CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 marzo 2016
604.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima (Nuovo testo C. 2892 Molteni).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2892 Molteni, recante «Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima»;
   considerato che l'articolo unico del testo della proposta di legge elaborato dalla Commissione Giustizia interviene sul codice penale per modificare l'articolo 59, che apre il Capo II relativo alle circostanze del reato del Titolo III del Libro I;
   preso atto che, il provvedimento aggiunge un comma al predetto articolo 59 del codice penale, in base al quale nella legittima difesa domiciliare (articolo 52, secondo comma, del codice penale) è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore, se sussiste la simultanea presenza di due condizioni: se l'errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico; se detto errore è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto;
   evidenziato che la modifica legislativa è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale, con riguardo all'ordinamento penale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   rilevato che appare opportuno valutare se chiarire meglio il riferimento ai «limiti imposti» contenuto nel testo alla luce dei principi costituzionali di tassatività e determinatezza della fattispecie,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il riferimento ai «limiti imposti» alla luce dei principi costituzionali di tassatività e determinatezza della fattispecie.