CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 settembre 2015
504.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (Testo unificato C. 698 Grassi ed abb.)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 698 Grassi ed abb., recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare»;
   osservato che il testo in oggetto prevede misure di assistenza in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiare, mediante l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e prescrivendo altresì la definizione di livelli essenziali di assistenza sociale in favore dei soggetti indicati;
   rilevato che, relativamente al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, esse appaiono riconducibili alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione nonché alla materia «politiche sociali» di competenza legislativa esclusiva delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   rilevata, altresì, l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, di inserire uno specifico richiamo alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, volta a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità;
   evidenziato che l'articolo 2, comma 2, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, si limita a prevedere il parere della Conferenza unificata anziché l'intesa per la definizione degli obiettivi di servizio da erogare alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo, incidendo su una materia che investe profili di competenza legislativa delle regioni nella materia di «politiche sociali»;
   sottolineato, altresì, che la previsione dell'intesa della Conferenza unificata sarebbe opportuna in ossequio al principio costituzionale di leale collaborazione, più volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, nonché in considerazione della disciplina generale dettata dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, recante disposizioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire uno specifico richiamo alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a Pag. 59New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, volta a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità;
   b) all'articolo 2, comma 2, del testo unificato valuti la Commissione di merito l'esigenza di prevedere l'intesa della Conferenza unificata alla luce delle considerazioni svolte in premessa.