CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 17 luglio 2015
484.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (Nuovo testo C. 3201 Governo).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3201 Governo, recante «DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria»;
   preso atto che il testo del decreto-legge, ampiamente modificato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, detta una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché di natura organizzativa, intervenendo, in particolare, in materia di: procedure concorsuali; procedure esecutive; misure fiscali; efficienza della giustizia e processo telematico e che una specifica disciplina transitoria è dettata, infine, dal Titolo V del provvedimento;
   considerato che il provvedimento reca disposizioni riconducibili alla materia «ordinamento civile» e «norme processuali», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   rilevato che la Commissione di merito ha introdotto nel testo del provvedimento in esame l'articolo 21-ter che ha il medesimo contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, in corso di conversione e che tale disposizione prevede, al comma 1, che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
   sottolineata, al riguardo, la necessità di abrogare la citata disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 regolando, nel contempo, la sorte degli atti e dei provvedimenti adottati nonché degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 3;
   preso atto, inoltre, che la disciplina di cui all'articolo 21-ter è diretta ad ampliare quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 207 del 2012 per gli stabilimenti d'interesse strategico nazionale, e segnatamente per l'ILVA di Taranto;
   ricordato che la Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi sul citato decreto-legge n. 207 del 2012 giudicando legittimo, con la sentenza n. 85 del 2013, un intervento del legislatore riguardante la continuità produttiva degli stabilimenti in presenza di provvedimenti cautelari adottati dall'autorità giudiziaria, escludendo, pertanto, una lesione della riserva di giurisdizione e riconoscendo, al legislatore medesimo, la possibilità di modificare le norme cautelari, quanto agli effetti ed all'oggetto, anche se pendenti misure cautelari adottate ai sensi della previgente normativa;
   rilevato che l'articolo 23, comma 11, dispone che la disciplina dell'articolo 503 Pag. 5del codice di procedura civile in materia di modalità della vendita forzata, nella formulazione integrata dall'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 132 del 2014 (che ha aggiunto un comma che prevede che la vendita con incanto può essere disposta solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568 codice di procedura civile) si applichi dalla data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto (28 giugno 2015) anche alle procedure esecutive pendenti all'11 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge n. 162 del 2014, di conversione del citato decreto legge n. 132 del 2014;
   evidenziato, al riguardo, che tale previsione appare collegata alla modifica della determinazione dei valori immobiliari prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera o) del provvedimento che sostituisce l'articolo 568 del codice di procedura civile e che una disciplina transitoria per tale disposizione era già prevista dallo stesso articolo 19 del decreto legge n. 132 del 2014, il cui comma 6-bis stabiliva la sua applicazione ai procedimenti iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014;
   considerato che il decreto-legge in esame estende l'ambito di applicazione dell'articolo 503 c.p.c., nella sua nuova formulazione, anche ai procedimenti già pendenti all'11 novembre 2014 e che occorrerebbe specificare l'impatto della nuova disposizione transitoria sugli atti già posti in essere medio tempore nei procedimenti già pendenti all'11 novembre 2014 nonché se la disposizione transitoria si applichi anche ai procedimenti avviati dopo l'11 novembre, ma prima del 11 dicembre 2014;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, la Commissione di merito inserisca il seguente: «1-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015»;

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 23, comma 11, valuti la Commissione di merito specificare l'impatto della nuova disposizione transitoria sugli atti già posti in essere medio tempore nei procedimenti già pendenti all'11 novembre 2014 nonché se la disposizione transitoria si applichi anche ai procedimenti avviati dopo l'11 novembre, ma prima del 11 dicembre 2014.