CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 settembre 2015
510.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare C. 2957, approvata dal Senato e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminata, per le parti competenza, la proposta di legge C. 2957, approvata dal Senato e abbinate, recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare»,
   espresso, in generale, apprezzamento per il provvedimento in oggetto, che intende introdurre un favor per la considerazione positiva dei legami costruiti in ragione dell'affidamento, attraverso l'introduzione di una «corsia preferenziale» per l'adozione a favore della famiglia affidataria, laddove – dichiarato lo stato di abbandono del minore – risulti impossibile ricostituire il rapporto del minore con la famiglia d'origine;
   rilevato, in particolare, che l'articolo 1, introducendo il comma 5-bis nell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983, prevede che la domanda di adozione da parte degli affidatari possa avvenire solo nel corso del periodo di proroga ultrabiennale dell'affido;
   considerato che tale disposizione renderebbe impossibile per la famiglia affidataria chiederne l'adozione ove il minore sia dichiarato adottabile prima della proroga ultrabiennale, pur in presenza di un rapporto stabile e duraturo e di legami affettivi significativi col minore, con tutte le conseguenze negative che ne deriverebbero per il minore stesso,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1 del provvedimento in esame, nella parte in cui introduce il comma 5-bis nell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983, al fine di consentire che la domanda di adozione del minore in affido dichiarato adottabile da parte degli affidatari, tenuto conto dei legami affettivi «significativi» e del un rapporto «stabile e duraturo» consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria, possa avvenire anche nel periodo antecedente alla proroga ultrabiennale dell'affido.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare e abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 9 d'iniziativa popolare e abbinate, recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza», come risultante dagli emendamenti approvati,
   valutato positivamente, nel complesso, il provvedimento in oggetto, che riforma la normativa sulla cittadinanza attualmente in vigore, considerata piuttosto restrittiva e inefficiente, soprattutto con riferimento ai minori stranieri nati in Italia, per i quali è evidente la divaricazione tra lo status giuridico e l'identità personale, costruita nell'acquisizione del patrimonio linguistico e culturale e nei legami sociali;
   esaminate le disposizioni recate dall'articolo 1 del provvedimento che, apportando diverse modifiche alla legge n. 91 del 1992, consentono l'acquisizione della cittadinanza italiana, in presenza di determinati requisiti, per nascita a chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri (ius soli) ovvero, in mancanza dei requisiti prescritti, subordinatamente al compimento di un determinato ciclo di studi o frequenza scolastica (cosiddetto ius culturae);
   considerato che l'introduzione del limite temporale dei due anni dal raggiungimento dalla maggiore età per l'esercizio del diritto di richiedere l'acquisizione della cittadinanza italiana, previsto dalle suddette disposizioni, rischia di generare casi di ingiustificata disparità di trattamento, anche all'interno dello stesso nucleo familiare;
   evidenziata, per le ragioni suddette, l'esigenza di introdurre una disposizione transitoria, volta consentire l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti già in possesso, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, dei requisiti prescritti, ma, essendo entrati in Italia da lunga data, abbiano superato il diciannovesimo anno di età,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda la Commissione di merito ad introdurre nel provvedimento in oggetto una disposizione transitoria volta a consentire l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano già in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 1, se presenti in Italia da un periodo più lungo e abbiano superato i diciannove anni;

  e con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento in oggetto una norma volta a garantire l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti disabili, non in grado di esprimere la propria volontà alla maggiore età.

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ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 9 d'iniziativa popolare e abbinate, recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza», come risultante dagli emendamenti approvati,
   valutato positivamente, nel complesso, il provvedimento in oggetto, che riforma la normativa sulla cittadinanza attualmente in vigore, considerata piuttosto restrittiva e inefficiente, soprattutto con riferimento ai minori stranieri nati in Italia, per i quali è evidente la divaricazione tra lo status giuridico e l'identità personale, costruita nell'acquisizione del patrimonio linguistico e culturale e nei legami sociali;
   esaminate le disposizioni recate dall'articolo 1 del provvedimento che, apportando diverse modifiche alla legge n. 91 del 1992, consentono l'acquisizione della cittadinanza italiana, in presenza di determinati requisiti, per nascita a chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri (cosiddetto ius soli temperato) ovvero, in mancanza dei requisiti prescritti, subordinatamente al compimento di un determinato ciclo di studi o frequenza scolastica (cosiddetto ius culturae);
   considerato che l'introduzione del limite temporale dei due anni dal raggiungimento dalla maggiore età per l'esercizio del diritto di richiedere l'acquisizione della cittadinanza italiana, previsto dalle suddette disposizioni, rischia di generare casi di ingiustificata disparità di trattamento, anche all'interno dello stesso nucleo familiare;
   evidenziata, per le ragioni suddette, l'esigenza di introdurre una disposizione transitoria, volta consentire l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti già in possesso, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, dei requisiti prescritti, ma, essendo entrati in Italia da lunga data, abbiano superato il diciannovesimo anno di età,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento in oggetto una disposizione transitoria volta a consentire l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano già in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 1, se presenti in Italia da un periodo più lungo e abbiano superato i diciannove anni;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento in oggetto una norma volta a garantire l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti disabili, non in grado di esprimere la propria volontà alla maggiore età.

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ALLEGATO 4

5-06459 Lorefice: Esiti dei controlli da parte dell'Aifa sul dispositivo innovativo per l'autocontrollo della glicemia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  I dispositivi medici regolati dalla Direttiva 93/42/CEE per essere posti in commercio devono essere marcati CE, secondo le procedure descritte in detta Direttiva. Non è prevista un'autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità competente (Ministero della salute e Ministero dello sviluppo economico), ma l'immissione in commercio viene effettuata tramite la dichiarazione di conformità del fabbricante e, nei casi previsti, la certificazione rilasciata da un Organismo Notificato. All'Autorità competente spetta la sorveglianza del mercato.
  La normativa vigente in materia di dispositivi per diabetici (legge n. 115 del 1987) prevede che al fine di migliorare le modalità di diagnosi e cura, le Regioni, tramite le unità sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanità dell'8 febbraio 1982, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia.
  Per quanto riguarda le caratteristiche dello specifico dispositivo in questione, si segnala che Agenas, su commissione del Ministero della salute, ha prodotto nel 2012 un «report» sull'uso di «device» innovativi per la gestione del diabete nei bambini e adolescenti, in collaborazione con alcune Regioni e con esperti, revisori esterni ed interni e altri «stakeholders».
  Il «report» è stato sviluppato per rispondere alla domanda: «I nuovi device per il miglioramento della gestione del diabete nella popolazione 0-18 anni, sono economicamente sostenibili e forniscono un miglioramento della salute e della qualità della vita ?».
  Il report afferma che i ricercatori non hanno individuato evidenze che provino un chiaro vantaggio clinico e in termini di qualità della vita per i giovani diabetici e le loro famiglie. È necessario sviluppare ulteriori ricerche.
  Infatti, l'analisi dell'evidenza dimostra che l'utilizzo di questa tecnologia quale più efficace e sicura alternativa, non è ancora stato dimostrato. Nel range 0-18 anni i gruppi di età hanno diverse caratteristiche cliniche e psicosociali, e potrebbero avere altrettanto differenti «outcome» clinici. Da un punto di vista economico, i dati sui costi mostrano che la nuova tecnologia SAP è un investimento costoso. Per giustificare questo investimento sono necessari più dati, specialmente sull'impatto della nuova tecnologia sulla qualità della vita dei pazienti.
  Non c’è evidenza definitiva su alcun miglioramento della qualità della vita utilizzando la SAP: vi è un solo studio in cui sia stato misurato questo «outcome» con uno strumento standardizzato, che tuttavia ha mostrato una serie di limitazioni, che impediscono di formulare conclusioni sull'impatto della SAP nella qualità della vita.
  L'ingombro sul corpo di un'apparecchiatura sottile ma ancora ingombrante richiede impegno e un onere estetico per il paziente, specialmente nei bambini più grandi e negli adolescenti.
  Ecco perché è necessario che il Ministero e le Regioni seguano l'evoluzione Pag. 106degli studi volti a raccogliere evidenze sull'efficacia, la sicurezza d'uso e l'appropriatezza del dispositivo in esame.
  Quanto al riconoscimento dell'autocontrollo glicemico e dell'educazione terapeutica come veri atti terapeutici, con relativo inserimento nei LEA:
   1) come riportato negli Standard Italiani per la Cura del Diabete Mellito del 2010, l'autocontrollo è da intendersi come un vero e proprio strumento terapeutico, da prescrivere secondo precise indicazioni e modalità, e con la scelta degli strumenti ritenuti più idonei da parte del diabetologo e/o del medico curante, dove sia stato istituito un regime di assistenza integrata; tale prescrizione deve essere preceduta da un addestramento pratico strutturato da parte del personale sanitario, ed accompagnata da un sistema di distribuzione capillare assimilabile, per efficienza, a quello dei farmaci;
   2) l'attuale nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale già prevede la terapia educazionale del diabetico (in seduta individuale e collettiva); inoltre l'aggiornamento dello stesso, previsto dal vigente Patto per la salute, prevederà l'eventuale applicazione di microinfusore e il suo controllo in corso di visita endocrinologica;
   3) tutte le prestazioni descritte vengono o saranno inserite tra quelle concesse in esenzione ai pazienti diabetici ai sensi del decreto ministeriale n. 329/1999.

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ALLEGATO 5

5-06456 Fucci e Palese: Accertamento del rispetto delle norme di sicurezza e dei protocolli nell'ospedale di Galatina.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In seguito alla comparsa, sui quotidiani nazionali, della notizia riguardante la presunta assenza della lampada scialitica in una delle sale operatorie dell'Ospedale «Santa Caterina Novella» di Galatina, situazione che avrebbe costretto i chirurghi, durante un intervento, a far uso della luce dei telefoni cellulari onde illuminare il campo operatorio, questo Ministero ha inviato tempestivamente alla Regione Puglia una urgente richiesta di relazione in merito.
  Nel contempo, il 24 agosto 2015, il NAS di Lecce, previe intese con la locale Procura della Repubblica, si è recato presso l'Ospedale in questione per verificare la fondatezza delle notizie diffuse dagli organi di informazione. All'esito della verifica espletata, è emerso quanto segue:
   nella sala operatoria n. 3 veniva utilizzata una scialitica mobile della potenza di 105.000 lux, poiché la scialitica fissa non era funzionante dal 2006;
   nel piano degli investimenti per l'adeguamento tecnologico riferito al 2006 era indicato l'approvvigionamento di 2 lampade scialitiche per l'U.O. di Anestesia e Rianimazione;
   l'esigenza di acquisire gli apparati in argomento era stata riproposta anche per gli esercizi finanziari 2008/2010 e, a seguire, sino al 2015.

  Le indagini eseguite hanno consentito di identificare il medico apparso nella foto pubblicata dai giornali e di verificare che l'utilizzo della scialitica mobile presentava anomalie funzionali, tali da richiedere un supplemento di illuminazione in costanza di intervento chirurgico.
  Quanto riscontrato nel corso della verifica ispettiva è stato sottoposto alle valutazioni dell'Autorità giudiziaria, pertanto, allo stato si è in attesa di conoscere le determinazioni finali della medesima Autorità giudiziaria.

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ALLEGATO 6

5-06457 Bechis: Iniziative finalizzate a dare attuazione alla legge n. 81 del 2014 sulla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver posto l'attenzione sulla esigenza della completa attuazione di quanto disposto dalla legge n. 81 del 2014 in merito alla definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, in quanto mi consente di segnalare che, con una nota congiunta del 15 settembre 2015, il Ministro della salute ed il Ministro della giustizia hanno proposto al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di diffidare i Presidenti delle Regioni inadempienti ad ottemperare agli obblighi di legge, assegnando a tal fine adeguati termini. Pertanto, la questione è alla valutazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Nella nota è stato richiamato che, nell'ambito del processo per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, l'articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni, dispone la loro chiusura dal 31 marzo 2015, prevedendo che le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia siano eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2.
  Per la realizzazione e riconversione delle anzidette strutture, con decreto 28 dicembre 2012 sono stati ripartiti tra le regioni euro 173.807.991,00, che saranno successivamente assegnati a ogni singola regione con decreto del Ministero della salute di approvazione di uno specifico programma proposto dalla medesima regione.
  Il comma 9 del citato articolo 3-ter prevede che, in caso di mancata presentazione del programma entro il 15 maggio 2013, ovvero di mancato rispetto del termine di completamento del predetto programma, il Governo, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via sostitutiva, al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4.
  Nel caso di ricorso alla predetta procedura il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nomina commissario la stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi.
  La proposta di diffida riguarda le regioni Piemonte, Veneto, Toscana-Umbria, Lazio, Abruzzo-Molise, Campania, Puglia e Calabria, che non risultano aver ancora adempiuto a quanto disposto dalla normativa.

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ALLEGATO 7

5-06458 Lenzi: Iniziative urgenti per porre fine alla vendita on line di medicinali per l'interruzione di gravidanza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'onorevole Lenzi per aver sollevato una questione di significativa rilevanza e attualità.
  Nella Relazione al Parlamento presentata il 15 ottobre 2014, si è provveduto a fornire una stima aggiornata degli aborti clandestini che per le donne italiane è stimato compreso nell'intervallo tra 12.000 e 15.000 casi. Per la prima volta si è effettuata una stima anche per le donne straniere che è risultata compresa tra 3.000 e 5.000 aborti clandestini con aspetti critici da un punto di vista metodologico in questa popolazione ancora più rilevanti. Queste stime indicano una stabilizzazione del fenomeno negli ultimi anni, almeno per quanto riguarda le italiane (15.000 erano gli aborti clandestini stimati per le italiane nel 2005), e una notevole diminuzione rispetto agli anni ’80-90 (100.000 erano i casi stimati per il 1983, 72.000 nel 1990 e 43.500 nel 1995).
  La diminuzione costante degli aborti clandestini è dovuta anche alla presenza nel territorio della rete dei Consultori familiari, quali servizi primari di prevenzione dell'aborto.
  Con riguardo all'affermazione: «interrompere una gravidanza in Italia è ancora molto difficile» ricordo che dalle Relazioni annuali al Parlamento relative all'attenzione della legge n. 194 del 1978, emerge, secondo gli indicatori riportati a livello regionale, come non ci siano criticità nell'accesso ai servizi di (interruzione volontaria di gravidanza).
  Nel merito della specifica questione sollevata, relativa alle iniziative per contrastare la vendita on line di medicinali senza il controllo, a rischio per la salute delle donne, ricordo che l'Italia è uno dei Paesi in cui i controlli sulle farmacie on line illegali erano già in vigore ben prima del recepimento della recente normativa europea, che, com’è noto, ha reso possibile la vendita e l'acquisto on line dei soli farmaci senza prescrizione medica (Decreto legislativo n. 17 del 19 febbraio 2014, che recepisce la Direttiva europea 2011/62/EU sui medicinali falsificati) e le Amministrazioni coinvolte hanno già avviato e portato a termine una serie di attività d'indagine. Fin dal 2011, sono state avviate campagne di chiusura dei siti illegali grazie ad un accordo di collaborazione siglato con Legitscript, l'agenzia statunitense di intelligence che supporta anche Google, la quale stima che almeno il 99 per cento dei siti web che vendono medicinali on line sia illegale.
  Oggi, a seguito della nuova normativa, le attività dell'AIFA sono indirizzate all'individuazione ed alla chiusura di siti non autorizzati o che vendono medicinali che richiedono la prescrizione medica. In base alle nuove disposizioni normative, le farmacie on line legali devono essere riconoscibili, e quindi distinguibili da quelle illegali, attraverso il «logo comune», un bollino di sicurezza condiviso e coerente a livello europeo rilasciato a cura del Ministero della salute.
  Negli ultimi mesi, grazie al decreto legislativo n. 17 del 2014, sopra citato, alcune delle attività di contrasto avviate da AIFA sono state consolidate in più ampi progetti inter-istituzionali: la task-force Impact Italia è stata ampliata e trasformata in task-force nazionale anticontraffazione, mentre il Tavolo di collaborazione Pag. 110intersettoriale sulle e-pharmacies avviato da AIFA, Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) e Ministero della salute, insieme all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al Registro IT e al Ministero dello sviluppo economico, è stato formalizzato in una Conferenza dei Servizi sulle e-pharmacies.
  L'AIFA proseguirà la propria attività di sorveglianza sulla vendita illegale di farmaci on line, anche attraverso la partecipazione a operazioni internazionali di polizia e doganali come avvenuto recentemente con la recente «Pangea VIII» (che dal 9 al 16 giugno scorsi solo presso i principali porti e aeroporti italiani ha portato al sequestro di oltre 90.000 unità di farmaci illegali o falsi), le attività di formazione degli operatori attraverso corsi e pubblicazioni e le altre iniziative in corso.