la Commissione ha aggiunto al vaglio anche il predetto prestito di 300 milioni, ritenendolo incompatibile con la normativa sugli aiuti di Stato e con il mercato interno in quanto comporta l'utilizzo di risorse statali e si configura come misura specificamente rivolta all'Ilva, conferendole un indebito vantaggio derivante dal fatto che risoluta improbabile che un operatore privato di mercato avrebbe erogato tale prestito. Sulla base di quanto predetto e delle motivazioni addotte dalla Commissione europea risulta pertanto evidente che la nuova configurazione del prestito, definita dal decreto in esame, si verrà a configurare come aiuto di Stato. Tale aiuto è da considerarsi tanto più grave se si ricorda che lo stabilimento ILVA di Taranto è il più grande impianto siderurgico dell'UE ed in quanto tale l'alterazione del mercato derivante dagli aiuti di Stato concessi ad ILVA ha un impatto sull'intero comparto siderurgico europeo;
   valutato che, alla luce di una considerazione onnicomprensiva dei costi e dei benefici di natura principalmente economica, ambientale ed occupazionale, la migliore strategia di lungo periodo consiste nella totale chiusura dello stabilimento ILVA di Taranto, da accompagnarsi alla bonifica ambientale e alla riqualificazione Pag. 199e reinserimento del personale lavoratore nel comparto turistico;
   considerato che l'articolo 1, comma 4, lettera a), produce, tra l'altro, lo slittamento di 18 mesi del limite massimo stabilito per l'attuazione del Piano ambientale, definito tenendo conto delle norme ambientali e dei requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea. Il termine ultimo per la completa attuazione del predetto Piano ambientale è parte integrante dello stesso. Si ricorda inoltre che è stata avviata la procedura di infrazione n. 2013/2177 che contesta, in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto, la violazione della direttiva 2008/1/UE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento fino al 7 gennaio 2014 e della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Inoltre, la gravità della situazione relativa all'inquinamento è tale e persiste da così lungo tempo che la CEDU ha formalmente avviato un procedimento contro l'Italia perché lo Stato non ha protetto la salute dei cittadini di Taranto dagli effetti delle emissioni inquinanti dell'Ilva;
   valutato che l'estensione all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, dell'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale introdotta dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 appare immotivata e passibile di aumentare il rischio ambientale;
   considerato inoltre che i requisiti previsti per la nomina degli esperti indipendenti nell'articolo 1, comma 1, lettera b) al capoverso che introduce il comma 8.2 prevede la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente, di un Comitato di tre esperti a cui è affidato lo svolgimento dell'istruttoria relativamente alla valutazione delle modifiche e delle integrazioni concernenti il Piano ambientale proposte nelle offerte e successivamente l'attuazione delle modifiche medesime. In considerazione della rilevanza ambientale e sociale del compito, i requisiti previsti appaiono insufficienti per una reale terzietà ed in particolare per garantire ai cittadini che la bonifica avvenga realmente a tutela dell'ambiente e delle persone e non sulla base di criteri economici;
   esprime
   PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015)586 final) – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso il completamento dell'Unione bancaria (COM(2015)587 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminate la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi COM(2015)586 e la comunicazione «Verso il completamento dell'Unione bancaria COM(2015)587;
   rilevato che i documenti in esame si collocano nel quadro delle azioni intraprese dalle istituzioni europee per rispondere alla condizione di grave precarietà del sistema finanziario europeo;
   ricordato infatti che, onde porre fine al circolo vizioso tra crisi dei sistemi bancari e crescita del debito sovrano, la Commissione europea ha avviato la costruzione dell'Unione bancaria, fondata su tre pilastri, due dei quali già realizzati: un sistema unico di vigilanza (mediante il meccanismo unico di vigilanza bancaria, single supervisory mechanism, SSM) e un meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, dotato anche di un fondo comune, che mira a limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi;
   evidenziato come la Comunicazione e la proposta di regolamento in esame intendano realizzare concretamente il terzo dei pilastri costituenti l'Unione bancaria, ovvero un sistema comune di assicurazione dei depositi bancari (European deposit insurance scheme, EDIS);
   richiamati i contenuti della Comunicazione (COM(2015)587), che prospetta misure volte a ridurre i rischi residui nel settore bancario, riducendo le opzioni e le discrezionalità nazionali nell'applicazione delle norme prudenziali e procedendo nell'armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi;
   sottolineata in tale quadro l'opportunità che il Comitato di risoluzione unico (istituito dal regolamento UE/2014/806, e pienamente operativo da gennaio 2016) debba poter intervenire in modo tempestivo ed efficace nel caso di banche in dissesto o a rischio di dissesto per salvaguardare la stabilità finanziaria e limitare i costi potenziali per l'intero settore bancario e per i contribuenti;
   evidenziata inoltre l'opportunità di un rafforzamento della convergenza fra gli Stati membri per quanto riguarda la normativa sull'insolvenza e le procedure di ristrutturazione, come evidenziato nel piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali presentato dalla Commissione europea il 30 settembre 2015, nonché l'opportunità che l'uso dei finanziamenti pubblici per mantenere la solvibilità e la resilienza del settore Pag. 201bancario sia ridotto al minimo e sia disponibile solo in ultima istanza;
   osservato che la base giuridica della proposta di regolamento COM(2015)586 è costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno; a fronte delle obiezioni di taluni Stati membri, nel parere pubblicato il 12 aprile 2016 il Servizio giuridico del Consiglio dell'UE ha confermato la fondatezza di tale base giuridica;
   sottolineato che la proposta di regolamento (COM(2015)586) prospetta opportunamente un'attuazione graduale, con il progressivo subentro dell'EDIS ai sistemi nazionali di garanzia, sino a pervenire nel 2024 ad una situazione nella quale l'EDIS assicurerà integralmente i sistemi nazionali;
   rilevato come si opererebbe in tal modo una sorta di mutualizzazione, che ha suscitato perplessità di alcuni paesi membri i quali temono che i propri sistemi bancari siano chiamati a finanziare interventi a favore di depositanti di altri paesi per l'insolvenza di banche straniere;
   preso atto che il negoziato appare molto complesso, avendo alcuni Stati membri (tra cui la Germania) richiesto che l'approvazione del sistema comune di assicurazione dei depositi sia subordinata alla previa armonizzazione di altre importanti normative nazionali, quali le leggi fallimentari, la disciplina delle garanzie, alcuni aspetti relativi al trattamento fiscale e, soprattutto, all'introduzione di requisiti prudenziali sui titoli di Stato detenuti dalle banche;
   sottolineata l'opportunità che nel corso dei negoziati si proceda con il massimo senso di responsabilità, anche al fine di non assumere posizioni pregiudiziali che possano mettere in dubbio l'affidabilità di Paesi partner, in tal modo alimentando le pressioni speculative e minando, di conseguenza, la stabilità dell'eurozona nel suo complesso;
   auspicato in conclusione che, nelle competenti sedi negoziali, si possa pervenire quanto prima all'adozione del regolamento istitutivo dell'EDIS, sulla base dell'impegno assunto a completare il progetto dell'Unione bancaria, pilastro fondamentale per la stabilità dell'area euro;
   rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla VI Commissione Finanze, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.