CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 ottobre 2015
520.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2015)450 final).

Proposta di Decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM(2015)451 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015)452 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
    la proposta di Regolamento che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2015)450 final);
    la proposta di Decisione che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM(2015)451 final);
    la proposta di Regolamento che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (COM(2015)452 final);
   premesso che:
    i documenti in esame prevedono un complesso di misure finalizzate ad avviare un programma di parziale ricollocazione di rifugiati, in modo da distribuire in maniera più equa il relativo onere tra diversi Stati membri, riducendo il carico gravante su quelli più esposti (in particolare Italia e Grecia), e individuano alcuni Stati dichiarati «sicuri»;
    tali misure si pongono in attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione (COM (2015) 240), Comunicazione che ha segnato un rilevante salto di qualità nell'approccio dell'Unione europea al tema delle migrazioni che, per le dimensioni e il Pag. 136carattere strutturale assunto, non può più essere affrontato secondo una logica emergenziale ma richiede risposte sistematiche e coerenti;
    merita apprezzamento l'ispirazione che muove l'Agenda e le conseguenti proposte operative, diretta a porre le condizioni per consentire all'Unione europea di gestire il tema del massiccio afflusso di migranti sulla base di politiche organiche e coerenti che individuino, tra l'altro, sistemi più efficienti di prima accoglienza e di gestione delle domande di asilo, al fine di fronteggiare i picchi nei flussi assistendo i paesi più esposti, in coerenza con i principi di solidarietà tra i Paesi membri affermati dai Trattati;
    all'originario meccanismo di ricollocazione in due anni di 40 mila richiedenti asilo, cui deve aggiungersi il meccanismo di reinsediamento di altri 20 mila profughi che attualmente sono ospitati in altri paesi, fuori dall'Unione europea, si aggiungerebbe ora – con la proposta di decisione (COM(2015)451 final) – la ricollocazione di emergenza di ulteriori 120 mila persone in evidente bisogno di protezione internazionale di cui 15.600 dall'Italia e 50.400 dalla Grecia. In una seconda fase, ad un anno dall'entrata in vigore della decisione, anche ulteriori 54 mila migranti (originariamente previsti a beneficio dell'Ungheria) sarebbero ricollocati da Italia e Grecia;
    queste misure rappresentano un primo passo verso una politica europea effettivamente solidale circa la gestione dei flussi migratori e del volume delle richieste di asilo, che per acquisire effettiva efficacia dovrebbe tuttavia essere accompagnata da un adeguato sistema sanzionatorio in caso di rifiuto di uno Stato membro a partecipare al meccanismo di ricollocazione;
    le modalità di calcolo in base alle quali sono state stabilite le quote di migranti da ricollocare fanno riferimento – tra gli altri parametri – anche alla media delle domande di asilo presentate in passato, parametro che sembra penalizzare l'Italia esposta a consistenti flussi migratori già da diversi anni, per cui andrebbe modificato il periodo considerato (I sem. 2014/I sem. 2015) facendo riferimento ad un arco temporale più esteso;
    andrebbe inoltre rivisto in riduzione il parametro del 75 per cento per individuare le nazionalità di provenienza dei soggetti da ricollocare, in modo da considerare la situazione di fatto, che registra, nel nostro Paese, la massiccia presenza di profughi provenienti da altri paesi, oltre ai Siriani ed Eritrei, gli unici che rientrerebbero nel predetto parametro;
    allo schema di redistribuzione di richiedenti asilo si accompagna la previsione di un meccanismo permanente di solidarietà da attivare in qualsiasi momento a favore degli Stati membri dell'UE che si trovino ad affrontare situazioni di crisi, attraverso la modifica del regolamento Dublino (recante norme relative alla competenza di uno Stato membro a trattare una domanda di asilo);
    al riguardo, appare fondamentale pervenire al superamento dell'attuale disciplina, introducendo soluzioni innovative che si basino sull'introduzione di un diritto di asilo UE riconosciuto da tutti gli Stati membri;
    sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare che, nelle sedi competenti europee:
    a) si valuti l'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di Pag. 137rifiuto di uno Stato membro a partecipare al meccanismo di ricollocazione dei richiedenti asilo; soltanto in questo modo, infatti, si potrà realizzare un sistema che non sia affidato alla disponibilità di ciascun Stato membro ma sia davvero obbligatorio e non facilmente eludibile;
    b) con riferimento alle modalità di calcolo in base alle quali sono state stabilite le quote di migranti da ricollocare, si tenga conto della condizione particolare dei paesi, come l'Italia, che da anni fanno fronte ad ingenti afflussi;
    c) si valuti inoltre la possibilità di intervenire sul meccanismo di ricollocazione affinché i soggetti da ricollocare non siano individuati esclusivamente tra coloro che provengono da Siria ed Eritrea;
    d) si valuti la praticabilità dell'ipotesi di istituire una procedura unica di concessione di asilo, nonché un'unica autorità europea messa nella condizione di riconoscere lo status di protezione internazionale, eventualmente rafforzando l'EASO-Ufficio europeo di sostegno per l'asilo;
    e) si valuti l'opportunità di segnalare un rafforzamento degli effetti derivanti dalla individuazione dei Paesi sicuri in modo da evitare inutili e dispendiosi adempimenti a carico degli Stati membri, come l'Italia, destinatari dei più consistenti afflussi.