CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 18 dicembre 2015
565.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (Atto n. 248)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo n. 248 recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti;
   ricordato che lo schema di decreto dà attuazione alla delega contenuta all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (legge n. 154 del 2014), ed introduce nel nostro ordinamento sanzioni amministrative per la violazione dei citati regolamenti europei;
   evidenziato che la norma di delega autorizza il Governo ad adottare, entro 2 anni dall'entrata in vigore, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 33 della legge n. 234 del 2012;
   osservato che l'ambito della delega – oggetto della legge di delegazione 2013 – secondo semestre, è circoscritto alle sanzioni per le violazioni di obblighi di derivazione europea per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;
   ricordato che lo schema di decreto legislativo sanziona a titolo di illecito amministrativo le condotte di violazione della disciplina europea e contestualmente abroga il decreto legislativo n. 225 del 2005, che attualmente contiene disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva;
   evidenziato che, rispetto alla disciplina vigente, lo schema di decreto legislativo elimina quasi tutte le clausole di salvaguardia della più severa disciplina penale; conseguentemente, in assenza della clausola «salvo che il fatto costituisca reato», si applica il principio della legge n. 689 del 1981, in base al quale «quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale»,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo in esame con la clausola di salvaguardia, al fine di procedere al superamento del sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs. 225 del 2005 nel pieno rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 33 della legge n. 234 del 2012.

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ALLEGATO 2

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (C. 3481 Governo)

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181 del 2015 recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo ILVA, entrato in vigore il 4 dicembre 2015;
   ricordato che il provvedimento interviene sulla procedura di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, relativo alla ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza, con riferimento alla cessione dei beni aziendali delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207 del 2012 (tra cui ILVA S.p.A.);
   ricordato che, su istanza del commissario straordinario nominato, la società ILVA S.p.A. è stata ammessa in via immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, anche ritenuta la necessità di assicurare la prosecuzione dell'attività in vista della cessione dei complessi aziendali;
   evidenziato che il disegno di legge in esame, ai commi da 1 a 9 dell'articolo 1, modifica in più punti la disciplina del decreto-legge n. 347 del 2003, con disposizioni volte alla accelerazione del procedimento di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, alla erogazione di risorse finanziarie in favore dell'amministrazione straordinaria di ILVA e al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria, nonché all'attuazione del Piano ambientale e alla modifica dei suoi contenuti;
   preso atto che il comma 10 dell'articolo 1 prevede espressamente che le procedure di cui si tratta debbano svolgersi nel rispetto della normativa europea;
   richiamate al riguardo – con riguardo all'erogazione di risorse, di cui al comma 3 dell'articolo 1 – le norme generali in tema di aiuti di Stato, anche in considerazione del fatto che il settore siderurgico presenta una specifica disciplina, e gli obblighi di notifica di tali aiuti alle Istituzioni europee;
   evidenziato in proposito, con riferimento al richiamato comma 3 dell'articolo 1, che l'erogazione di risorse ivi prevista in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA opera nelle more del completamento delle procedure di trasferimento e ha il solo scopo di accelerare tale processo, garantendo contemporaneamente la prosecuzione dell'attività, in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione;
   sottolineato pertanto come il medesimo comma 3 dispone che l'aggiudicatario dei beni aziendali provvederà alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, e che la restituzione dovrà avvenire in tempi definiti, ovvero entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999;Pag. 62
   richiamato altresì – in relazione alla nuova procedura per la modifica o l'integrazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, di cui al comma 8 dell'articolo 1 – il contesto normativo di riferimento riguardante le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale;
   rilevato, infine, che è tuttora pendente nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione, avviata il 26 settembre 2013, per violazione della direttiva 2008/1/CE (Direttiva IPPC) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, fino al 7 gennaio 2014, e della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali, a decorrere da tale data,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (C. 3481 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181 del 2015 recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo ILVA, entrato in vigore il 4 dicembre 2015;
   ricordato che il provvedimento interviene sulla procedura di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, relativo alla ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza, con riferimento alla cessione dei beni aziendali delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207 del 2012 (tra cui ILVA S.p.A.);
   ricordato che, su istanza del commissario straordinario nominato, la società ILVA S.p.A. è stata ammessa in via immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, anche ritenuta la necessità di assicurare la prosecuzione dell'attività in vista della cessione dei complessi aziendali;
   evidenziato che il disegno di legge in esame, ai commi da 1 a 9 dell'articolo 1, modifica in più punti la disciplina del decreto-legge n. 347 del 2003, con disposizioni volte alla accelerazione del procedimento di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, alla erogazione di risorse finanziarie in favore dell'amministrazione straordinaria di ILVA e al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria, nonché all'attuazione del Piano ambientale e alla modifica dei suoi contenuti;
   preso atto che il comma 10 dell'articolo 1 prevede espressamente che le procedure di cui si tratta debbano svolgersi nel rispetto della normativa europea e auspicato al riguardo che il Governo provveda alla tempestiva notifica alla Commissione europea delle misure adottate con il presente provvedimento, a norma dell'articolo 107 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   richiamate al riguardo – con riguardo all'erogazione di risorse, di cui al comma 3 dell'articolo 1 – le norme generali in tema di aiuti di Stato, anche in considerazione del fatto che il settore siderurgico presenta una specifica disciplina;
   evidenziato in proposito, con riferimento al richiamato comma 3 dell'articolo 1, che l'erogazione di risorse ivi prevista in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA opera nelle more del completamento delle procedure di trasferimento e ha il solo scopo di accelerare tale processo, garantendo contemporaneamente la prosecuzione dell'attività, in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione;
   sottolineato pertanto come il medesimo comma 3 dispone che l'aggiudicatario Pag. 64dei beni aziendali provvederà alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, e che la restituzione dovrà avvenire in tempi definiti, ovvero entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999;
   richiamato altresì – in relazione alla nuova procedura per la modifica o l'integrazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, di cui al comma 8 dell'articolo 1 – il contesto normativo di riferimento riguardante le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale;
   rilevato che è tuttora pendente nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione, avviata il 26 settembre 2013, per violazione della direttiva 2008/1/CE (Direttiva IPPC) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, fino al 7 gennaio 2014, e della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali, a decorrere da tale data,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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