XVII Legislatura

XIII Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 3 di Martedì 10 novembre 2015

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Sani Luca , Presidente ... 2 

Testo unificato delle proposte di legge (Discussione e rinvio): Lupo e altri: Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (C. 1373 ); Zaccagnini: Disposizioni per la promozione della coltivazione della cannabis sativa per la produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, opere di bioingegneria e di bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca (C. 1797 ); Oliverio e altri: Norme per la promozione della coltivazione della cannabis sativa per la produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, opere di bioingegneria e di bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca (C. 1859 ); Dorina Bianchi: Disposizioni in materia di coltivazione della cannabis sativa per la produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, opere di bioingegneria e di bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca (C. 2987 ):
Sani Luca , Presidente ... 2 
Terrosi Alessandra (PD) , Relatrice ... 3 
Sani Luca , Presidente ... 4 
Castiglione Giuseppe (AP) , Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali ... 4 
Sani Luca , Presidente ... 4 
Benedetti Silvia (M5S)  ... 4 
Oliverio Nicodemo Nazzareno (PD)  ... 5 
Sani Luca , Presidente ... 5 

ALLEGATO: Testo unificato adottato come testo base ... 6

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL;
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: LNA;
Per l'Italia-Centro Democratico: (PI-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 2

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCA SANI

  La seduta comincia alle 14.15.

  (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, del quale dispongo l'attivazione.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Lupo e altri: Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (C. 1373); Zaccagnini: Disposizioni per la promozione della coltivazione della cannabis sativa per la produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, opere di bioingegneria e di bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca (C. 1797); Oliverio e altri: Norme per la promozione della coltivazione della cannabis sativa per la produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, opere di bioingegneria e di bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca (C. 1859); Dorina Bianchi: Disposizioni in materia di coltivazione della cannabis sativa per la produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, opere di bioingegneria e di bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca (C. 2987).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Lupo e altri: Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (C. 1373); Zaccagnini: Disposizioni per la promozione della coltivazione della cannabis sativa per la produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, opere di bioingegneria e di bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca (C. 1797); Oliverio e altri: Norme per la promozione della coltivazione della cannabis sativa per la produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, opere di bioingegneria e di bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca (C. 1859); Dorina Bianchi: Disposizioni in materia di coltivazione della cannabis sativa per la produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, opere di bioingegneria e di bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca (C. 2987).
  Ricordo che la Commissione ha esaminato, in sede referente, le proposte di legge, e nella seduta del 26 marzo scorso ha adottato un testo unificato che è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere.
  Le Commissioni I Affari costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VII Cultura, VIII Ambiente, X Attività produttive, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso i prescritti pareri. In particolare, hanno Pag. 3espresso parere favorevole le Commissioni VII e XIV; ha espresso parere favorevole con osservazione la Commissione X; favorevole con osservazioni le Commissioni I e VIII; favorevole con condizione la Commissione parlamentare per le questioni regionali; favorevole con condizioni la Commissione V; infine, hanno espresso parere favorevole con condizioni e osservazione le Commissioni II e XII.
  Essendosi verificati i necessari presupposti, è stato, quindi, richiesto il trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge in esame, che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta di mercoledì 4 novembre.
  Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che i nostri tempi prevedono che alle ore 15 si torni in Assemblea. Proporrei pertanto alla Commissione di concludere la discussione generale nella seduta odierna.
  Do la parola alla relatrice, onorevole Terrosi, per la relazione introduttiva.

  ALESSANDRA TERROSI, Relatrice. Grazie, presidente. Esprimo ovviamente soddisfazione per aver raggiunto questo traguardo. Oggi siamo in sede legislativa e siamo alle ultime battute relativamente a questo provvedimento. Ricordo a tutti quanto è emerso nel corso del lungo dibattito, che ci ha portato ad acquisire una considerevole consapevolezza nei confronti della cultura e delle filiere che possono svilupparsi dalla canapa stessa: mi riferisco al fatto che la coltivazione della canapa può in particolare per alcuni territori del nostro Paese contribuire sicuramente a un tipo di sviluppo locale che può rimettere in moto delle economie.
  In generale, ricordo il contributo che questa coltura può dare in termini di riduzione dell'impatto ambientale, di riduzione dei consumi di suolo e di riduzione della perdita della biodiversità. Stiamo parlando in questi giorni proprio della proposta di legge sulla biodiversità. Ricordo inoltre che la nuova normativa che ci apprestiamo ad approvare si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse, ossia quelle iscritte al Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva n. 53 del 2002 del Consiglio, che non rientrano nell'ambito di applicazione del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti.
  Il previsto sostegno e la promozione della coltura della canapa previsti nell'articolato riguardano il sostegno alla coltivazione e alla prima trasformazione, ma anche all'attivazione, come dicevo e come ricordavo prima, di tutta una serie di filiere che fanno riferimento alla produzione di alimenti, di cosmetici, di materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori e anche di materiali biodegradabili e semilavorati destinati alle opere di bioingegneria, alla bonifica dei terreni e via elencando. Ci sono degli aspetti importanti, secondo me, all'interno della legge.
  Il primo è il fatto che viene definito un sostegno concreto alla legge stessa in termini economici, nel senso che si fornisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un'indicazione precisa di utilizzare alcune risorse a valere sui Piani nazionali di settore, così come si fornisce un'indicazione precisa per ritagliare una parte delle risorse destinate al Ministero stesso per la ricerca, proprio per progetti di ricerca specifici per questi settori. Altre norme non meno importanti riguardano la riproduzione delle sementi e la tutela del consumatore.
  Come ho già ricordato in tante altre circostanze, il testo a cui siamo arrivati, che oggi inizia il suo iter di approvazione, è frutto di un lavoro, fatto in Commissione con tutti i Gruppi e con il Governo, di continui aggiustamenti progressivi, tenendo conto anche delle tante sollecitazioni che sono arrivate proprio dal mondo della canapa.
  Certo, su alcuni punti il testo inizialmente proposto era forse più avanzato rispetto a quello attuale. In particolare, mi riferisco forse a uno dei punti più controversi, quello previsto all'articolo 4, comma 5: mentre nel testo originario veniva fissato un limite dell'1 per cento al tenore di THC riscontrabile in occasione Pag. 4di campionamenti effettuati all'interno delle coltivazioni, in fase emendativa l'abbiamo portato allo 0,6 per cento per tutta una serie di considerazioni anche di carattere precauzionale che sono state adottate.
  Ritengo comunque che proprio le implicazioni che questo testo, che è molto atteso da tanto tempo dal mondo che lavora nel settore della canapa, può avere nel dare una spinta alle filiere possano permetterci, tutto sommato, di dirci soddisfatti – io sicuramente lo sono – considerando questo come un primo passo. Si tratta di un testo chiaramente perfettibile, ma io mi auguro che venga approvato in maniera rapida sia qui, sia poi, in fase successiva, al Senato. Ritengo che sia un giusto primo passo, ma mi auguro che il Parlamento e, quindi, questa Commissione con gli atti di propria pertinenza possano continuare a mantenere alta l'attenzione su questa coltura e sulle filiere che da essa scaturiranno e si organizzeranno. Grazie.

  PRESIDENTE. Do la parola al Sottosegretario Castiglione.

  GIUSEPPE CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali. Vorrei ringraziare la collega Terrosi per il lavoro che ha portato avanti. Mi pare che le considerazioni che sono state fatte abbiano tutte l'accoglimento da parte del Governo. Si è lavorato in Commissione, ma anche di concerto con le altre Commissioni. Complessivamente mi pare che i risultati che sono stati appena segnalati dall'onorevole Terrosi siano tutti significativi. Esprimo, quindi, parere favorevole da parte del Governo.

  PRESIDENTE. Do la parola ai deputati che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  SILVIA BENEDETTI. Grazie, presidente. Intervengo per tirare le fila di questo processo, che è iniziato a luglio 2013 con una riflessione, come Movimento 5 Stelle, sul fatto che fosse miope non dare spazio a questo genere di coltura, che è sempre stata una coltura appartenuta alla nostra tradizione agricola. Abbiamo visto gli utilizzi che può avere. Nessuno dice che la canapa debba essere la panacea di tutti i mali, ma sicuramente sarebbe miope non cercare un modo per coltivarla e per dare la possibilità agli agricoltori di coltivarla in tutta serenità.
  Dal 2013 noi abbiamo cominciato questo percorso e abbiamo voluto trovare un modo per andare oltre il blocco che si era creato attorno a questa coltura. Abbiamo visto contemporaneamente, anche a livello di territorio, quante iniziative sono nate nel frattempo, con persone che addirittura sperimentano la canapa come composizione dell'intonaco nei palazzi di Venezia per evitare che l'essudato di sale risalga dalle acque della laguna, permettendo così di salvaguardare gli affreschi. Queste sono tecnologie che hanno anche un impatto sulla cultura e sull'arte, il che è molto importante.
  Vi sono inoltre tecnologie che influiscono sulla salute delle persone. Ci sono persone con patologie particolari che magari non tollerano la presenza di prodotti chimici per le pitture della casa. Nel caso della canapa, che peraltro anche in tempi remoti veniva utilizzata per disinfettare le stalle – c'era già la pratica di usare canapa e calce per disinfettare le stalle – essa si rivela alla fine una tecnologia, se vogliamo, moderna in risposta alle problematiche di salute che ci ritroviamo ad affrontare.
  Apprezzo il fatto che finalmente troviamo un modo per dare spazio a questa coltivazione. È chiaro che – concordo anche con la collega Terrosi – ci sono alcune problematiche da risolvere. Noi riteniamo che sia giusto che chi intraprende questo percorso – ripeto, ci sono davvero tanti soggetti che operano sui territori – possa farlo in tutta serenità, nella serenità del proprio reddito, perché questo diventa anche un modo per far fronte a questo mondo estremamente competitivo proprio dal punto di vista produttivo dell'agricoltura. Per esempio, se uno produce grano, chiaramente si trova Pag. 5in un mondo molto più competitivo rispetto ad altre produzioni. La canapa potrebbe essere una di queste.
  Anche il fatto che si cerchi di evitare di attribuire impropriamente delle responsabilità è una cosa che abbiamo apprezzato. Mi riferisco al fatto che venga sottolineato che l'agricoltore non ha alcuna responsabilità per il fatto che eventualmente le varietà da lui poste in coltivazione possano superare il limite stabilito. Anche questo è un modo per rassicurare l'iniziativa economica degli agricoltori.
  Magari, se non si fosse agito in modo miope, sarebbero già stati stabiliti e chiariti alcuni limiti della normativa, perché alcune cose si sanno da tempo, dal 2008. Questa sarebbe stata una cosa che avrebbe già potuto essere chiarita. Speriamo che questo sia il primo passo per tranquillizzarci anche nei riguardi di questa coltura, perché non ci siano anche pregiudizi di altra natura. Non c’è alcun motivo per cui esistano.
  Non voglio aggiungere altro. Chiaramente apprezzo il fatto di mettere a disposizione un sostegno economico all'iniziativa. Sappiamo che, invece, la maggior parte del sostegno economico sarà di natura regionale. Speriamo anche che la divulgazione di questa legge aiuti anche le regioni ad attivarsi in questo senso. Grazie.

  NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO. Signor presidente, intervengo solo per ringraziare la relatrice per l'ottimo lavoro che ha svolto e anche tutti i Gruppi per aver colto nei testi che abbiamo presentato le argomentazioni più importanti per predisporre questo testo, che abbiamo unificato.
  È chiaro che noi rispondiamo essenzialmente a un'esigenza del territorio di poter coltivare la canapa industriale senza i tanti lacciuoli che finora hanno frenato la coltivazione e forniamo una risposta ai tanti agricoltori che credono in una multifunzionalità del settore primario e nell'obiettivo di poter realizzare una coltivazione che possa offrire un maggiore reddito in alcuni territori che già erano caratterizzati dalla coltivazione della canapa.
  Per quanto riguarda il resto, mi auguro che tutti i Gruppi sappiano cogliere bene questi aspetti e che presto potremo approvare definitivamente il provvedimento. Grazie.

  PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e preso atto che relatore e rappresentante del Governo rinunziano a replicare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
  Come convenuto, pongo in votazione la proposta di adottare come testo base il testo unificato risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente terminato l'8 ottobre 2015 (vedi allegato).
  (È approvata).

  Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a domani alle 10. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.
  Rinvio, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

Pag. 6

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1
(Finalità).

  1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituta di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.
  2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle «varietà ammesse» iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:
   a) alla coltivazione e alla trasformazione;
   b) alla incentivazione dell'impiego e consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
   c) a sostenere lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
   d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
   e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, realizzazione di attività didattiche e di ricerca.

Art. 2
(Liceità della coltivazione).

  1. La coltivazione in Italia delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.
  2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1, è possibile ottenere:
   a) la produzione di alimenti e di cosmetici esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
   b) la fornitura di semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
   c) coltivazioni destinate alla pratica del sovescio;Pag. 7
   d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o diversi prodotti utili per la bioedilizia;
   e) coltivazioni finalizzate alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
   f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
   g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

  3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) è consentita esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale.

Art. 3
(Obblighi del coltivatore).

  1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.

Art. 4
(Controlli e sanzioni).

  1. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, inclusi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo effettuato da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguiti su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.
  2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto identificato dal soggetto di cui al comma 1 le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
  4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1, reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a effettuarli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche.
  5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento e entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità viene posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.
  6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.
  7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposte dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al precedente comma 3, verifichino che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.

Art. 5
(Limiti di THC negli alimenti e nei cosmetici).

  1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.

Art. 6.
(Incentivi per la filiera della canapa).

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente Pag. 8con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.
  2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e alla individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

Art. 7.
(Riproduzione della semente).

  1. Gli Enti di ricerca pubblici, le Università, le Agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le Associazioni culturali e i Consorzi dedicati nello specifico alla canapicoltura possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata l'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 8.
(Sostegno alle attività di formazione, di divulgazione e di innovazione).

  1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere azioni di formazione a favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, le proprietà della canapa ed i suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del packaging.

Art. 9.
(Tutela del consumatore).

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell'articolo 16, lettera b) o c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Art. 10.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.