CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2015
412.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (Nuovo testo C. 2617 Governo e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile Universale (C. 2617);
   preso atto che il provvedimento è finalizzato ad operare una riforma complessiva degli enti privati del Terzo settore e delle attività dirette a finalità solidaristiche e di interesse generale, con l'obiettivo, tra gli altri, di valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale;
   ritenuto come tale obiettivo appaia coerente con gli indirizzi espressi a livello europeo in materia di economia sociale e di innovazione sociale;
   richiamata al riguardo la Comunicazione della Commissione europea» Social Business Initiative» (COM (2011)682), in cui si riconosce che le imprese sociali sono funzionali agli obiettivi della Strategia Europa 2020, in quanto partecipano a una crescita intelligente e sostenibile che privilegia l'aspetto umano e la coesione sociale, ponendo al centro una crescita inclusiva;
   ricordato altresì che sul tema è intervenuto il Parlamento europeo con la risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale, in cui si esortano l'Unione europea e gli Stati membri a provvedere al riconoscimento dell'economia sociale, e dei soggetti che ne fanno parte, nell'ambito della loro legislazione e delle loro politiche;
   considerato che il tema del Terzo settore appare strettamente connesso anche alla disciplina sugli appalti pubblici di derivazione europea;
   richiamate sul punto le direttive 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali – attualmente all'esame del Senato – che, con riguardo agli affidamenti, prevedono misure specifiche per le imprese sociali, nonché disposizioni sugli appalti riservati e sulle clausole sociali, per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, operando – quanto agli affidamenti di servizi sociali – in un'ottica di qualità dei servizi stessi con un'attenzione particolare al contesto sociale di riferimento;
   richiamate altresì le conclusioni della Conferenza di Roma del 17 e 18 novembre 2014 sull'economia sociale, organizzata nell'ambito del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, che individuano tra le priorità dell'azione istituzionale, da un lato, la verifica dell'uso dei fondi strutturali per la promozione e il supporto dell'economia sociale e, dall'altro, l'inclusione nel Piano di investimenti per l'Europa (Piano Juncker) di investimenti di natura sociale, con il coinvolgimento degli attori dell'economia sociale; Pag. 127
   osservato che tra i principi e criteri direttivi in materia di impresa sociale, l'articolo 6, comma 1, lettera e) prevede la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati, con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione previsti anche nell'ordinamento europeo;
   richiamata, in proposito, la recente disciplina europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) che nella definizione di lavoratore svantaggiato (articolo 2) include un'ampia platea di soggetti;
   ritenuto che l'estensione di un'analoga definizione alla disciplina nazionale dell'impresa sociale potrebbe comportare il rischio di un eccessivo ampliamento della categoria dei lavoratori svantaggiati, con conseguente attenuazione della specificità dell'impresa sociale e della relativa disciplina;
   richiamato inoltre, tra i principi e criteri direttivi in materia di impresa sociale, l'articolo 6, comma 1, lettera g) che prevede il coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e sottolineata al riguardo l'esigenza di contemperare l'estensione dei benefici fiscali riconosciuti delle ONLUS alle imprese sociali con l'osservanza dei principi europei di libera concorrenza e della disciplina in materia di aiuti di Stato;
   considerato che l'articolo 8 contiene una delega per il riordino e la revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile universale;
   evidenziato che sono pendenti presso la Commissione europea due casi EU Pilot (1178/10/JLSE e 5832/13/HOME), in materia di servizio civile universale, nei quali si contesta allo Stato italiano la conformità della normativa nazionale con il diritto dell'UE; in particolare, il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso al servizio civile configurerebbe una discriminazione su base nazionale nei confronti di cittadini di altri Stati membri dell'UE e dei cittadini di paesi terzi, che siano soggiornanti di lungo periodo e/o beneficiari di protezione internazionale;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.