CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 27 febbraio 2015
397.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Nuovo testo C. 2124 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2124 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
   preso atto che, l'articolo 10, comma 1, inserisce nel codice penale il nuovo reato di traffico e abbandono di materie nucleari o di materiali ad alta radioattività (articolo 437-bis c.p.) disciplinando un illecito penale, che trova applicazione salvo che il fatto non costituisca più grave reato e prevedendo, in caso di pericolo astratto per l'incolumità pubblica, derivante dall'idoneità del materiale nucleare a cagionare la morte o le lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni alle cose o all'ambiente, la pena della reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro;
   rilevato che il secondo comma dell'articolo 437-bis aggrava il reato quando il pericolo da astratto diviene concreto e riguarda un danno all'ambiente e che il terzo comma del medesimo articolo 437-bis aggrava ulteriormente il reato quando dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone;
   osservato che, ove l'aggravamento di pena del terzo comma sia riferito alla pena base prevista dal primo comma (reclusione da 2 a 6 anni), l'aumento di pena in caso di pericolo concreto per la vita delle persone determina l'applicazione di una pena inferiore rispetto a quella prevista per il pericolo concreto di un danno all'ambiente (reclusione da 8 a 20 anni) e rilevato, altresì, che la predetta disposizione punisce con la reclusione fino a 20 anni un reato di pericolo e non disciplina il reato di danno all'ambiente;
   considerato che le disposizioni da esso recate, autorizzando la ratifica degli emendamenti ad una convenzione internazionale e dettando disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno volte, in particolare, a introdurre nuove fattispecie penali, sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), e «ordinamento penale» (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), di esclusiva competenza legislativa statale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.