CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 novembre 2015
546.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. Atto n. 203.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   rilevato che lo schema di regolamento in esame è adottato in attuazione dell'articolo 21 della legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense, che prevede che la permanenza dell'iscrizione all'albo degli avvocati sia subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente;
   valutate positivamente le disposizioni del predetto schema di regolamento, in particolare quelle contenute all'articolo 2, in quanto volte a migliorare il funzionamento concorrenziale e la competitività del sistema economico, estromettendo dal mercato i professionisti che esercitano l'attività in modo sporadico e non adeguatamente organizzato, senza un sufficiente livello di professionalità,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. Atto n. 205.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    il presente schema di regolamento, in attuazione dell'articolo 46, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.  247, recante la «nuova disciplina della professione forense», persegue lo scopo di assicurare, al massimo grado, la regolarità dello svolgimento delle prove dell'esame di Stato per l'esercizio della professione forense e di garantire la serietà delle selezioni dei candidati;
    l'impostazione del predetto provvedimento è da ritenersi condivisibile, anche alla luce dei dati statistici riportati nella relazione illustrativa;

   rilevato che:
    l'articolo 2, al comma 1, prevede che, con decreto del Ministro della Giustizia, vengano indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e siano fissati il termine e le modalità di presentazione delle domande;
    il predetto decreto dovrebbe prevedere l'obbligo per gli ordini forensi territorialmente competenti di consentire la presentazione della domanda anche in via telematica, attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata;

   ritenuto che:
    l'articolo 3, al comma 1, dispone che i temi relativi alle prove di diritto civile e di diritto penale debbano essere formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, e «analizzando» i principali orientamenti giurisprudenziali;
    piuttosto che l'analitica conoscenza dei precedenti, dovrebbe invece essere richiesto che il candidato accenni alla conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delineare la struttura essenziale degli istituti giuridici trattati; ciò, anche in considerazione del fatto che l'articolo 46, comma 7, della legge n. 247 del 2012 prevede che le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge, senza commenti o citazioni giurisprudenziali;

   osservato che:
    il medesimo articolo 3, al comma 2, dispone che la formulazione del tema relativo alla redazione dell'atto giudiziario debba consentire al candidato di dimostrare, oltre che la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica e le tecniche di redazione dell'atto, anche «la padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione»;
    la norma, che appare formulata in termini quanto mai ambigui e generici, Pag. 36risulta di non agevole applicazione, specie con riferimento alla redazione dell'atto amministrativo, per il quale risulta difficile ipotizzare modalità di formulazione del tema idonee a consentire al candidato la dimostrazione del possesso di «tecniche di persuasione»;
    anche in relazione a tale ipotesi, analogamente a quanto già rilevato con riferimento alle disposizioni di cui al comma precedente, sarebbe necessario, pertanto, prevedere che il candidato possa dimostrare, in luogo della padronanza delle predette «tecniche di persuasione», il possesso di un'adeguata capacità argomentativa;

   considerato che:
    l'articolo 5, al comma 3, dispone che, in sede di correzione delle prove scritte, la commissione e le sottocommissioni distrettuali siano tenute a verificare, oltre che la coerenza dell'elaborato con il tema assegnato e la corretta applicazione delle regole processuali, anche la conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali;
    nel ribadire quanto rilevato con riferimento all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, il candidato dovrebbe essere chiamato a dimostrare la conoscenza non dei precedenti, bensì degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, che concorrono a delineare, in modo essenziale, la struttura degli istituti di diritto sostanziale oggetto di trattazione;

   evidenziato che:
    l'articolo 5, al comma 7, e l'articolo 6, al comma 8, nel disciplinare, rispettivamente, le modalità di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove orali, prevedono che, in caso di valutazione negativa del candidato, se ne debba riportare, nel processo verbale, «succinta» motivazione;
    in base ai principi generali dell'ordinamento, ogni provvedimento amministrativo deve essere adeguatamente motivato;
    andrebbe, quindi, espunto dalle disposizioni sopra richiamate il termine «succinta» e, in via di stretta correlazione, previsto espressamente che dalla motivazione debbano risultare gli elementi posti alla base della valutazione negativa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «analizzando i principali orientamenti giurisprudenziali» con le seguenti: «accennando in ordine agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delinearne la struttura essenziale»;
   2) all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «della padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione» con le seguenti: «di una adeguata capacità argomentativa»;
   3) all'articolo 5, comma 3, dopo la parola: «giurisprudenziali» aggiungere le seguenti: che concorrono a delineare la struttura essenziale degli istituti giuridici,»;
   4) all'articolo 5, comma 7, ultimo periodo, sopprimere la parola: «succinta», e dopo la parola: «motivazione» aggiungere le seguenti: «dalla quale risultano gli elementi posti a base del giudizio»; conseguentemente, all'articolo 6, comma 8, ultimo periodo, sopprimere la parola: «succinta», e dopo la parola: «motivazione» aggiungere le seguenti: «dalla quale risultano gli elementi posti alla base del giudizio»;

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo, valuti il Governo l'opportunità aggiungere il seguente: «I consigli dell'ordine devono prevedere la possibilità di presentare la domanda anche attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata».