CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 ottobre 2015
526.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05255 Chimienti: Trattamenti di cassa integrazione guadagni dei dipendenti della società Lavazza dello stabilimento di Settimo Torinese.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dei deputati Chimienti e altri inerente i trattamenti di cassa integrazione guadagni dei dipendenti della società Lavazza dello stabilimento di Settimo Torinese, faccio presente che il 19 maggio scorso, presso la Regione Piemonte, la Società Lavazza ha sottoscritto il verbale di accordo con le organizzazioni sindacali all'esito dell'esame congiunto avente ad oggetto il piano per la ristrutturazione aziendale dello stabilimento di Settimo Torinese.
  A seguito di tale accordo, la Società ha presentato ai competenti uffici del Ministero che rappresento istanza per richiedere, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 223 del 1991, l'autorizzazione alla concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per dodici mesi.
  Successivamente, la competente Direzione generale, con decreto direttoriale del 23 settembre 2015 ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale in favore dell'intera forza lavoro impiegata nello stabilimento produttivo di Settimo Torinese, pari a 254 unità, per il periodo dal 7 aprile 2015 al 6 aprile 2016.
  Il programma di ristrutturazione ha previsto, inoltre, interventi formativi e di riqualificazione del personale, articolati in quattro moduli diversificati sulla base delle specifiche competenze e professionalità dei lavoratori.
  Preciso che il citato verbale d'accordo ha previsto la sospensione dei lavoratori impiegati presso il sito produttivo in argomento, con rotazione che terrà conto degli interventi formativi da realizzare, della fungibilità delle mansioni e delle condizioni individuali dei singoli lavoratori coinvolti.
  Voglio segnalare che, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione, è stata autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per il primo semestre (dal 7 aprile al 6 ottobre 2015).
  Per quanto concerne il secondo semestre, faccio presente che la Direzione del lavoro territorialmente competente sta verificando il rispetto delle condizioni del programma di ristrutturazione aziendale e che, solo a seguito dell'accertamento positivo da parte degli ispettori, si provvederà alla concessione del relativo trattamento di integrazione salariale.
  Pertanto, voglio rassicurare gli Onorevoli interroganti in merito all'attenzione rivolta alla vicenda in esame dal Ministero che rappresento che continuerà a monitorare gli ulteriori sviluppi, anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità.

Pag. 101

ALLEGATO 2

5-06236 Barbanti: Applicazione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge di stabilità 2015 ai lavoratori impiegati nel settore del giornalismo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Barbanti con il quale si sollecita il Governo ad assumere iniziative per consentire ai datori di lavoro del settore editoriale l'accesso all'esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità per il 2015.
  Preliminarmente ricordo che la legge di stabilità per il 2015 ha introdotto, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua (articolo 1, commi 118-124, legge n. 190 del 2014).
  Con circolare n. 17 dello scorso 29 gennaio l'INPS ha fornito le indicazioni per l'applicazione di tale disposizione normativa, chiarendo, in particolare, che beneficiari dell'incentivo sono i «datori di lavoro privati», a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
  Nel quadro dei principi di autonomia gestionale, l'INPGI, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 52 dello scorso 15 ottobre – approvata dai Ministeri vigilanti –, ha fissato i criteri per l'applicazione delle disposizioni in materia di esonero contributivo previste dalla normativa in oggetto, che pertanto, troveranno applicazione anche con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato dei giornalisti, il cui rapporto assicurativo venga costituito presso detto ente. Tale delibera precisa, inoltre, che l'esonero contributivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2015, a condizione che il datore di lavoro abbia presentato all'atto dell'assunzione la relativa istanza ovvero abbia richiesto l'attribuzione del benefici di cui alla delibera INPGI n. 50 del 2014.
  Rappresento, inoltre, che l'INPGI sulla base di apposita convenzione da stipulare con l'INPS, provvederà a monitorare il numero dei contratti incentivati e le conseguenti minori entrate contributive, provvedendo ad inviare mensilmente apposite relazioni ai ministeri vigilanti nonché all'INPS che cura il monitoraggio complessivo previsto dall'articolo 1 della legge n. 190 del 2014. Con tale convenzione saranno disciplinate, inoltre, le modalità di rimborso da parte dell'INPS delle somme necessarie per la copertura del mancato introito contributivo dell'INPGI.