CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 luglio 2015
479.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 8.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3131 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2015.

  Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
C. 3201 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, illustra i contenuti del decreto-legge in titolo, composto da 24 articoli, contenenti una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile, nonché di natura organizzativa. In particolare, il provvedimento d'urgenza interviene in materia di procedure concorsuali (Titolo I); procedure esecutive (Titolo II); misure fiscali (Titolo III); efficienza della giustizia e processo telematico (titolo IV). Una specifica disciplina transitoria è dettata, infine, dal Titolo V.
  In estrema sintesi, il disegno di legge prevede disposizioni che introducono facilitazioni per l'accesso al credito da parte dell'impresa che abbia chiesto il concordato preventivo (anche con riserva): le Pag. 186relative richieste di finanziamento sono assistite dal beneficio della prededuzione.
  È garantita una maggiore competitività nel concordato preventivo, con la possibilità di apertura sia ad offerte concorrenti per l'acquisto dei beni che a proposte di concordato alternative a quella dell'imprenditore.
  È possibile un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti nei confronti di creditori finanziari (banche ed intermediari) con la previsione di una moratoria dei crediti.
  Si introduce un'azione revocatoria semplificata per atti a titolo gratuito pregiudizievoli dei creditori, in relazione ai quali questi ultimi potranno procedere subito a esecuzione forzata.
  Il provvedimento dispone inoltre requisiti più stringenti per i curatori nel fallimento, nonché la possibilità di rateizzare il prezzo delle vendite e degli altri atti di liquidazione.
  Viene migliorata la disciplina per i contratti pendenti nel concordato preventivo ed introdotta una serie di novità in materia di esecuzione forzata con la finalità di velocizzare le procedure (tra cui, specifiche riduzioni di termini, la rateizzazione del prezzo di vendita, la degiurisdizionalizzazione della fase liquidativa dell'espropriazione immobiliare, l'istituzione del portale unificato delle vendite esecutive).
  Sono previste disposizioni in materia fiscale volte ad ampliare la deducibilità delle perdite ai fini Ires e Irap, e modifiche della disciplina del processo civile telematico.
  Specifiche disposizioni riguardano la proroga della permanenza in servizio dei magistrati ordinari, l'abrogazione della prevista riorganizzazione territoriale dei TAR, nonché l'ingresso nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dalle province e dalle aree metropolitane.
  Passando all'esame dell'articolato, segnala che gli articoli da 1 a 11 riguardano la disciplina delle procedure concorsuali.
  L'articolo 1 è diretto a facilitare il reperimento di risorse finanziarie da parte dell'imprenditore, in vista della conclusione dei concordati.
  L'articolo 2 introduce nella disciplina del concordato preventivo un nuovo articolo (articolo 163-bis della legge fallimentare, regio decreto 16 marzo 1942, numero 267) che prevede l'apertura di una procedura competitiva rispetto all'offerta avanzata da un soggetto individuato, in ordine al trasferimento verso corrispettivo in denaro dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni.
  L'articolo 3 modifica alcuni articoli della legge fallimentare con l'obiettivo di rendere possibile ai creditori la presentazione di proposte di concordato alternative a quella presentata dall'imprenditore all'assemblea dei creditori.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 161 della legge fallimentare al fine di evitare che dall'ammissione al concordato preventivo derivino vantaggi per i creditori del tutto aleatori e non determinati.
  Il Capo III del decreto (articoli da 5 a 7) detta alcune modifiche alla disciplina che la legge fallimentare dedica al curatore fallimentare sia con finalità di accelerazione delle procedure che di garanzia della terzietà dell'organo. In particolare, l'articolo 5 interviene sui requisiti per la nomina a curatore. L'articolo 6 modifica l'articolo 104-ter della legge fallimentare – relativo al programma di liquidazione dell'attivo – prevedendo termini procedurali più stringenti. L'articolo 7 modifica – anche in tal caso a fini di velocizzazione della procedura – gli articoli 118 e 120 della legge fallimentare in materia di chiusura del fallimento.
  L'articolo 8 modifica l'articolo 169-bis della legge fallimentare, relativo alla disciplina degli effetti dei contratti in corso di esecuzione in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo. La finalità dell'intervento è quella di sciogliere i dubbi interpretativi inerenti alla possibilità del debitore di sciogliersi da tali contratti evitando così il protrarsi di lunghi contenziosi che ritardano la definizione del concordato. Pag. 187
  L'articolo 9 aggiunge alla legge fallimentare un nuovo articolo 182-sexies che integra – con specifico riferimento a banche ed intermediari finanziari – la disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti dettata dall'articolo 182-bis. Sostanzialmente, si mira a togliere a banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione in relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditrici maggiormente esposte.
  L'articolo 10 modifica, anzitutto, l'articolo 236 della legge fallimentare per estendere la disciplina sanzionatoria ivi prevista (per i soli concordato preventivo e amministrazione controllata) alle ipotesi di illecito riferite ai nuovi istituti di ristrutturazione del credito con intermediari finanziari e convenzione di moratoria introdotti dall'articolo 9 del disegno di legge di conversione. Una seconda modifica interessa l'articolo 236-bis, L. fall. con cui, per coordinamento, è estesa alla ristrutturazione del credito con intermediari finanziari e alla convenzione di moratoria, la disciplina sanzionatoria del falso in attestato e in relazioni.
  L'articolo 11 integra il contenuto dell'articolo 107 della legge fallimentare, stabilendo che le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione, effettuati dal curatore del fallimento tramite procedure competitive possano prevedere che il versamento del prezzo possa essere rateizzato.
  Gli articoli da 12 a 17 intervengono in materia di procedure esecutive.
  L'articolo 12 introduce nel codice civile l'articolo 2929-bis, finalizzato a prevedere una forma semplificata di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso.
  L'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile.
  L'articolo 14 detta una serie di modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura civile avente natura di coordinamento con le disposizioni introdotte dal decreto-legge.
  L'articolo 15 interviene sul TU delle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20023) per fissare in 100 euro il contributo che, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata, deve pagare il creditore procedente per dare idonea pubblicità alla vendita di un bene immobile o mobile registrato.
  L'articolo 16 modifica la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle imposte dirette, in particolare consentendone la deducibilità in un unico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni) e apportando una specifica disciplina transitoria ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
  L'articolo 17 blocca parzialmente l'applicazione delle disposizioni sui Deferred Tax Assets – DTA, che consentono di qualificare come crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio; in particolare, si prevede che esse non trovino applicazione per le attività per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso al 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame).
  Gli articoli da 18 a 21 del Titolo IV del decreto-legge, contengono una pluralità di disposizioni.
  Alcune riguardano il personale: l'articolo 18 infatti disciplina il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, scaglionando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il collocamento a riposo di quanti, raggiunti i limiti per la pensione, siano attualmente trattenuti nei ruoli; l'articolo 21, inoltre, prevede l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale proveniente dalle province.
  Altre disposizioni riguardano la cosiddetta giustizia digitale: l'articolo 19 detta disposizioni sul processo civile telematico, consentendo il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio mentre l'articolo 20 posticipa ad anno nuovo l'entrata Pag. 188in vigore del c.d. processo amministrativo telematico. Di giustizia amministrativa tratta anche l'articolo 20 del decreto-legge che abroga le disposizioni che prevedevano una complessiva riorganizzazione sul territorio, con finalità di razionalizzazione, dei tribunali amministrativi regionali.
  Infine, sul versante delle risorse economiche, l'articolo 19 potenzia gli stanziamenti del fondo per l'efficienza della giustizia previsto dalla legge di stabilità 2015; da tale fondo, peraltro, l'articolo 21 attinge le risorse per le assunzioni delle 2.000 unità di personale proveniente dalle province.
  L'articolo 22 reca le disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento, che è integralmente posta a carico del Fondo istituito dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) presso il Ministero della giustizia per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico. Il Fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  L'articolo 23 detta un differenziata disciplina transitoria delle disposizioni contenute nel decreto legge. Infine, l'articolo 24 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.55.