CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 giugno 2015
460.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (Atto n. 165).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori);
   ricordato che la delega per il recepimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (legge n. 154 del 2014) e che il termine per il recepimento della direttiva scade il prossimo 9 luglio 2015;
   richiamati gli obiettivi della direttiva 2013/11/UE, volta a garantire il corretto funzionamento del mercato interno, anche attraverso strumenti che garantiscano il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, rafforzando così la fiducia dei cittadini nel mercato interno;
   rilevato peraltro che in base all'articolo 6 della direttiva gli Stati membri debbono garantire che le persone fisiche incaricate dell'ADR possiedano le competenze necessarie nel settore della risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, nonché una comprensione generale del diritto;
   ritenuto opportuno che il Governo valuti la possibilità di integrare lo schema di decreto in esame prevedendo la presenza di professionisti negli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai fini di una maggiore tutela dei consumatori,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità, in sede di approvazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/11/UE, di prevedere che negli organismi di risoluzione alternativa delle controversie sia contemplata la presenza di un professionista, al fine di garantire una maggiore tutela ai consumatori.

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ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione europea: «Per una rinascita industriale europea» (COM(2014)14 final). Comunicazione della Commissione europea: «Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali (COM(2014)25 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Politiche dell'Unione europea,
   esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, le comunicazioni della Commissione «Per una rinascita industriale» (COM (2014)14) e «Una visione per il mercato interno dei prodotti industriali» (COM(2014)25);
   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento insieme alla Commissione attività produttive;
   considerato che:
    a) le comunicazioni della Commissioni in esame e le attività conoscitive svolte hanno confermato come il rilancio dell'industria costituisca un fattore prioritario per assicurare il rilancio di una crescita economica sostenuta e stabile dell'Europa;
    b) l'importanza economica delle attività industriali è significativamente maggiore di quella suggerita dalla quota del PIL attribuibile all'industria manifatturiera. L'industria è infatti all'origine di più dell'80 per cento delle esportazioni europee e dell'80 per cento delle attività di ricerca e innovazione condotte da privati, assicura circa un posto di lavoro su quattro nel settore privato, spesso altamente qualificato. Inoltre, ogni nuovo posto di lavoro creato nell'industria manifatturiera è all'origine di 0,5-2 posti di lavoro in altri settori.
    c) l'industria europea mantiene tuttora la leadership mondiale sul piano della sostenibilità. Svolge altresì un ruolo primario ai fini dell'acquisizione di competenze sempre più sofisticate in relazione alla continua innovazione delle tecniche di produzione e dei prodotti;
    d) le misure prospettate nelle due comunicazioni in esame appaiono, tuttavia, non adeguate al perseguimento di tale obiettivo. Si risolvono, infatti, essenzialmente in un uso più intenso di strumenti esistenti, in buona misura non vincolanti, e nell'indicazione di un numero troppo elevato di obiettivi, spesso generici e non inseriti in una strategia coerente;
    e) l'articolo 173 del Trattato sul funzionamento dell'UE consente all'Unione di costruire, insieme agli Stati membri, una reale politica industriale europea. La Commissione europea può infatti prendere sia iniziative volte al coordinamento delle azioni nazionali in materia, ai sensi del paragrafo 2, sia mediante specifiche misure legislative di sostegno agli interventi degli Stati membri, ai sensi del paragrafo 3.
    f) la competitività dell'industria europea, sulla quale gravano costi più elevati rispetto a quelli sostenuti dai principali partner globali, non può essere perseguita attraverso misure di svalutazione interna. È indispensabile puntare sulle produzioni a più elevato valore aggiunto, sulla capacità di posizionarsi nei settori merceologici più redditizi e innovativi, sulla riduzione Pag. 152dei costi dell'energia, sulla qualificazione del personale, sulla gestione efficace delle catene di valore e sull'accesso ai mercati di tutto il mondo;
    g) a questo scopo la politica industriale europea deve avere quale obiettivo centrale quello di stabilire, nelle varie politiche settoriali dell'Unione, le misure più idonee a valorizzare le peculiarità e il vantaggio competitivo dell'industria europea in termini di specializzazioni produttive ad elevato contenuto tecnologico e di patrimonio di conoscenze e competenze;
    h) la competitività dell'industria europea postula il miglioramento della qualità della regolamentazione, al fine in particolare di ridurre gli oneri non necessari per il sistema produttivo e di assicurare la certezza e la stabilità del quadro normativo;
    i) per essere competitivi nello scenario economico mondiale, è indispensabile favorire la crescita dimensionale sistema industriale europeo, composto prevalentemente da micro, piccole e medie imprese, attraverso forme innovative di organizzazione e facilitando l'accesso alle misure finanziate con i fondi europei;
   rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla X Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) il Governo si adoperi, mantenendo la linea seguita sinora, affinché il Consiglio europeo affermi in modo netto e solenne l'obiettivo di portare la quota di PIL dell'UE prodotta dall'industria dall'attuale 15 per cento al 20 per cento entro il 2020;
   2) sia definita una strategia ambiziosa di politica industriale dell'UE, ai sensi dell'articolo 173 del TFUE, che contempli:
    un approccio integrato e coerente tra varie politiche europee;
    il coordinamento tra gli interventi di politica industriale dei singoli Stati membri diretti;
    l'eliminazione di forme di competizione sleale o dannosa tra i sistemi industriali nazionali in seno all'Unione europea, in particolare imponendo, secondo la procedura vigente per la sorveglianza macroeconomica, la riduzione del surplus eccessivo della bilancia dei pagamenti di alcuni Stati membri;
    una tabella di marcia, preannunciata nelle comunicazioni in esame, con l'indicazione delle azioni specifiche volte alla realizzazione dei vari obiettivi indicati nella comunicazione sulla rinascita industriale (sostenere la competitività industriale; massimizzare il potenziale del mercato interno; assicurare accesso alle materie prime e all'energia a prezzi abbordabili; migliorare il sistema di istruzione e formazione; definire un quadro normativo e burocratico più favorevole alle imprese; assicurare l'accesso ai mercati finanziari);
    misure volte ad incentivare, anche attraverso un sostegno di carattere finanziario, la formazione di reti di imprese, che consentano soprattutto alle PMI di collaborare, in modo flessibile e svincolato da criteri dimensionali o di territorio, su progetti di sviluppo condivisi e di accedere ai mercati globali;
    la centralità della ricerca applicata all'innovazione di prodotto in particolare dei materiali e delle tecnologie energetiche;
    la spinta alla adozione pervasiva del paradigma industria 4.0 di digitalizzazione delle filiere dell'industria manifatturiera e dei relativi servizi accessori e complementari;
   3) sia assicurata, ove necessario mediante appropriate modifiche alla normativa europea vigente, la coerenza tra la disciplina in materia di concentrazioni ed Pag. 153aiuti di Stato e gli obiettivi dell'ammodernamento di alcuni settori industriali chiave, quali, tra gli altri, la siderurgia;
   4) sia valorizzato il ruolo del Consiglio Competitività, rafforzandone le responsabilità e la capacità di garantire il coordinamento orizzontale delle diverse politiche che impattano sull'economia reale, con particolare riguardo alla competitività e al rafforzamento dell'industria europea;
   5) sia data rapida attuazione al pacchetto Unione per l'energia recentemente presentato dalla Commissione, attribuendo rilievo come prioritario all'obiettivo del contenimento dei costi energetici sostenuti dall'industria europea nei processi produttivi. Occorre altresì che gli Stati membri evitino di introdurre ulteriori aumenti del carico fiscale sull'energia che avrebbero una incidenza diretta in termini negativi sulla competitività dell'industria europea;
   6) l'innovazione e gli sviluppi tecnologici siano considerati quale dimensione necessaria dell'elaborazione di qualsiasi nuova proposta nel settore del mercato interno dei prodotti, anche con riferimento all'industria a basso impatto ambientale;
   7) sia utilizzato pienamente il potenziale della piattaforma EURES e del programma ERASMUS+, al fine di ridurre le forti differenze nell'acquisizione di competenze e nell'efficacia dei sistemi di formazione professionale nei vari Stati membri nonché ad accrescere la mobilità dei lavoratori nell'UE. A tale scopo occorre altresì sostenere percorsi individuali di apprendimento e formazione, anche fornendo compensazioni/contributi per le spese di formazione ammissibili.
   8) si provveda all'aggiornamento dello Small Business Act, in modo da assicurare, la costituzione in qualsiasi Stato membro di un'impresa in non più di tre giorni e a un costo massimo di 100 EUR, di ridurre la durata dei contenziosi giudiziari in materia di recupero di crediti da parte delle imprese, di evitare l'insolvenza accedendo a procedure di ristrutturazione del debito efficienti sul piano dei costi e di agevolare il trasferimento di imprese;
   9) sia considerata prioritaria la realizzazione di una reale unione dei mercati dei capitali, secondo gli orientamenti prospettati nel recente Libro verde della Commissione europea, al fine di assicurare un più agevole accesso dell'industria europea e soprattutto delle PMI ai finanziamenti, riducendone le dipendenze dal credito bancario;
   10) si promuova altresì la creazione di specifiche linee di credito presso la Banca europea per gli investimenti al fine di promuovere l'internazionalizzazione e la competitività delle imprese europee nonché di finanziare investimenti in settori industriali chiave;
   11) sia valutata, anche in vista della revisione intermedia del quadro finanziario 2014-2020, la semplificazione delle procedure per la gestione del programma Orizzonte 2020, in particolare attraverso del suo pilastro «Leadership industriale», e dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi ESI), al fine di favorirne una effettiva mobilizzazione e di incentivare l'accesso ai relativi finanziamenti delle PMI;
   12) sia dato seguito alle iniziative per il miglioramento della qualità della regolamentazione prospettare nelle comunicazioni in esame e nel pacchetto «Legiferare meglio», al fine in particolare di ridurre gli oneri non necessari per il sistema produttivo e di assicurare la certezza e la stabilità del quadro normativo. In particolare:
    sia assicurata da parte della Commissione e delle altre Istituzioni dell'UE l'applicazione effettiva e sistematica del principio «pensare anzitutto in piccolo», in modo da concepire e valutare le politiche e la normativa dell'UE tenendo conto delle esigenze delle PMI e prevedendo, ogniqualvolta sia possibile, un regime agevolato per queste imprese. A questo scopo, Pag. 154sia applicato in modo più rigoroso e sistematico il test PMI nella fase di elaborazione della legislazione per assicurare essa non imponga oneri sproporzionati alle PMI;
    sia privilegiato, nei settori rilevanti per l'industria, il ricorso ai regolamenti piuttosto che alle direttive, in modo da eliminare le differenze nella tempistica di entrata in vigore delle normative nazionali di attuazione e ridurre il rischio di divergenze nel recepimento, nell'interpretazione e nell'applicazione;
    siano operate revisioni periodiche della normativa relativa ai prodotti industriali al fine di assicurarne le coerenze e di verificare l'esistenza di importanti lacune, incoerenze, oneri normativi o duplicazioni;
    gli Stati membri siano invitati a recepire il diritto dell'UE senza introdurre livelli di regolazione ulteriori («gold plating») non giustificati da rilevanti interessi pubblici;
   13) si utilizzino, secondo una strategia coerente, gli strumenti delle politiche dell'UE a proiezione esterna per perseguire gli obiettivi strategici di politica industriale, al fine sia di accrescere i volumi di esportazione sia il numero di imprese esportatrici, agevolandone l'integrazione delle imprese unionali nelle catene di valore globali. A questo scopo, si ritiene prioritario:
    continuare e concludere in tempi rapidi i negoziati commerciali bilaterali con i principali partner globali, cui l'USA, il Giappone e l'India, con particolare riferimento al TTIP;
    portare avanti i negoziati di accordi di libero scambio globali nonché di accordi sull'accreditamento e l'accettazione dei prodotti industriali tra l'UE e i paesi del Mediterraneo meridionale e quelli del Partenariato orientale;
    adoperarsi nell'ambito degli organi dell'Organizzazione mondiale del commercio per prevenire ed evitare che paesi terzi creino barriere tecniche agli scambi, anche attraverso il ricorso alla composizione delle controversie ove necessario;
    rafforzare le Missioni per la crescita e valorizzerà i servizi della rete Enterprise Europe per promuovere l'internazionalizzazione delle PMI e sostenere l'organizzazione e il follow-up delle Missioni per la crescita;
    promuovere – assicurando un ruolo guida dell'Unione – la definizione di standard internazionali e la convergenza internazionale della legislazione e delle norme tecniche sui prodotti industriali, al fine di contribuire ad abbassare i costi di messa in conformità per le industrie, rafforzando in tal modo la competitività industriale;
    adoperarsi affinché le imprese dell'UE facciano rispettare i loro diritti di proprietà industriale in tutti i mercati pertinenti, in particolare nei Paesi dell'ASEAN e del MERCOSUR.