CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 febbraio 2016
584.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.
Nuovo testo C. 3084 Governo.
(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, ricorda che il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica – aperto alla firma a Strasburgo, nell'ambito del Consiglio d'Europa, il 28 gennaio 2003, ed entrato in vigore a livello internazionale il 1o marzo 2006 – riguarda la Convenzione sulla criminalità informatica e comporta una estensione di essa mirante a includere nella sua portata i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo in tal modo alle Parti di poter utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione anche per il contrasto di tali reati.
  Segnala che il Protocollo addizionale è stato sinora ratificato da 24 paesi, mentre 14 Stati, tra cui l'Italia, lo hanno meramente firmato (la firma dell'Italia porta la data del 9 novembre 2011).Pag. 217
  La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica è il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche.
  L'accezione di reati informatici assunta dalla Convenzione è ben più ampia della classica area dei reati cibernetici, in quanto estende la sua portata a tutti i reati in qualunque modo commessi attraverso un sistema informatico e a quelli di cui si debbano o possano raccogliere prove in forma elettronica.
  La Convenzione si propone di perseguire una politica comune fra gli Stati membri, attraverso l'adozione di una legislazione appropriata, che consenta di combattere il crimine informatico in maniera coordinata.
  Entrata in vigore a livello internazionale il 1o luglio 2004, la Convenzione attualmente risulta ratificata da 47 Paesi, fra i quali figurano quelli a più alto sviluppo tecnologico quali la Germania, il Regno Unito, la Spagna, la Svizzera, nonché alcuni Stati non membri del Consiglio d'Europa, ovvero Canada, Australia, Giappone e Stati Uniti.
  L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 18 marzo 2008, n. 48.
  Il Protocollo addizionale – strutturato in 16 articoli, preceduti da un ampio preambolo – prevede che gli Stati parte definiscano come reato la diffusione o altre forme di messa a disposizione del pubblico per il tramite di un sistema informatico di materiale razzista e xenofobico (articolo 3) e di materiale che neghi, minimizzi in modo palese, approvi o giustifichi degli atti che costituiscano la fattispecie di genocidio o crimine contro l'umanità, come definiti dal diritto internazionale e riconosciuti come tali da una decisione definitiva del Tribunale militare internazionale o ogni altra corte internazionale (articolo 6).
  Come evidenziato nella relazione illustrativa al disegno di legge, il Protocollo presenta elementi di contatto con la disciplina della decisione quadro 2008/913/GAI, volta a fornire una impostazione penale comune degli Stati membri nel contrasto ai fenomeni di razzismo e xenofobia. Secondo la Commissione Europea sussistono lacune nel recepimento dei contenuti della decisione quadro nell'ordinamento italiano, le cui fonti fondamentali in materia, oltre che dal codice penale, sono costituite dalla legge n. 962 del 1967 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio), dalla cosiddetta legge Mancino (legge n. 205 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 122 del 1993) nonché, soprattutto, dalla legge n. 654 del 1975 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966, sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.
  Le lacune rilevate dalla Commissione nell'ordinamento nazionale riguardano la repressione dell'apologia, la negazione o la minimizzazione dei crimini contro l'umanità come definiti dagli statuti della Corte penale internazionale e del Tribunale militare internazionale, nonché la disciplina dei reati di istigazione alla violenza e all'odio razziale, cioè le fattispecie sanzionate dall'articolo 3 della citata legge n. 654 del 1975.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di quattro articoli.
  L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, come di consueto, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale.
  L'articolo 3 del disegno di legge – al fine di dare attuazione ai contenuti del Protocollo integrativo – integra la disciplina nazionale finalizzata alla repressione della discriminazione razziale e della xenofobia in tutte le sue manifestazioni. Più precisamente, viene modificato l'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come modificato dalla legge Mancino e, da ultimo, dalla legge n. 85 del 2006, di riforma dei reati di opinione – che attualmente sanziona: con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (lettera a)); con la Pag. 218reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (lettera b)).
  Rileva che nell'attuale disciplina manca qualsiasi riferimento alle modalità di commissione degli illeciti (come previste, in particolare, dall'articolo 3 del Protocollo), così come alla rilevanza penale della distribuzione di pubblicazioni che negano o minimizzano grossolanamente, giustificano o approvano il genocidio e i crimini di guerra e contro l'umanità (previsti dall'articolo 6 del Protocollo).
  A seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri nel corso dell'esame parlamentare (approvazione emendamento dei relatori 3.2), il disegno di legge in esame interviene sull'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, con le seguenti modifiche:
   introduce le nuove fattispecie di reato consistenti nella distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale razzista o xenofobo (comma 1, lettera a));
   precisa che tali nuove condotte, nonché la condotta di chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero di chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, dalle quali deriva la pena della reclusione fino a un anno e 6 mesi o della multa fino a 6.000 euro, possano essere tenute con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico (comma 1, lettera a));
   introduce, in relazione alle suddette fattispecie, nonché a quelle di violenza o atti di provocazione alla violenza o istigazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lettera b)), un'aggravante quando la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano sulla minimizzazione in modo grave, sull'approvazione, sulla giustificazione o sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dallo statuto della Corte penale internazionale (legge n. 232 del 1999), tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro (nuovo comma 3-bis).

  L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In base alla relazione illustrativa al disegno di legge, l'attuazione del Protocollo nell'ordinamento italiano non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Ricorda che sulle stesse norme interviene, con finalità parzialmente coincidenti, il disegno di legge S. 54-B, che introduce la cosiddetta aggravante di negazionismo. Il provvedimento, tornato all'esame del Senato dopo le modifiche introdotte dalla Camera, si compone di un unico articolo che – aggiungendo un comma 3-bis all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 – introduce una circostanza aggravante nei casi in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento all'odio razziale e alla xenofobia si fondino «in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra» come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale. La formulazione del testo sottoposto all'esame della Commissione si discosta dunque da quella all'esame del Senato perché fonda l'aggravante anche sulla «minimizzazione in modo grave», sull'approvazione e la giustificazione della Shoah.

  Paolo TANCREDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

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TESTO AGGIORNATO ALL'11 FEBBRAIO 2016

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.
Atto n. 255.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame intende recepire la direttiva 2014/91/UE (cosiddetta UCITS V, che modifica la direttiva 2009/65/CE, e il cui termine di recepimento è fissato al 18 marzo 2016), concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni.
  Contestualmente si intende recepire la direttiva 2014/65/UE (cosiddetta MiFID II, termine di recepimento il 3 luglio 2016) relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.
  Sono a tal fine apportate modifiche al Testo unico finanziario – TUF, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  Si intende così attuare la delega contenuta negli articoli 1, 9 e 10 della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), i quali indicano i principi e criteri direttivi per il recepimento delle menzionate direttive.
  Segnala che sulle questioni in esame sono stati emanati recentemente il decreto legislativo n. 44 del 2014, sui gestori di fondi di investimento alternativi, e il decreto legislativo n. 72 del 2015 (in attuazione della direttiva CRD IV), i quali contengono disposizioni che riguardano le funzioni di depositario e le politiche retributive.
  Lo schema in esame, pertanto, si concentra prevalentemente sul regime sanzionatorio, anche in attuazione della direttiva MiFID II.
  Passando quindi ad illustrare rapidamente il contenuto del provvedimento, ricorda che l'articolo 1 modifica il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF – decreto legislativo n. 58 del 1998), dando così attuazione tanto alla Direttiva 2014/91/UE, in materia di organismi di investimento collettivo in valori immobiliari, quanto alla Direttiva 2014/65/UE, in materia di mercati degli strumenti finanziari.
  La lettera a) interviene sull'articolo 4 del TUF, relativo alla collaborazione tra le autorità di vigilanza, prevedendo che, quando l'autorità giudiziaria procede in relazione a specifici reati, possano essere informate anche Banca d'Italia e Consob. La relazione di accompagnamento motiva l'elenco dei reati con il tentativo di individuare quelle violazioni che nel nostro ordinamento hanno rilievo penale.
  Le informazioni così acquisite da Banca d'Italia e Consob saranno trasmesse all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati AESFEM, come previsto dall'articolo 195-ter TUF.
  La lettera b) modifica l'articolo 48 del Testo unico, relativo ai compiti del depositario.
  L'incarico di depositario può essere assunto da banche autorizzate in Italia, succursali italiane di banche comunitarie, Sim e succursali italiane di imprese di Pag. 220investimento. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di depositario e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico (articolo 47 del TUF).
  La direttiva UCITS prevede tra i compiti del depositario che questi assicuri che il valore delle quote dell'OICVM sia calcolato conformemente al diritto nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo del fondo. Tra i compiti propri del depositario non rientra, pertanto, il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, bensì la verifica della correttezza di tale calcolo.
  Con la modifica prevista all'articolo 48 del TUF dalla lettera b), n. 1), è soppressa la disposizione che assegna al depositario, su incarico del gestore, il compito di provvedere a tale calcolo del valore delle parti nel caso di OICVM italiani.
  Peraltro il nuovo comma 3-bis dell'articolo 48 (introdotto dalla lettera b), n.2)) prevede che qualora il gestore deleghi al depositario tale funzione (in regime di esternalizzazione), il depositario, nel quale si sommano i due ruoli (calcolo del valore e verifica della sua correttezza) deve adottare misure organizzative e di gestione dei conflitti di interesse conformi alle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Il depositario deve conseguentemente separare, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti.
  La lettera c) inserisce, nella sezione del TUF sull'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti, il nuovo articolo 98-sexies, che estende la disciplina sugli obblighi di segnalazione delle violazioni (prevista dagli articoli 8-bis e 8-ter del TUF) anche all'offerta al pubblico di quote o azioni di OICVM.
  Le lettere d), e) ed f) modificano l'entità della sanzione amministrativa applicata alle società in caso di abuso di denominazione (articolo 188, comma 1, TUF), partecipazione al capitale (articolo 189, comma 1, TUF) e altre violazioni della disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (articolo 190, comma 1, TUF).
  La lettera f) interviene inoltre sull'articolo 190 TUF per:
   escludere l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nell'ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla riserva di attività nella gestione collettiva del risparmio (articolo 32-quater, comma 1 e 3, TUF). La relazione di accompagnamento dello schema giustifica questa esclusione in quanto «per l'esercizio abusivo dell'attività di gestione collettiva del risparmio è già prevista la sanzione penale ai sensi dell'articolo 166, comma 1, TUF»;
   prevedere l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di gestori e depositari di Fondi di investimento alternativi (FIA) che violino le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231 del 2013 (che integra la direttiva 2011/61/UE, AIFMD) e delle relative disposizioni attuative.

  La lettera g) interviene sull'articolo 190-bis del TUF, per disciplinare l'interdizione permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati; attualmente la disposizione prevede soltanto l'interdizione temporanea (da 6 mesi a 3 anni).
  La lettera h) sostituisce l'articolo 191 del TUF, sull'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita, con la finalità modificare le sanzioni per la violazione delle disposizioni sull'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti e di consentire l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
  La lettera i) modifica l'articolo 194-bis del TUF, relativo ai criteri che gli organismi di vigilanza devono applicare per determinare la sanzione amministrativa.
  La riforma aggiunge tra i criteri:
   la valutazione dell'elemento soggettivo del trasgressore, distinguendo il dolo dalla colpa e chiedendo all'autorità di vigilanza di apprezzare anche il grado (o l'intensità) della colpa. Si ricorda, infatti, che in base Pag. 221alla nuova formulazione dell'articolo 190-bis TUF solo la colpa grave può, oltre al dolo, determinare l'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione (v. sopra, lettera g));
   la condotta del trasgressore successiva all'illecito, al fine di valutare positivamente le attività finalizzate ad evitare il ripetersi della violazione.

  Il nuovo articolo 194-bis specifica che i parametri elencati concorrono non solo alla determinazione dell'entità della sanzione, ma anche alla scelta tra il tipo e la durata delle stesse.
  La lettera l) interviene sull'articolo 194-quater del TUF, relativo all'ordine di porre termine alle violazioni. La riforma, modificando la norma che consente agli organismi di vigilanza di applicare, al posto della sanzione amministrativa pecuniaria, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare ed il termine per l'adempimento, prevede questa modalità sanzionatoria anche per le violazioni delle disposizioni sull'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti (articoli 98-ter e 98-quater TUF), purché si tratti di violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità.
  La lettera m) inserisce nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria l'articolo 194-septies, che disciplina una ulteriore alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria: la dichiarazione pubblica. In relazione a specifiche violazioni, connotate da scarsa offensività o pericolosità e cessate, Banca d'Italia e Consob possono cioè, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria, applicare una sanzione che consiste in una dichiarazione pubblica che identifica la violazione commessa ed il soggetto responsabile.
  La lettera n) modifica l'articolo 195-bis del TUF, che disciplina la pubblicazione nel sito Internet della Banca d'Italia o nel Bollettino della Consob del provvedimento di applicazione delle sanzioni.
  Infine, la lettera o) integra l'articolo 195-ter del TUF, relativo agli obblighi di comunicazione all'Autorità bancaria europea (ABE) delle sanzioni applicate. Lo schema di decreto aggiunge alla formulazione attuale l'obbligo per Consob e Banca d'Italia di comunicare i provvedimenti sanzionatori amministrativi nonché le sentenze penali di condanna all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM).
  L'articolo 2 dello schema, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 114 del 2015, prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria.

  Paolo TANCREDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.
COM(2015)610 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
Doc. LXXXVII-
bis, n. 4.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.
15258/15.
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento).